Art. 2. 1. Il commissario delegato e' autorizzato ad utilizzare i fondi residui, stanziati con l'ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996, per interventi di emergenza finalizzati ad eliminare situazioni di pericolo incombente. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 dicembre 1996 Il Ministro: NAPOLITANO