Art. 2.
  1.  Il  commissario  delegato  e' autorizzato ad utilizzare i fondi
residui, stanziati con l'ordinanza n. 2449 del 25  giugno  1996,  per
interventi  di  emergenza  finalizzati  ad  eliminare  situazioni  di
pericolo incombente.
  La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 dicembre 1996
                                              Il Ministro: NAPOLITANO