La legge n. 534 del 17 ottobre 1996 - d'ora in avanti citata con il
solo  riferimento  "legge"  -, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
248 del 22  ottobre  1996,  reca  nuove  norme  per  l'erogazione  di
contributi statali alle istituzioni culturali.
  La presente circolare, con la quale vengono specificati i criteri e
le  procedure  attraverso i quali verranno finanziate le attivita' di
cui alla predetta legge, viene emanata anche ai  sensi  dell'art.  12
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  Le disposizioni contenute nelle circolari 25 marzo 1992, n. 33 e 28
gennaio  1995, n. 8 che disciplinavano, rispettivamente, le modalita'
per la predisposizione delle tabelle 1993/1995 e  1996/1998,  vengono
sostituite dalla presente circolare.
  Le  disposizioni  contenute  nella  circolare 28 marzo 1992, n. 36,
relativa, tra l'altro, all'erogazione dei contributi annuali ai sensi
dell'art. 3, comma 2 della legge n. 123/80, vengono abrogate  per  la
parte  che  a  tali  contributi  - ora disciplinati dalI'art. 8 della
legge - si riferisce.
Destinatari dei contributi.
  1) Le istituzioni culturali che siano  in  possesso  dei  requisiti
indicati dall'art. 2 e si trovino nelle condizioni indicate dall'art.
6  della  legge  possono  essere  ammesse,  a  domanda, al contributo
ordinario annuale dello  Stato  mediante  l'inserimento  in  apposita
tabella,  da  emanarsi  con  la  procedura prevista dall'art. 1 della
legge.
  2) Le istituzioni culturali che siano  in  possesso  dei  requisiti
indicati  dall'art.  8  possono  essere ammesse ai contributi annuali
dello Stato erogati ai sensi del medesimo art. 8.
Requisiti e condizioni per l'inserimento in tabella.
  L'art. 2 della legge prescrive i requisiti che gli istituti  devono
possedere per l'inserimento in tabella.
  Il  possesso dei requisiti viene accertato attraverso l'esame della
documentazione allegata alla domanda di inserimento  in  tabella  (v.
infra)  nonche'  sulla  base  delle  dichiarazioni  rese nella scheda
descrittiva allegata alla presente circolare (allegato 1).
  Con riferimento alle singole lettere del primo comma dell'art. 2 si
ritiene opportuno precisare quanto segue:
  Lettera a). La legge istitutiva deve essere  citata  al  punto  1.4
della  scheda  descrittiva.  Gli  istituti  istituiti con leggi degli
Stati preunitari si trovano nella condizione di  antico  possesso  di
stato  e pertanto dovranno allegare alla domanda il testo della norma
istitutiva.
  Per quanto riguarda il possesso  della  personalita'  giuridica  si
richiama  il  disposto  dell'art.  10 della legge, che prevede che la
mancanza del requisito della personalita' giuridica non  costituisce,
in  sede di prima applicazione, motivo di esclusione dall'inserimento
in tabella.  Il  riconoscimento  della  personalita'  giuridica  deve
comunque  essere  conseguito  entro  15 mesi dalla data di entrata in
vigore della legge.
  Si rileva, inoltre, che, ai sensi dell'art. 12 del  codice  civile,
la  personalita'  giuridica viene concessa con decreto del Presidente
della Repubblica (ora, a norma della legge 12 gennaio  1991,  n.  13,
con  decreto del Ministro competente). L'eventuale conferimento della
personalita'   giuridica   da  parte  delle  regioni,  in  attuazione
dell'art. 14 del decreto del Presidente della  Repubblica  24  luglio
1977,  n.  616, e' da intendersi riferito esclusivamente ad attivita'
che riguardino materie di competenza regionale e che  si  esauriscano
nell'ambito  strettamente regionale; tali ipotesi, pertanto, non sono
ascrivibili alle previsioni del testo legislativo in esame.
  E' infine da precisare che, ai sensi del secondo comma del medesimo
art. 2, le istituzioni aspiranti all'inserimento nella tabella di cui
all'art. 1 devono essere costituite da almeno  cinque  anni  ed  aver
svolto   in  tale  periodo  un'attivita'  continuativa.  Si  richiede
pertanto, tra la documentazione da allegare alla domanda (v.  infra),
una  relazione  riepilogativa  sugli  ultimi cinque anni di attivita'
dalla quale si possa evincere sia  la  qualita'  che  la  continuita'
delle  iniziative intraprese. Tale relazione dovra' essere presentata
anche dagli istituti compresi nella tabella 1993-1995 (prorogata  per
l'anno 1996).
  Lettera  b). L'assenza del fine di lucro viene accertata attraverso
l'esame  della  normativa  statutaria  nonche'  della  documentazione
contabile  allegata alla domanda, verificando che eventuali avanzi di
gestione  siano  destinati  esclusivamente  al  perseguimento   delle
finalita' culturali proprie dell'ente.
  Lettere  c),  e),  g).  L'attivita'  di  ricerca  e di elaborazione
culturale, l'attivita' di servizi e quella  di  promozione  culturale
costituiscono  i momenti piu significativi al fine della connotazione
e della qualificazione dell'istituto. Tali  attivita'  devono  essere
continuative,  documentate,  pubblicamente  fruibili e di accertato e
rilevante valore scientifico e culturale.
  La relazione riepilogativa sugli ultimi cinque anni  di  attivita',
di cui si e' trattato a proposito della precedente lettera a), dovra'
pertanto  consentire di accertare tali caratteri distintivi in ordine
alle diverse iniziative. L'attivita' degli  ultimi  tre  anni  verra'
inoltre   documentata   dalla   relazione  analitica  prevista  dalla
successiva lettera l) (v. alla voce).
  Una sommaria descrizione dell'attivita' di ricerca, di servizi e di
promozione  culturale  svolta  nell'ultimo  triennio  verra'   infine
riportata al punto 3) della scheda descrittiva.
  Lettera  d).  La  rilevanza  del  patrimonio documentario consegue,
oltre che alla mera consistenza quantitativa e all'intrinseco  valore
culturale,  anche  al  grado di integrazione con l'attivita' svolta e
con l'ambito disciplinare nel quale l'istituto opera.
  La  pubblica   fruibilita'   di   tale   patrimonio   ne   comporta
necessariamente  la  catalogazione  ovvero  l'inventariazione nonche'
l'apertura al pubblico. Al punto 4) della scheda descrittiva dovranno
essere date tutte le notizie riguardanti la consistenza, l'incremento
riferito agli ultimi tre anni,  la  media  mensile  delle  frequenze,
l'esistenza  di strumenti di consultazione e di ricerca e l'eventuale
collegamento al Servizio bibliotecario  nazionale  o  ad  altre  reti
nazionali e internazionali.
  Lettera  f).  Nel richiamare quanto specificato al punto precedente
in ordine all'eventuale collegamento delle  banche  dati  al  Sistema
bibliotecario  nazionale  o  ad  altre  reti  si  precisa che saranno
valutate anche similari, sia pur non preminenti, attivita' svolte  in
collegamento  con  altri  Ministeri,  purche'  non  si configurino di
esclusiva competenza dei Ministeri stessi.
  Nel  rilevare  la  specifica  individuazione  legislativa  di  tale
settore di attivita', si  segnala  l'opportunita'  che  nella  scheda
descrittiva  sia  indicata  espressamente la realizzazione di basi di
dati e/o di immagini, nonche'  la  relativa  disponibilita'  in  rete
ovvero su supporto informatico.
  Lettere  h),  m).  La  presentazione del programma formulato per il
triennio 1997-1999 fa parte, unitamente al bilancio preventivo  1997,
della  documentazione  da  allegare  alla  domanda  di inserimento in
tabella  (v.  infra,  punto  f).  La  redazione  di  tale   documento
testimonia  della  consistenza  operativa  dell'ente  a breve e medio
termine.
  Lettera  i).  L'attivita'  editoriale,  a  stampa  o  su   supporto
elettronico,   riguardante   pubblicazioni   monografiche,   collane,
periodici,  dovra'  essere  esposta  al  punto   3.2   della   scheda
descrittiva  e  documentata attraverso l'invio del relativo materiale
bibliografico.
  Lettera l). Oltre alla  relazione  riepilogativa  quinquennale,  da
redigere  ai  sensi  e  per gli effetti del secondo comma dell'art. 2
della  legge,  gli  istituti  dovranno  redigere,  distintamente  per
ciascun  anno, una relazione analitica sulla attivita' di ricerca, di
servizi e di promozione  culturale  svolta  nel  triennio  1994-1996,
corredata   dei  conti  consuntivi  annuali  approvati  dagli  organi
statutariamente competenti. Tale relazione costituisce l'allegato  e)
alla domanda di inserimento in tabella.
  Il  bilancio consuntivo per l'anno 1996 dovra' essere allegato alla
relazione  triennale  ancorche'  redatto  in   via   provvisoria   ed
informale.   Intervenuta   l'approvazione   da   parte  degli  organi
statutari, il documento dovra' essere presentato entro trenta  giorni
dalla data di approvazione e comunque non oltre il 15 luglio 1997.
  A  tale  proposito  si  richiama  quanto  disposto  dalla  legge n.
549/1995 che all'art. 1, comma 42 prescrive  che  gli  enti,  cui  lo
Stato  contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire
alla data del 15 luglio di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno
precedente,  da  allegare  allo  stato  di  previsione  dei   singoli
Ministeri  interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui
si riferisce lo stato di previsione stesso.
  Lettera n). La valutazione sulla adeguatezza  della  sede  e  sulla
idoneita' delle attrezzature verra' condotta sulla base delle notizie
fornite al punto 1.6 della scheda descrittiva.
 Determinazione del contributo di cui all'art. 1.
  Ai   fini   della   determinazione  dell'ammontare  del  contributo
costituiranno elemento conoscitivo i dati riportati ai punti  4  e  5
della  scheda  descrittiva, relativi alle lettere a) e b) dell'art. 3
della legge.
  E' opportuno precisare che la "consistenza  e  l'arricchimento  del
patrimonio  archivistico,  bibliografico,  museale,  cinematografico,
musicale o audiovisivo" dovranno essere comunque segnalati - ai  fini
della valutazione di cui al citato punto b) dell'art. 3 - considerato
che la dichiarazione di notevole interesse storico ai sensi dell'art.
36  del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409, si riferisce soltanto agli archivi.
  Verra'  altresi'  valutato, ai fini dell'applicazione della lettera
c) del medesimo art.  3,  l'interesse  pubblico  nonche'  il  livello
nazionale  o internazionale dell'attivita' svolta (v. punto 3.5 della
scheda descrittiva).
Domande di inserimento in tabella.
  Le istituzioni in possesso dei requisiti descritti e  che  aspirano
all'inserimento  in  tabella  devono far pervenire al Ministero per i
beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari, le
istituzioni culturali e l'editoria  -  Divisione  II  -  Via  Michele
Mercati,  4  -  00197  Roma, nel termine di trenta giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della  presente
circolare,  a  mezzo  plico  raccomandato  o con corriere autorizzato
recante sulla busta la dicitura "domanda di inserimento in  tabella",
i seguenti documenti:
    a)  domanda  in  duplice  copia,  di  cui  una  in  carta legale,
contenente i seguenti dati: generalita'  del  legale  rappresentante,
denominazione,   sede   legale,   codice   fiscale   e  richiesta  di
accreditamento del contributo mediante versamento in  conto  corrente
postale  o  bancario  intestato  all'ente.  La domanda deve recare la
firma autenticata del legale rappresentante dell'ente;
    b) atto costitutivo e vigente statuto in copia autenticata;
   c) documentazione dalla quale risulti il possesso del requisito di
cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 2 (personalita' giuridica);
    d) relazione riepilogativa sulla attivita'  svolta  negli  ultimi
cinque anni in triplice copia;
    e)  relazione  analitica  sull'attivita' del triennio 1994-1996 e
relativi   conti   consuntivi   annuali   approvati   dagli    organi
statutariamente competenti;
    f)  bilancio  preventivo  1997  e programma dell'attivita' per il
triennio 1997-1999;
    g) composizione delle cariche sociali e, per  gli  enti  a  forma
associativa, l'elenco aggiornato dei soci.
  Tutta  la  sopra  elencata  documentazione  deve essere firmata dal
legale rappresentante dell'ente.
  A tali prescrizioni  devono  attenersi  anche  le  istituzioni  che
abbiano  a  suo tempo presentato domanda di inserimento nella tabella
1996/1998 la cui emanazione e' rimasta superata dal provvedimento  di
proroga   per  l'anno  1996  della  tabella  vigente  nel  precedente
triennio.
  Le  istituzioni  gia'  inserite  nella  tabella  1993/1995  di  cui
all'art.  1  della  legge 2 aprile 1980, n. 123 non devono inviare la
documentazione di cui al punto b).
  Per consentire gli adempimenti di cui al secondo comma dell'art.  1
della  legge,  tutti gli istituti devono trasmettere, contestualmente
alla domanda, anche la scheda descrittiva (v. allegato 1) nonche'  il
prospetto  riepilogativo  dei  bilanci  (v.  allegato 2), entrambi in
triplice copia debitamente compilati.
  Non saranno prese in considerazione le domande  pervenute  dopo  la
scadenza  indicata e non complete della documentazione prevista dalla
presente circolare.
Modalita' di emanazione della tabella e controllo sulla destinazione
   dei fondi assegnati.
  Alle domande di inserimento in tabella, pervenute entro il  termine
di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare
nella  Gazzetta  Ufficiale e complete della documentazione richiesta,
verra'  applicata,  previa  istruttoria   da   parte   degli   uffici
competenti, la procedura descritta dall'art. 1 della legge.
  Per   l'erogazione   del  contributo  tabellare  e'  utilizzato  lo
stanziamento del capitolo di nuova istituzione  di  cui  al  comma  2
dell'art. 9 della legge.
  La  vigilanza  sulla destinazione dei fondi assegnati e' esercitata
con le modalita' previste dagli articoli 4 e 5 della legge.
  Ai fini della verifica della puntuale osservanza degli obblighi  di
legge  previsti,  nel  prospetto  riepilogativo  del  bilancio dovra'
essere data informazione circa i termini statutariamente previsti per
l'approvazione da parte degli organi  a  cio'  deputati  dei  bilanci
preventivi e dei conti consuntivi.
Domande per il contributo annuale alle istituzioni culturali non
   inserite in tabella.
  Gli  istituti culturali in possesso dei requisiti indicati all'art.
8 della legge possono presentare domanda ai fini  dell'ammissione  ai
contributi annuali.
  Si  rileva,  a  tale proposito, che la legge richiede rispetto alla
legge n. 123/1980, una piu' spiccata qualificazione dell'istituto che
deve prestare servizi in campo culturale oggi definiti "rilevanti"  e
non  puo'  piu'  limitarsi  a promuovere attivita' di ricerca ma deve
anche svolgerla direttamente.
  Gli interessati devono  far  pervenire  al  Ministero  per  i  beni
culturali  e  ambientali  -  Ufficio  centrale per i beni librari, le
istituzioni culturali e l'editoria  -  Divisione  II  -  Via  Michele
Mercati,  4  -  00197  Roma,  entro  la  fine del mese di febbraio di
ciascun anno, a mezzo plico raccomandato, la seguente documentazione:
   a) domanda in duplice copia, di cui una in carta legale contenente
i seguenti dati: denominazione generalita' del legale rappresentante,
sede  legale,  codice   fiscale   e   richiesta   di   accreditamento
dell'eventuale  contributo  mediante  versamento  sul  conto corrente
postale o bancario intestato all'ente.  La  domanda  deve  recare  la
firma autenticata del legale rappresentante dell'ente;
    b) atto costitutivo e vigente statuto in copia autenticata;
    c) relazione sull'attivita' svolta nell'ultimo triennio;
    d) programma di attivita' per il triennio successivo;
    e)  elenco  delle attrezzature di cui si dispone per attuare tale
programma;
    f) eventuali pubblicazioni curate o edite dall'ente richiedente;
    g) bilancio  preventivo  dell'anno  in  corso  redatto  in  forma
analitica   e   chiara,   approvato   dagli   organi  statutariamente
competenti;
    h) conto consuntivo dell'anno precedente,  sia  pure  redatto  in
forma    provvisoria   da   formalizzare   non   appena   intervenuta
l'approvazione da parte degli organi statutari;
    i) composizione delle cariche sociali e, per  gli  enti  a  forma
associativa, l'elenco aggiornato dei soci;
    l)  scheda  descrittiva  compilata  secondo  il fac-simile di cui
all'allegato 1.
  Tutta la sopra elencata  documentazione  deve  essere  firmata  dal
legale rappresentante dell'ente e prodotta in duplice copia.
  Non  saranno  prese  in considerazione le domande pervenute dopo la
scadenza indicata o non complete nella documentazione prevista  dalla
presente circolare.
Modalita' di erogazione dei contributi annuali di cui all'art. 8 e
   controllo sulla destinazione dei fondi.
  L'ammissione   al  contributo  e'  determinata  previa  valutazione
comparativa fra tutte le domande spedite entro il termine stabilito e
complete di tutta la documentazione richiesta.
  Per l'erogazione del contributo  annuale  e'  utilizzata  la  quota
parte  dello  stanziamento  di  cui  al  capitolo 1624 dello stato di
previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, cosi come
precisato dal comma 4 dell'art. 9 della legge.
  I  destinatari  dei  contributi  dovranno  trasmettere  dettagliato
rendiconto  circa  l'utilizzazione del contributo erogato, secondo le
istruzioni che di volta in volta verranno comunicate.
Contributi straordinari.
  Le istituzioni inserite in tabella  possono  richiedere  contributi
straordinari  ai  sensi  dell'art. 7 della legge facendo pervenire al
Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per  i
beni  librari, le istituzioni culturali e l'editoria - Divisione II -
Via Michele Mercati, 4 - 00197 Roma, entro il 31 marzo di ogni  anno,
apposita  domanda in carta legale firmata dal legale rappresentante e
corredata di una relazione idonea ad  illustrare  l'iniziativa  o  il
programma  straordinario  di  ricerca,  nonche'  del preventivo della
spesa con l'indicazione di eventuali altre forme di finanziamento.
Responsabile del procedimento.
  Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si  comunica
che  il responsabile del procedimento e' il dirigente della Divisione
II dell'ufficio. Per informazioni  rivolgersi  ai  numeri  telefonici
06/36216236-235.
                                                Il Ministro: VELTRONI