La legge n. 534 del 17 ottobre 1996 - d'ora in avanti citata con il solo riferimento "legge" -, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 1996, reca nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali. La presente circolare, con la quale vengono specificati i criteri e le procedure attraverso i quali verranno finanziate le attivita' di cui alla predetta legge, viene emanata anche ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le disposizioni contenute nelle circolari 25 marzo 1992, n. 33 e 28 gennaio 1995, n. 8 che disciplinavano, rispettivamente, le modalita' per la predisposizione delle tabelle 1993/1995 e 1996/1998, vengono sostituite dalla presente circolare. Le disposizioni contenute nella circolare 28 marzo 1992, n. 36, relativa, tra l'altro, all'erogazione dei contributi annuali ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge n. 123/80, vengono abrogate per la parte che a tali contributi - ora disciplinati dalI'art. 8 della legge - si riferisce. Destinatari dei contributi. 1) Le istituzioni culturali che siano in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 e si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 6 della legge possono essere ammesse, a domanda, al contributo ordinario annuale dello Stato mediante l'inserimento in apposita tabella, da emanarsi con la procedura prevista dall'art. 1 della legge. 2) Le istituzioni culturali che siano in possesso dei requisiti indicati dall'art. 8 possono essere ammesse ai contributi annuali dello Stato erogati ai sensi del medesimo art. 8. Requisiti e condizioni per l'inserimento in tabella. L'art. 2 della legge prescrive i requisiti che gli istituti devono possedere per l'inserimento in tabella. Il possesso dei requisiti viene accertato attraverso l'esame della documentazione allegata alla domanda di inserimento in tabella (v. infra) nonche' sulla base delle dichiarazioni rese nella scheda descrittiva allegata alla presente circolare (allegato 1). Con riferimento alle singole lettere del primo comma dell'art. 2 si ritiene opportuno precisare quanto segue: Lettera a). La legge istitutiva deve essere citata al punto 1.4 della scheda descrittiva. Gli istituti istituiti con leggi degli Stati preunitari si trovano nella condizione di antico possesso di stato e pertanto dovranno allegare alla domanda il testo della norma istitutiva. Per quanto riguarda il possesso della personalita' giuridica si richiama il disposto dell'art. 10 della legge, che prevede che la mancanza del requisito della personalita' giuridica non costituisce, in sede di prima applicazione, motivo di esclusione dall'inserimento in tabella. Il riconoscimento della personalita' giuridica deve comunque essere conseguito entro 15 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Si rileva, inoltre, che, ai sensi dell'art. 12 del codice civile, la personalita' giuridica viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica (ora, a norma della legge 12 gennaio 1991, n. 13, con decreto del Ministro competente). L'eventuale conferimento della personalita' giuridica da parte delle regioni, in attuazione dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e' da intendersi riferito esclusivamente ad attivita' che riguardino materie di competenza regionale e che si esauriscano nell'ambito strettamente regionale; tali ipotesi, pertanto, non sono ascrivibili alle previsioni del testo legislativo in esame. E' infine da precisare che, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 2, le istituzioni aspiranti all'inserimento nella tabella di cui all'art. 1 devono essere costituite da almeno cinque anni ed aver svolto in tale periodo un'attivita' continuativa. Si richiede pertanto, tra la documentazione da allegare alla domanda (v. infra), una relazione riepilogativa sugli ultimi cinque anni di attivita' dalla quale si possa evincere sia la qualita' che la continuita' delle iniziative intraprese. Tale relazione dovra' essere presentata anche dagli istituti compresi nella tabella 1993-1995 (prorogata per l'anno 1996). Lettera b). L'assenza del fine di lucro viene accertata attraverso l'esame della normativa statutaria nonche' della documentazione contabile allegata alla domanda, verificando che eventuali avanzi di gestione siano destinati esclusivamente al perseguimento delle finalita' culturali proprie dell'ente. Lettere c), e), g). L'attivita' di ricerca e di elaborazione culturale, l'attivita' di servizi e quella di promozione culturale costituiscono i momenti piu significativi al fine della connotazione e della qualificazione dell'istituto. Tali attivita' devono essere continuative, documentate, pubblicamente fruibili e di accertato e rilevante valore scientifico e culturale. La relazione riepilogativa sugli ultimi cinque anni di attivita', di cui si e' trattato a proposito della precedente lettera a), dovra' pertanto consentire di accertare tali caratteri distintivi in ordine alle diverse iniziative. L'attivita' degli ultimi tre anni verra' inoltre documentata dalla relazione analitica prevista dalla successiva lettera l) (v. alla voce). Una sommaria descrizione dell'attivita' di ricerca, di servizi e di promozione culturale svolta nell'ultimo triennio verra' infine riportata al punto 3) della scheda descrittiva. Lettera d). La rilevanza del patrimonio documentario consegue, oltre che alla mera consistenza quantitativa e all'intrinseco valore culturale, anche al grado di integrazione con l'attivita' svolta e con l'ambito disciplinare nel quale l'istituto opera. La pubblica fruibilita' di tale patrimonio ne comporta necessariamente la catalogazione ovvero l'inventariazione nonche' l'apertura al pubblico. Al punto 4) della scheda descrittiva dovranno essere date tutte le notizie riguardanti la consistenza, l'incremento riferito agli ultimi tre anni, la media mensile delle frequenze, l'esistenza di strumenti di consultazione e di ricerca e l'eventuale collegamento al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti nazionali e internazionali. Lettera f). Nel richiamare quanto specificato al punto precedente in ordine all'eventuale collegamento delle banche dati al Sistema bibliotecario nazionale o ad altre reti si precisa che saranno valutate anche similari, sia pur non preminenti, attivita' svolte in collegamento con altri Ministeri, purche' non si configurino di esclusiva competenza dei Ministeri stessi. Nel rilevare la specifica individuazione legislativa di tale settore di attivita', si segnala l'opportunita' che nella scheda descrittiva sia indicata espressamente la realizzazione di basi di dati e/o di immagini, nonche' la relativa disponibilita' in rete ovvero su supporto informatico. Lettere h), m). La presentazione del programma formulato per il triennio 1997-1999 fa parte, unitamente al bilancio preventivo 1997, della documentazione da allegare alla domanda di inserimento in tabella (v. infra, punto f). La redazione di tale documento testimonia della consistenza operativa dell'ente a breve e medio termine. Lettera i). L'attivita' editoriale, a stampa o su supporto elettronico, riguardante pubblicazioni monografiche, collane, periodici, dovra' essere esposta al punto 3.2 della scheda descrittiva e documentata attraverso l'invio del relativo materiale bibliografico. Lettera l). Oltre alla relazione riepilogativa quinquennale, da redigere ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2 della legge, gli istituti dovranno redigere, distintamente per ciascun anno, una relazione analitica sulla attivita' di ricerca, di servizi e di promozione culturale svolta nel triennio 1994-1996, corredata dei conti consuntivi annuali approvati dagli organi statutariamente competenti. Tale relazione costituisce l'allegato e) alla domanda di inserimento in tabella. Il bilancio consuntivo per l'anno 1996 dovra' essere allegato alla relazione triennale ancorche' redatto in via provvisoria ed informale. Intervenuta l'approvazione da parte degli organi statutari, il documento dovra' essere presentato entro trenta giorni dalla data di approvazione e comunque non oltre il 15 luglio 1997. A tale proposito si richiama quanto disposto dalla legge n. 549/1995 che all'art. 1, comma 42 prescrive che gli enti, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione dei singoli Ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso. Lettera n). La valutazione sulla adeguatezza della sede e sulla idoneita' delle attrezzature verra' condotta sulla base delle notizie fornite al punto 1.6 della scheda descrittiva. Determinazione del contributo di cui all'art. 1. Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo costituiranno elemento conoscitivo i dati riportati ai punti 4 e 5 della scheda descrittiva, relativi alle lettere a) e b) dell'art. 3 della legge. E' opportuno precisare che la "consistenza e l'arricchimento del patrimonio archivistico, bibliografico, museale, cinematografico, musicale o audiovisivo" dovranno essere comunque segnalati - ai fini della valutazione di cui al citato punto b) dell'art. 3 - considerato che la dichiarazione di notevole interesse storico ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, si riferisce soltanto agli archivi. Verra' altresi' valutato, ai fini dell'applicazione della lettera c) del medesimo art. 3, l'interesse pubblico nonche' il livello nazionale o internazionale dell'attivita' svolta (v. punto 3.5 della scheda descrittiva). Domande di inserimento in tabella. Le istituzioni in possesso dei requisiti descritti e che aspirano all'inserimento in tabella devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria - Divisione II - Via Michele Mercati, 4 - 00197 Roma, nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente circolare, a mezzo plico raccomandato o con corriere autorizzato recante sulla busta la dicitura "domanda di inserimento in tabella", i seguenti documenti: a) domanda in duplice copia, di cui una in carta legale, contenente i seguenti dati: generalita' del legale rappresentante, denominazione, sede legale, codice fiscale e richiesta di accreditamento del contributo mediante versamento in conto corrente postale o bancario intestato all'ente. La domanda deve recare la firma autenticata del legale rappresentante dell'ente; b) atto costitutivo e vigente statuto in copia autenticata; c) documentazione dalla quale risulti il possesso del requisito di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 2 (personalita' giuridica); d) relazione riepilogativa sulla attivita' svolta negli ultimi cinque anni in triplice copia; e) relazione analitica sull'attivita' del triennio 1994-1996 e relativi conti consuntivi annuali approvati dagli organi statutariamente competenti; f) bilancio preventivo 1997 e programma dell'attivita' per il triennio 1997-1999; g) composizione delle cariche sociali e, per gli enti a forma associativa, l'elenco aggiornato dei soci. Tutta la sopra elencata documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante dell'ente. A tali prescrizioni devono attenersi anche le istituzioni che abbiano a suo tempo presentato domanda di inserimento nella tabella 1996/1998 la cui emanazione e' rimasta superata dal provvedimento di proroga per l'anno 1996 della tabella vigente nel precedente triennio. Le istituzioni gia' inserite nella tabella 1993/1995 di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123 non devono inviare la documentazione di cui al punto b). Per consentire gli adempimenti di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge, tutti gli istituti devono trasmettere, contestualmente alla domanda, anche la scheda descrittiva (v. allegato 1) nonche' il prospetto riepilogativo dei bilanci (v. allegato 2), entrambi in triplice copia debitamente compilati. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo la scadenza indicata e non complete della documentazione prevista dalla presente circolare. Modalita' di emanazione della tabella e controllo sulla destinazione dei fondi assegnati. Alle domande di inserimento in tabella, pervenute entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale e complete della documentazione richiesta, verra' applicata, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, la procedura descritta dall'art. 1 della legge. Per l'erogazione del contributo tabellare e' utilizzato lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione di cui al comma 2 dell'art. 9 della legge. La vigilanza sulla destinazione dei fondi assegnati e' esercitata con le modalita' previste dagli articoli 4 e 5 della legge. Ai fini della verifica della puntuale osservanza degli obblighi di legge previsti, nel prospetto riepilogativo del bilancio dovra' essere data informazione circa i termini statutariamente previsti per l'approvazione da parte degli organi a cio' deputati dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi. Domande per il contributo annuale alle istituzioni culturali non inserite in tabella. Gli istituti culturali in possesso dei requisiti indicati all'art. 8 della legge possono presentare domanda ai fini dell'ammissione ai contributi annuali. Si rileva, a tale proposito, che la legge richiede rispetto alla legge n. 123/1980, una piu' spiccata qualificazione dell'istituto che deve prestare servizi in campo culturale oggi definiti "rilevanti" e non puo' piu' limitarsi a promuovere attivita' di ricerca ma deve anche svolgerla direttamente. Gli interessati devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria - Divisione II - Via Michele Mercati, 4 - 00197 Roma, entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno, a mezzo plico raccomandato, la seguente documentazione: a) domanda in duplice copia, di cui una in carta legale contenente i seguenti dati: denominazione generalita' del legale rappresentante, sede legale, codice fiscale e richiesta di accreditamento dell'eventuale contributo mediante versamento sul conto corrente postale o bancario intestato all'ente. La domanda deve recare la firma autenticata del legale rappresentante dell'ente; b) atto costitutivo e vigente statuto in copia autenticata; c) relazione sull'attivita' svolta nell'ultimo triennio; d) programma di attivita' per il triennio successivo; e) elenco delle attrezzature di cui si dispone per attuare tale programma; f) eventuali pubblicazioni curate o edite dall'ente richiedente; g) bilancio preventivo dell'anno in corso redatto in forma analitica e chiara, approvato dagli organi statutariamente competenti; h) conto consuntivo dell'anno precedente, sia pure redatto in forma provvisoria da formalizzare non appena intervenuta l'approvazione da parte degli organi statutari; i) composizione delle cariche sociali e, per gli enti a forma associativa, l'elenco aggiornato dei soci; l) scheda descrittiva compilata secondo il fac-simile di cui all'allegato 1. Tutta la sopra elencata documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante dell'ente e prodotta in duplice copia. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo la scadenza indicata o non complete nella documentazione prevista dalla presente circolare. Modalita' di erogazione dei contributi annuali di cui all'art. 8 e controllo sulla destinazione dei fondi. L'ammissione al contributo e' determinata previa valutazione comparativa fra tutte le domande spedite entro il termine stabilito e complete di tutta la documentazione richiesta. Per l'erogazione del contributo annuale e' utilizzata la quota parte dello stanziamento di cui al capitolo 1624 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, cosi come precisato dal comma 4 dell'art. 9 della legge. I destinatari dei contributi dovranno trasmettere dettagliato rendiconto circa l'utilizzazione del contributo erogato, secondo le istruzioni che di volta in volta verranno comunicate. Contributi straordinari. Le istituzioni inserite in tabella possono richiedere contributi straordinari ai sensi dell'art. 7 della legge facendo pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria - Divisione II - Via Michele Mercati, 4 - 00197 Roma, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita domanda in carta legale firmata dal legale rappresentante e corredata di una relazione idonea ad illustrare l'iniziativa o il programma straordinario di ricerca, nonche' del preventivo della spesa con l'indicazione di eventuali altre forme di finanziamento. Responsabile del procedimento. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si comunica che il responsabile del procedimento e' il dirigente della Divisione II dell'ufficio. Per informazioni rivolgersi ai numeri telefonici 06/36216236-235. Il Ministro: VELTRONI