Art. 2.
            Disposizioni relative agli attuali azionisti
  1.  Fermo  il trasferimento immediato delle azioni e dei diritti di
opzione, il corrispettivo che il Tesoro paghera' per l'acquisto delle
azioni e dei  diritti  di  cui  al  comma  4  dell'articolo  1  sara'
determinato,  secondo  criteri stabiliti con decreto del Ministro del
tesoro, sulla base del prezzo realizzato a seguito della  dismissione
di cui all'articolo 5, (( aumentato degli eventuali utili di bilancio
complessivamente   realizzati   dalle  societa'  cessionarie  di  cui
all'articolo 3, comma 6, che sono attribuiti al Tesoro, e ))  ridotto
degli eventuali oneri per la copertura delle perdite del Banco (( nei
cinque  esercizi  successivi  a  quello  in  cui avviene l'aumento di
capitale )) conseguenti  agli  interventi  a  favore  delle  societa'
cessionarie  di  cui  all'articolo  3,  comma  6 e dell'ammontare del
capitale  conferito  dal  Tesoro  ai  sensi  del  presente   decreto,
aumentato degli interessi calcolati al (( prime rate )) ABI.
  2.  Ai  titolari  dei  diritti  di opzione relativi agli aumenti di
capitale previsti dall'articolo 1, comma 1 del presente decreto,  che
non  abbiano  esercitato  tali diritti, e' riconosciuta una somma che
sara' determinata secondo i criteri e con le modalita'  indicati  nel
precedente  comma 1. Gli azionisti che alla data di entrata in vigore
del presente decreto avessero gia' esercitato il diritto  di  opzione
potranno  revocare la sottoscrizione entro il termine stabilito dalla
delibera assembleare per l'esercizio del diritto di opzione.
  3. Ai titolari delle azioni, in circolazione alla data  di  entrata
in  vigore  del  presente  decreto,  viene  attribuito  il diritto di
acquistare, al valore nominale, successivamente ai  conferimenti  del
Tesoro  di  cui  all'articolo  1,  un'azione  ordinaria posseduta dal
Tesoro ogni quindici azioni di qualunque categoria. Con  decreto  del
Ministro  del  tesoro verranno disciplinate le modalita' operative di
esercizio del diritto.
  4. Il diritto al corrispettivo e il diritto all'acquisto di cui  ai
commi   1   e  2  e  3  possono  essere  rappresentati  da  documenti
negoziabili, le cui caratteristiche sono determinate con decreto  del
Ministro del tesoro, sentita la Commissione nazionale per le societa'
e la borsa.