Art. 2. Disposizioni relative agli attuali azionisti 1. Fermo il trasferimento immediato delle azioni e dei diritti di opzione, il corrispettivo che il Tesoro paghera' per l'acquisto delle azioni e dei diritti di cui al comma 4 dell'articolo 1 sara' determinato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sulla base del prezzo realizzato a seguito della dismissione di cui all'articolo 5, (( aumentato degli eventuali utili di bilancio complessivamente realizzati dalle societa' cessionarie di cui all'articolo 3, comma 6, che sono attribuiti al Tesoro, e )) ridotto degli eventuali oneri per la copertura delle perdite del Banco (( nei cinque esercizi successivi a quello in cui avviene l'aumento di capitale )) conseguenti agli interventi a favore delle societa' cessionarie di cui all'articolo 3, comma 6 e dell'ammontare del capitale conferito dal Tesoro ai sensi del presente decreto, aumentato degli interessi calcolati al (( prime rate )) ABI. 2. Ai titolari dei diritti di opzione relativi agli aumenti di capitale previsti dall'articolo 1, comma 1 del presente decreto, che non abbiano esercitato tali diritti, e' riconosciuta una somma che sara' determinata secondo i criteri e con le modalita' indicati nel precedente comma 1. Gli azionisti che alla data di entrata in vigore del presente decreto avessero gia' esercitato il diritto di opzione potranno revocare la sottoscrizione entro il termine stabilito dalla delibera assembleare per l'esercizio del diritto di opzione. 3. Ai titolari delle azioni, in circolazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, viene attribuito il diritto di acquistare, al valore nominale, successivamente ai conferimenti del Tesoro di cui all'articolo 1, un'azione ordinaria posseduta dal Tesoro ogni quindici azioni di qualunque categoria. Con decreto del Ministro del tesoro verranno disciplinate le modalita' operative di esercizio del diritto. 4. Il diritto al corrispettivo e il diritto all'acquisto di cui ai commi 1 e 2 e 3 possono essere rappresentati da documenti negoziabili, le cui caratteristiche sono determinate con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa.