Art. 3.
                         C o n d i z i o n i
  1.  Gli interventi finanziari del Tesoro di cui all'articolo 1 sono
condizionati:
    a) all'accertamento, entro il 30 giugno  1996,  della  situazione
patrimoniale  del  Banco  di  Napoli alla data del 31 marzo 1996 e ai
relativi provvedimenti di adeguamento del capitale sociale;
    b) alla deliberazione, entro il 30 giugno 1996,  da  parte  degli
organi   amministrativi   del   Banco,   di   un   idoneo   piano  di
ristrutturazione,  da  elaborare  con  l'ausilio  di  un   consulente
specializzato,  scelto  dal  Tesoro  con  le  modalita'  di  cui agli
articoli 1 e 13 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, da  sottoporre
all'approvazione  della  Banca  d'Italia  e  conforme all'ordinamento
comunitario, e che individui i criteri, i tempi e le modalita' per il
risanamento patrimoniale ed economico e per la  ristrutturazione  del
Banco e del gruppo e ne definisca le strategie gestionali;
    c)  all'intervenuta stipulazione, non oltre il 31 luglio 1996, di
accordi sindacali che comportino la diminuzione, entro il 31 dicembre
1997, del costo del lavoro, anche attraverso la riduzione  del  costo
unitario  ai livelli medi nazionali del settore del credito, compresa
la revisione dei regimi  pensionistici  integrativi,  incluso  quello
destinato a realizzare la garanzia di cui alla lettera c) del comma 3
dell'articolo  3 della legge 30 luglio 1990, n. 218, e all'articolo 4
del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. In sede di accordi,
potra' essere adottato anche il regime di cui  alla  lettera  a)  del
comma  2  dell'articolo  2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124. Detti accordi, stipulati dalle  associazioni  sindacali  di  cui
all'articolo  19  della  legge  20 maggio 1970, n. 300, sono efficaci
anche se in deroga a disposizioni di legge o di contratto collettivo,
nei confronti di tutti gli interessati;
    d) agli interventi finanziari di cui al comma 2  dell'articolo  1
ovvero  all'assunzione  di  impegni a partecipare alla dismissione di
cui all'articolo 5, secondo quanto previsto con apposito decreto  del
Ministro del tesoro.
  2.  In  pendenza  delle  condizioni  di cui al comma 1, il prestito
obbligazionario sottoscritto  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  e'
rilevato  dal  Tesoro  entro  il  15  giugno  1996 e convertito in un
prestito  subordinato  alle  medesime  condizioni  di   tasso.   Tale
conversione  e' subordinata alla concessione in favore del Tesoro del
pegno, con diritto di voto, delle  azioni  del  Banco  di  Napoli  di
proprieta'  dell'azionista di maggioranza, ovvero al conferimento, in
favore del Tesoro, di mandato irrevocabile, anche per piu'  assemblee
e  senza  indicazione di istruzioni, ad esercitare il diritto di voto
relativo alle azioni del Banco di Napoli di proprieta' dell'azionista
di maggioranza, al fine di consentire al  Tesoro  di  disporre  della
maggioranza  dei  diritti  di  voto  nelle assemblee convocate per le
operazioni sul capitale sociale e per  il  rinnovo  degli  organi  ai
sensi  degli  articoli  1  e  3  del  presente decreto. Convertito il
prestito, il Ministro del tesoro provvede, anche  con  apposito  atto
amministrativo,  al rinnovo dei componenti degli organi societari del
Banco, anche al fine di agevolare  gli  interventi  finanziari  delle
banche  e degli altri investitori istituzionali che abbiano assunto i
relativi impegni. Il prestito  subordinato  e  i  relativi  interessi
maturati  sono  utilizzati  dal  Tesoro  per  la sottoscrizione degli
aumenti di capitale di cui all'articolo 1.
  3. Relativamente alle pensioni integrative, alle quote di  pensione
ed  alle  pensioni  sostitutive,  a  carico  del  Banco  di Napoli, i
meccanismi perequativi, comunque previsti, rimangono  temporaneamente
sospesi,    ricominciando    ad   operare   dall'esercizio   in   cui
l'integrazione delle riserve matematiche, necessaria a  coprirne  gli
oneri, non pregiudichera' la realizzazione di utili netti, e comunque
non  prima del 31 dicembre 2000. Per le pensioni sostitutive la quota
soggetta al blocco e' pari al 15%  dell'importo  spettante  nell'anno
1996.  E'  escluso  ogni  successivo recupero, sotto qualsiasi forma,
degli aumenti non maturati nel periodo di sospensione.
  4. Al fine di favorire l'attuazione del piano  di  ristrutturazione
del  Banco  di  Napoli  S.p.a., da approvarsi dalla Banca d'Italia ai
sensi del comma 1, lettera b), limitatamente  ai  lavoratori  il  cui
rapporto  di  lavoro  venga a cessare entro il 31 dicembre 1998 e che
abbiano maturato, o maturino entro tale data, almeno trenta  anni  di
contribuzione   comunque   utili   nella  gestione  speciale  di  cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.  357,  e'
consentito  al Banco di Napoli S.p.a. di provvedere alla prosecuzione
volontaria  della  contribuzione  previdenziale  fino  alla  data  di
maturazione  del  diritto alla pensione di anzianita' o di vecchiaia,
secondo  piani  aziendali  predisposti  sentite   le   organizzazioni
sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
  5.  In  relazione  agli  eventuali provvedimenti di adeguamento del
capitale del Banco di Napoli, gli effetti  di  cui  all'articolo  15,
comma  nono,  del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, nonche' gli effetti
di cui agli articoli 2447 e 2448, comma  primo,  n.  4),  del  codice
civile  sono  sospesi  fino  al  31  dicembre 1996. In pendenza delle
condizioni di cui al comma  1  restano  sospesi,  nei  confronti  del
Tesoro,  gli effetti di cui alla legge 18 febbraio 1992, n. 149. Alle
operazioni di aumento di capitale previste dal presente  decreto  non
si  applica  la  disposizione dell'articolo 2441, comma 3, del codice
civile.
  6. Al fine di agevolare la ristrutturazione del  gruppo  creditizio
Banco  di Napoli, la Banca d'Italia puo' concedere al Banco di Napoli
S.p.a. anticipazioni con le modalita' di cui al decreto del  Ministro
del tesoro del 27 settembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  256  del  2  ottobre  1974,  a  fronte delle perdite derivanti da
finanziamenti e altri interventi effettuati dal  Banco  a  favore  di
societa'  del  gruppo  poste  in  liquidazione,  e nell'interesse dei
creditori delle medesime, ovvero a favore di societa'  del  gruppo  a
cui  siano  stati ceduti, previa autorizzazione della Banca d'Italia,
crediti ed altre attivita' (( non immobiliari ))  del  Banco  per  la
parte  che  eccede  la copertura di cui all'articolo 6, comma 2; alle
cessioni di cui al presente comma ed a quelle poste in  essere  dalle
societa'  cessionarie si applicano le disposizioni di cui ai commi 2,
3 e 4 dell'articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre  1993,  n.
385.
(( 6-bis. L'autorizzazione della Banca d'Italia di cui al comma 6  ))
(( e' subordinata alla concessione in favore del Tesoro del pegno, ))
(( con diritto di voto, delle azioni delle societa' cessionarie di ))
(( proprieta' del Banco di Napoli, ovvero anche alla concessione,  ))
(( in favore del Tesoro, di mandato irrevocabile, anche per piu'   ))
(( assemblee e senza indicazione di istruzioni, ad esercitare il   ))
(( diritto di voto, al fine di consentire al Tesoro di disporre    ))
(( della maggioranza dei diritti di voto.                          ))
  7.  Gli atti concernenti operazioni di cessione di azienda, di rami
di azienda, di beni e di rapporti giuridici, anche  individuabili  in
blocco,  posti  in essere per le finalita' di cui al presente decreto
dal Banco o dalle societa' del  gruppo  creditizio  Banco  di  Napoli
entro  il 30 giugno 1997, sono soggetti ad unico tributo, sostitutivo
di ogni altro, nella misura fissa di lire un milione.
          Riferimenti normativi:
             - Il testo dell'art. 13 del  citato  D.L.  n.  332/1994,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 474/1994, e'
          il seguente:
             "Art.  13  (Copertura  finanziaria).  -  1.  Agli  oneri
          conseguenti  alle  operazioni  di  cessione  dei cespiti da
          dismettere si provvede a carico dei relativi  proventi.  Al
          fondo  di  ammortamento  di  cui  all'art. 2 della legge 27
          ottobre 1993, n. 432, sono  versati  i  proventi  derivanti
          dalle  operazioni  di  cessione  delle partecipazioni dello
          Stato di cui al  presente  decreto  al  netto  degli  oneri
          inerenti alle medesime.
             2. Al capitolo dello stato di previsione dell'entrata di
          cui all'art. 3, comma 2, della citata legge n. 432 del 1993
          affluiscono,  con  le  modalita' stabilite dal Ministro del
          tesoro, a far data dal 31 maggio  1994,  i  proventi  delle
          operazioni al netto degli oneri relativi alle operazioni di
          collocamento,    ivi    comprese   quelle   strumentali   e
          complementari.
             3. Ad apposito capitolo dello stato  di  previsione  del
          Ministero del tesoro sono iscritte le quote dei proventi di
          cui  al  comma  2  destinate alla copertura degli ulteriori
          oneri  relativi  alle  operazioni  previste  dal   presente
          decreto.
             4.  Agli  oneri relativi alle operazioni di conferimento
          di cui all'art. 1 fanno carico alla societa' conferitaria.
             5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
             6.  Il  Ministro  del tesoro trasmette al Parlamento una
          relazione semestrale sulle  operazioni  di  cessione  delle
          partecipazioni   in  societa'  controllate  direttamente  o
          indirettamente  dallo  Stato,   effettuate   nel   semestre
          precedente,  nella  quale  sono  espressamente indicati per
          ogni singola cessione:
               a) i proventi lordi;
               b) le forme e le modalita' ammesse  per  il  pagamento
          del corrispettivo dell'alienazione;
               c)  i  compensi  per  gli incarichi di consulenza e di
          valutazione  di  cui  all'art.  1,  comma  5  del  presente
          decreto;
               d)   le   quote  dei  proventi  lordi  destinate  alla
          copertura  degli  oneri  e  dei  compensi   connessi   alle
          operazioni di collocamento e di cessione".
             - Il testo dell'art. 3, comma 3, della legge n. 218/1990
          (Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione
          patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico)
          e' il seguente:
             "3.  Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
          sentite   le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
          rappresentative  del  settore  creditizio,  norme dirette a
          disciplinare, secondo le norme dell'assicurazione  generale
          obbligatoria   per   l'invalidita',   la   vecchiaia   e  i
          superstiti, il trattamento previdenziale dei dipendenti  in
          servizio  e  in  quiescenza  degli  enti pubblici creditizi
          esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione alla  data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  in  quanto
          disciplinati, rispettivamente, dall'allegato T all'art.  39
          della  legge  8  agosto  1895,  n.  486,  e  dalla legge 20
          febbraio 1958, n. 55. A tal fine le  disposizioni  delegate
          dovranno:
               a)   fissare  procedure  e  modalita'  dell'iscrizione
          all'assicurazione generale  obbligatoria.  In  particolare,
          dovra'  essere previsto che i dipendenti attuali e futuri e
          quelli in quiescenza degli enti  creditizi  pubblici  siano
          complessivamente  iscritti  ad una gestione speciale presso
          l'ente  previdenziale,  e  che   il   regime   contributivo
          attualmente a carico dei lavoratori possa essere modificato
          solo  per  via contrattuale. Per il personale in quiescenza
          dovra'  essere  previsto  che  la  quota  di  pensione   di
          pertinenza della gestione speciale, rispetto al trattamento
          complessivamente  erogato,  venga fissata mediante aliquote
          percentuali   determinate   secondo   parametri   medi   di
          riferimento  che  tengano conto delle differenze esistenti.
          Al  fine   di   evitare   costi   aggiuntivi   per   l'ente
          previdenziale,  l'equilibrio  finanziario  di tale gestione
          dovra' essere garantito per i primi venti anni dai medesimi
          enti creditizi pubblici, ciascuno nella misura in cui abbia
          eventualmente contribuito negli  anni  al  verificarsi  del
          disavanzo;
               b)  prevedere  che,  a seguito di apposite convenzioni
          con  l'ente  previdenziale,  il  trattamento  pensionistico
          continui  ad  essere  erogato per il tramite delle suddette
          societa' o enti;
               c) stabilire procedure e  modalita'  con  le  quali  i
          fondi  pensione  delle societa' od enti i cui dipendenti in
          servizio   e   in   quiescenza    non    sono    ricompresi
          nell'assicurazione  obbligatoria si trasformino, mantenendo
          le attuali attivita'  patrimoniali,  in  fondi  integrativi
          gestiti  secondo criteri di continuita', mediante modifiche
          statutarie  ove  siano  dotati  di  autonoma   personalita'
          giuridica. Ai dipendenti in servizio ed in quiescenza degli
          enti  creditizi pubblici assoggettati al regime esclusivo o
          esonerativo andranno garantite le disposizioni  di  miglior
          favore dei rispettivi fondi di previdenza ed un trattamento
          economico  complessivo tra pensione della gestione speciale
          e pensione integrativa pari a quello in essere alla data di
          entrata in vigore della presente legge;
               d)  favorire  eventuali  mobilita'  internazionali   e
          fronteggiare  situazioni  di crisi di cui all'art. 5, comma
          1, lettera d)".
             -  Il  testo  dell'art.  4  del   D.Lgs.   n.   357/1990
          (Disposizione   sulla   previdenza   degli   enti  pubblici
          creditizi) e' il seguente:
             "Art. 4 (Garanzia del trattamento complessivo risultante
          dalle  disposizioni  dei  regimi  esclusivi  o  esonerativi
          soppressi  in  favore  degli  iscritti di cui ai precedenti
          articoli 2 e 3).  -  1.  Per  gli  iscritti  alla  gestione
          speciale  indicati  negli  articoli 2 e 3 e' fatto salvo il
          diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior
          favore previsto dalle forme di  assicurazione  obbligatoria
          per  l'invalidita',  la vecchiaia ed i superstiti esclusive
          od esonerative di rispettiva iscrizione, che  agli  effetti
          del richiamato diritto continuano ad operare.
             2.  La  differenza tra il trattamento complessivo di cui
          al comma 1, tempo per tempo determinato, e la pensione o la
          quota di pensione a carico della gestione speciale ai sensi
          rispettivamente dell'art. 2 e dell'art. 3, incrementate per
          effetto della disciplina  di  perequazione  automatica,  e'
          posta  a  carico dei fondi o casse di cui all'art. 5 ovvero
          direttamente dei datori di lavoro di cui all'art.  1".
             - Il testo completo dell'art. 2 del D.Lgs.  n.  124/1993
          (Disciplina  nelle  forme  pensionistiche  complementari, a
          norma dell'art. 3,  comma  1,  lett.  v),  della  legge  23
          ottobre 1992, n. 421) e' il seguente:
             "Art.   2   (Destinatari).  -  1.  Forme  pensionistiche
          complementari possono essere istituite:
               a)  per  i  lavoratori  dipendenti  sia  privati   sia
          pubblici,   identificati  per  ciascuna  forma  secondo  il
          criterio di appartenenza alla medesima categoria,  comparto
          o  raggruppamento,  anche  territorialmente  delimitato,  e
          distinti eventualmente anche  per  categorie  contrattuali,
          oltre   che  secondo  il  criterio  dell'appartenenza  alla
          medesima  impresa,  ente,  gruppo  di  imprese  o   diversa
          organizzazione di lavoro e produttiva;
               b)  per  raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia
          di  liberi  professionisti,  anche  organizzati  per   aree
          professionali e per territorio;
               b-bis)   per  raggruppamenti  di  soci  lavoratori  di
          cooperative di produzione e  lavoro,  anche  unitamente  ai
          lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate.
             2.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo possono essere istituite:
               a) per i soggetti di cui al  comma  1,  lettere  a)  e
          b-bis),  esclusivamente  forme pensionistiche complementari
          in regime di contribuzione definita;
               b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche
          forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni
          definite volte ad assicurare  una  prestazione  determinata
          con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del
          trattamento pensionistico obbligatorio".
             -  Il  testo dell'art. 19 della legge n. 300/1970 (Norme
          sulla tutela della  liberta'  e  dignita'  dei  lavoratori,
          della  liberta'  sindacale  e  dell'attivita' sindacale nei
          luoghi di lavoro e norme sul collocamento) e' il seguente:
             "Art. 19 (Costituzione  delle  rappresentanze  sindacali
          aziendali).  -  Rappresentanze  sindacali aziendali possono
          essere costituite ad  iniziativa  dei  lavoratori  in  ogni
          unita' produttiva, nell'ambito:
               a)  delle  associazioni  aderenti  alle confederazioni
          maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
               b) delle associazioni sindacali,  non  affiliate  alle
          predette  confederazioni, che siano firmatarie di contratti
          collettivi nazionali  o  provinciali  di  lavoro  applicati
          nell'unita' produttiva.
             Nell'ambito  di  aziende  con  piu' unita' produttive le
          rappresentanze  sindacali  possono  istituire   organi   di
          coordinamento".
             -  Il testo dell'art. 1 del citato D.Lgs. n. 357/1990 e'
          il seguente:
             "Art. 1 (Iscrizione all'INPS dei dipendenti  degli  enti
          creditizi  esclusi  o esonerati dall'AGO). - 1. A decorrere
          dal periodo di  paga  in  corso  al  1  gennaio  1991  sono
          iscritti   all'assicurazione   generale   obbligatoria  per
          l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei  lavoratori
          dipendenti i seguenti soggetti:
               a)  i lavoratori dipendenti, in servizio alla data del
          31 dicembre 1990, degli enti creditizi pubblici  esclusi  o
          esonerati  dall'obbligo  dell'iscrizione  all'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed  i
          superstiti  per  effetto  dell'allegato T all'art. 39 della
          legge 8 agosto 1895, n. 486,  e  della  legge  20  febbraio
          1958, n. 55;
               b) i lavoratori dipendenti assunti dopo il 31 dicembre
          1990 dagli enti creditizi pubblici di cui alla lettera a) e
          dalle  societa'  per  azioni risultanti dalle operazioni di
          cui  all'art.  1  della  legge  30  luglio  1990,  n.  218,
          effettuate   dagli   enti  creditizi  pubblici  richiamati,
          componenti il gruppo creditizio di cui all'art. 5, comma 1,
          della legge stessa;
               c) i titolari di trattamenti pensionistici  diretti  o
          ai   superstiti  a  carico  delle  forme  di  assicurazione
          obbligatoria  per  l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i
          superstiti   esclusive   o   esonerative   previste  per  i
          lavoratori dipendenti dagli enti creditizi pubblici di  cui
          alla  lettera a) e i titolari di posizioni assicurative per
          prestazioni differibili presso le  forme  di  assicurazione
          obbligatoria  medesime,  nei  casi di cessazione anticipata
          dal  servizio  senza  obbligo   di   ricostituzione   della
          posizione    assicurativa    nell'assicurazione    generale
          obbligatoria.
             2.  L'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria
          dei lavoratori  dipendenti,  dei  titolari  di  trattamenti
          pensionistici  e  dei titolari di posizioni assicurative di
          cui al comma 1 e'  effettuata,  ai  fini  dell'assolvimento
          della garanzia di cui al successivo art. 7, in una gestione
          speciale  che  e'  istituita  con  la presente disposizione
          presso l'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  con
          autonomia gestionale.
             3.   Alla   gestione   speciale   di  cui  al  comma  2,
          sovraintende il comitato amministratore del Fondo  pensioni
          lavoratori  dipendenti integrato, con decreto del Ministero
          del   lavoro   e   della   previdenza   sociale,   da   tre
          rappresentanti dei datori di lavoro e da sei rappresentanti
          dei   lavoratori  dipendenti,  designati  dalle  rispettive
          organizzazioni sindacali piu'  rappresentative  al  livello
          nazionale del settore credito.
             4. Il comitato di cui al comma 3 ha i seguenti compiti:
               a)  predisporre,  in  conformita' ai criteri stabiliti
          dal consiglio di  amministrazione  dell'Istituto  nazionale
          della   previdenza   sociale,   i   prospetti  evidenzianti
          l'ammontare delle  entrate  e  delle  uscite  afferenti  la
          gestione, corredati da apposita relazione;
               b)  vigilare sull'applicazione delle norme di cui agli
          articoli 1, 2, 3, 6 e 7 del presente decreto  ed  esprimere
          parere     sulle     questioni    che    possono    sorgere
          nell'applicazione stessa.
             5. La  decisione,  in  unica  istanza,  dei  ricorsi  in
          materia  di  contributi  dovuti  alla  gestione speciale e'
          attribuita al comitato amministratore  del  Fondo  pensioni
          lavoratori  dipendenti  nella  composizione originaria, con
          applicazione delle norme sui termini di  cui  all'art.  47,
          commi 3 e 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88".
             -  Il  testo  completo dell'art. 15 del D.L. n. 95/1974,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  216/1974
          (Disposizioni   relative   al   mercato   mobiliare  ed  al
          trattamento fiscale dei titoli azionari), e' il seguente:
             "Art. 15. - Gli  utili  netti  risultanti  dal  bilancio
          regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale,
          devono  essere  distribuiti  alle  azioni di risparmio fino
          alla concorrenza del cinque per cento del  valore  nominale
          dell'azione.
             Gli  utili che residuano dopo l'assegnazione alle azioni
          di risparmio del dividendo privilegiato stabilito nel primo
          comma, di cui l'assemblea deliberi la  distribuzione,  sono
          ripartiti  fra  tutte  le azioni in modo che alle azioni di
          risparmio  spetti  un  dividendo  complessivo   maggiorato,
          rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al
          due per cento del valore nominale dell'azione.
             L'atto   costitutivo   puo'   stabilire   il   dividendo
          privilegiato di cui al primo comma e  la  maggiorazione  di
          cui  al  comma  precedente in misura superiore a quelle ivi
          indicate.
             Quando in un esercizio sia stato assegnato  alle  azioni
          di  risparmio  un  dividendo inferiore alla misura indicata
          nel primo comma o stabilita ai sensi del  terzo  comma,  la
          differenza   e'   computata   in   aumento   del  dividendo
          privilegiato nei due esercizi successivi.
             In  caso  di  distribuzione  di  riserve  le  azioni  di
          risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.
             Allo scioglimento della societa' le azioni di  risparmio
          hanno  prelazione  nel  rimborso  del capitale per l'intero
          valore nominale.
             La  riduzione  del  capitale  sociale  per  perdite  non
          importa  riduzione  del  valore  nominale  delle  azioni di
          risparmio se non per la parte della perdita che  eccede  il
          valore nominale complessivo delle altre azioni.
             Se  in  conseguenza  della  riduzione  del  capitale per
          perdite l'ammontare  delle  azioni  di  risparmio  e  delle
          azioni  a  voto  limitato  supera  la  meta'  del  capitale
          sociale, il rapporto previsto nel primo comma dell'art.  14
          deve  essere  ristabilito entro due anni mediante emissioni
          di azioni ordinarie da attribuire in opzione ai  possessori
          di  azioni  ordinarie.  Tuttavia,  se  la parte di capitale
          rappresentata da azioni ordinarie si e' ridotta al  disotto
          del  quarto  del  capitale  sociale,  deve essere riportata
          almeno al quarto entro tre mesi.
             La societa'  si  scioglie  se  il  rapporto  fra  azioni
          ordinarie  e  azioni  senza voto o con voto limitato non e'
          ristabilito entro i termini predetti.
             Le  deliberazioni  relative  alla   riduzione   e   alla
          reintegrazione  del capitale debbono assicurare, mediante i
          necessari raggruppamenti o  frazionamenti,  la  parita'  di
          valore nominale delle azioni".
             -  Si riporta, di seguito, il testo degli articoli 2441,
          2447 e 2448 del codice civile:
             "Art. 2441 (Diritto di opzione). - Le  azioni  di  nuova
          emissione  e  le obbligazioni convertibili in azioni devono
          essere offerte in opzione ai soci in proporzione al  numero
          delle   azioni   possedute.   Se   vi   sono   obbligazioni
          convertibili  il  diritto  di  opzione  spetta   anche   ai
          possessori  di  queste,  in concorso con i soci, sulla base
          del rapporto di cambio.
             L'offerta  di  opzione  deve   essere   pubblicata   nel
          Bollettino   ufficiale   delle  societa'  per  azioni  e  a
          responsabilita' limitata. Per l'esercizio  del  diritto  di
          opzione  deve  essere  concesso  un termine non inferiore a
          trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta.
             Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche'  ne
          facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione
          nell'acquisto    delle    azioni   e   delle   obbligazioni
          convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se  le
          azioni  sono  quotate  in  borsa,  i diritti di opzione non
          esercitati   devono   essere   offerti   in   borsa   dagli
          amministratori, per conto della societa', per almeno cinque
          riunioni,  entro  il  mese  successivo  alla  scadenza  del
          termine stabilito a norma del secondo comma.
             Il diritto di opzione non spetta per le azioni di  nuova
          emissione  che,  secondo  la  deliberazione  di aumento del
          capitale, devono essere liberate mediante  conferimenti  in
          natura.
             Quando  l'interesse  della societa' lo esige, il diritto
          di  opzione  puo'  essere  escluso  o   limitato   con   la
          deliberazione  di  aumento  di capitale, approvata da tanti
          soci che rappresentino oltre la meta' del capitale sociale,
          anche se la deliberazione e' presa in assemblea di  seconda
          o terza convocazione.
             Le   proposte   di  aumento  del  capitale  sociale  con
          esclusione o limitazione del diritto di opzione,  ai  sensi
          del  quarto  o  del  quinto comma, devono essere illustrate
          dagli amministratori con apposita  relazione,  dalla  quale
          devono   risultare   le  ragioni  dell'esclusione  o  della
          limitazione, ovvero,  qualora  l'esclusione  derivi  da  un
          conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso
          i  criteri  adottati  per  la  determinazione del prezzo di
          emissione.  La  relazione  deve  essere  comunicata   dagli
          amministratori  al  collegio sindacale almeno trenta giorni
          prima di quello fissato  per  l'assemblea.  Entro  quindici
          giorni  il  collegio  sindacale  deve  esprimere il proprio
          parere sulla  congruita'  del  prezzo  di  emissione  delle
          azioni.  Il  parere  del  collegio sindacale e la relazione
          giurata dell'esperto designato dal presidente del tribunale
          nell'ipotesi  prevista  dal  quarto  comma  devono  restare
          depositati  nella  sede  della  societa' durante i quindici
          giorni che precedono l'assemblea e finche' questa non abbia
          deliberato;  i   soci   possono   prenderne   visione.   La
          deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni
          in  base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per
          le azioni quotate  in  borsa,  anche  dell'andamento  delle
          quotazioni nell'ultimo semestre.
             Non  si  considera  escluso  ne'  limitato il diritto di
          opzione qualora la deliberazione di  aumento  del  capitale
          preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte
          da  banche  o  da  enti  o societa' finanziarie soggetti al
          controllo della Commissione nazionale per la societa' e  la
          borsa,   con  obbligo  di  offrirle  agli  azionisti  della
          societa' in conformita' con i primi tre commi del  presente
          articolo.  Le  spese di tale operazione sono a carico della
          societa' e la deliberazione di aumento  del  capitale  deve
          indicarne l'ammontare.
             Con    deliberazione   dell'assemblea   presa   con   la
          maggioranza richiesta per le assemblee  straordinarie  puo'
          essere  escluso  il  diritto  di opzione limitatamente a un
          quarto delle azioni  di  nuova  emissione  se  queste  sono
          offerte  in  sottoscrizione  ai  dipendenti della societa'.
          L'esclusione dell'opzione in  misura  superiore  al  quarto
          deve  essere  approvata  con  la maggioranza prescritta nel
          quinto comma".
             "Art. 2447 (Riduzione del capitale  sociale  al  disotto
          del  limite legale). - Se, per la perdita di oltre un terzo
          del capitale,  questo  si  riduce  al  disotto  del  minimo
          stabilito  dall'art.  2327, gli amministratori devono senza
          indugio convocare l'assemblea per deliberare  la  riduzione
          del  capitale  ed  il contemporaneo aumento del medesimo ad
          una   cifra   non   inferiore   al   detto   minimo,  o  la
          trasformazione della societa'".
             "Art. 2448 (Cause di scioglimento). -  La  societa'  per
          azioni si scioglie:
              1) per il decorso del termine;
              2)  per  il conseguimento dell'oggetto sociale o per la
          sopravvenuta impossibilita' di conseguirlo;
              3) per  l'impossibilita'  di  funzionamento  o  per  la
          continuata inattivita' dell'assemblea;
              4)  per la riduzione del capitale al disotto del minimo
          legale, salvo quanto e' disposto dall'art. 2447;
              5) per deliberazione dell'asemblea;
              6) per le altre cause previste dall'atto costitutivo.
             La  societa'  si  scioglie  inoltre  per   provvedimento
          dell'autorita'  governativa nei casi stabiliti dalla legge,
          e per la dichiarazione di fallimento se la societa' ha  per
          oggetto  un'attivita'  commerciale.  Si osservano in questi
          casi le disposizioni delle leggi speciali".
             - La legge 18 febbraio 1992, n. 149,  reca:  "Disciplina
          delle   offerte   pubbliche   di  vendita,  sottoscrizione,
          acquisto e scambio di titoli".
             - Si riporta  il  testo  del  dispositivo  del  D.M.  27
          settembre 1974 "Anticipazioni a ventiquattro mesi presso la
          Banca d'Italia":
             "Ferma  la  misura  dell'interesse  sulle  anticipazioni
          presso la Banca d'Italia, sono consentite  anticipazioni  a
          ventiquattro  mesi,  sui buoni del Tesoro a lunga scadenza,
          all'interesse dell'1 per  cento  a  favore  di  aziende  di
          credito  che surrogatesi ai depositanti di altre aziende in
          liquidazione  coatta,  si  trovino  a  dover  ammortizzare,
          perche'  in  tutto  o  in parte inesigibile, la conseguente
          perdita nella loro esposizione. La Banca d'Italia regolera'
          l'ammontare del ricorso a tali  anticipazioni  in  rapporto
          all'entita'  della  perdita  e  all'esigenza  dei  piani di
          ammortamento.
             Il presente  decreto  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica italiana ed entrera' in vigore
          dal giorno della sua pubblicazione".
             - Il testo completo dell'art. 58 del  citato  D.Lgs.  n.
          385/1993  (Testo  unico  delle  leggi in materia bancaria e
          creditizia) e' il seguente:
             "Art. 58 (Cessione di rapporti giuridici a banche). - 1.
          La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche
          di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici
          individuabili in blocco. Le  istruzioni  possono  prevedere
          che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad
          autorizzazione della Banca d'Italia.
             2.   La  banca  cessionaria  da'  notizia  dell'avvenuta
          cessione mediante pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana. La Banca d'Italia puo' stabilire
          forme integrative di pubblicita'.
             3.  I  privilegi  e  le  garanzie  di qualsiasi tipo, da
          chiunque  prestate  o  comunque  esistenti  a  favore   del
          cedente,  conservano  la  loro  validita' e il loro grado a
          favore della banca  cessionaria  senza  bisogno  di  alcuna
          formalita' o annotazione.
             4.  Nei  confronti  dei  debitori ceduti gli adempimenti
          pubblicitari previsti dal comma  2  producono  gli  effetti
          indicati dall'art. 1264 del codice civile.
             5.  I  creditori  ceduti  hanno facolta', entro tre mesi
          dagli adempimenti pubblicitari previsti  dal  comma  2,  di
          esigere  dal  cedente o dal cessionario l'adempimento delle
          obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il  termine  di
          tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.
             6.  Coloro  che  sono parte dei contratti ceduti possono
          recedere dal contratto entro  tre  mesi  dagli  adempimenti
          pubblicitari  previsti  dal  comma 2 se sussiste una giusta
          causa,  salvo  in  questo  caso  la   responsabilita'   del
          cedente".