Art. 3. C o n d i z i o n i 1. Gli interventi finanziari del Tesoro di cui all'articolo 1 sono condizionati: a) all'accertamento, entro il 30 giugno 1996, della situazione patrimoniale del Banco di Napoli alla data del 31 marzo 1996 e ai relativi provvedimenti di adeguamento del capitale sociale; b) alla deliberazione, entro il 30 giugno 1996, da parte degli organi amministrativi del Banco, di un idoneo piano di ristrutturazione, da elaborare con l'ausilio di un consulente specializzato, scelto dal Tesoro con le modalita' di cui agli articoli 1 e 13 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, da sottoporre all'approvazione della Banca d'Italia e conforme all'ordinamento comunitario, e che individui i criteri, i tempi e le modalita' per il risanamento patrimoniale ed economico e per la ristrutturazione del Banco e del gruppo e ne definisca le strategie gestionali; c) all'intervenuta stipulazione, non oltre il 31 luglio 1996, di accordi sindacali che comportino la diminuzione, entro il 31 dicembre 1997, del costo del lavoro, anche attraverso la riduzione del costo unitario ai livelli medi nazionali del settore del credito, compresa la revisione dei regimi pensionistici integrativi, incluso quello destinato a realizzare la garanzia di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 218, e all'articolo 4 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. In sede di accordi, potra' essere adottato anche il regime di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Detti accordi, stipulati dalle associazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono efficaci anche se in deroga a disposizioni di legge o di contratto collettivo, nei confronti di tutti gli interessati; d) agli interventi finanziari di cui al comma 2 dell'articolo 1 ovvero all'assunzione di impegni a partecipare alla dismissione di cui all'articolo 5, secondo quanto previsto con apposito decreto del Ministro del tesoro. 2. In pendenza delle condizioni di cui al comma 1, il prestito obbligazionario sottoscritto dalla Cassa depositi e prestiti e' rilevato dal Tesoro entro il 15 giugno 1996 e convertito in un prestito subordinato alle medesime condizioni di tasso. Tale conversione e' subordinata alla concessione in favore del Tesoro del pegno, con diritto di voto, delle azioni del Banco di Napoli di proprieta' dell'azionista di maggioranza, ovvero al conferimento, in favore del Tesoro, di mandato irrevocabile, anche per piu' assemblee e senza indicazione di istruzioni, ad esercitare il diritto di voto relativo alle azioni del Banco di Napoli di proprieta' dell'azionista di maggioranza, al fine di consentire al Tesoro di disporre della maggioranza dei diritti di voto nelle assemblee convocate per le operazioni sul capitale sociale e per il rinnovo degli organi ai sensi degli articoli 1 e 3 del presente decreto. Convertito il prestito, il Ministro del tesoro provvede, anche con apposito atto amministrativo, al rinnovo dei componenti degli organi societari del Banco, anche al fine di agevolare gli interventi finanziari delle banche e degli altri investitori istituzionali che abbiano assunto i relativi impegni. Il prestito subordinato e i relativi interessi maturati sono utilizzati dal Tesoro per la sottoscrizione degli aumenti di capitale di cui all'articolo 1. 3. Relativamente alle pensioni integrative, alle quote di pensione ed alle pensioni sostitutive, a carico del Banco di Napoli, i meccanismi perequativi, comunque previsti, rimangono temporaneamente sospesi, ricominciando ad operare dall'esercizio in cui l'integrazione delle riserve matematiche, necessaria a coprirne gli oneri, non pregiudichera' la realizzazione di utili netti, e comunque non prima del 31 dicembre 2000. Per le pensioni sostitutive la quota soggetta al blocco e' pari al 15% dell'importo spettante nell'anno 1996. E' escluso ogni successivo recupero, sotto qualsiasi forma, degli aumenti non maturati nel periodo di sospensione. 4. Al fine di favorire l'attuazione del piano di ristrutturazione del Banco di Napoli S.p.a., da approvarsi dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 1, lettera b), limitatamente ai lavoratori il cui rapporto di lavoro venga a cessare entro il 31 dicembre 1998 e che abbiano maturato, o maturino entro tale data, almeno trenta anni di contribuzione comunque utili nella gestione speciale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, e' consentito al Banco di Napoli S.p.a. di provvedere alla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale fino alla data di maturazione del diritto alla pensione di anzianita' o di vecchiaia, secondo piani aziendali predisposti sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 5. In relazione agli eventuali provvedimenti di adeguamento del capitale del Banco di Napoli, gli effetti di cui all'articolo 15, comma nono, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, nonche' gli effetti di cui agli articoli 2447 e 2448, comma primo, n. 4), del codice civile sono sospesi fino al 31 dicembre 1996. In pendenza delle condizioni di cui al comma 1 restano sospesi, nei confronti del Tesoro, gli effetti di cui alla legge 18 febbraio 1992, n. 149. Alle operazioni di aumento di capitale previste dal presente decreto non si applica la disposizione dell'articolo 2441, comma 3, del codice civile. 6. Al fine di agevolare la ristrutturazione del gruppo creditizio Banco di Napoli, la Banca d'Italia puo' concedere al Banco di Napoli S.p.a. anticipazioni con le modalita' di cui al decreto del Ministro del tesoro del 27 settembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 ottobre 1974, a fronte delle perdite derivanti da finanziamenti e altri interventi effettuati dal Banco a favore di societa' del gruppo poste in liquidazione, e nell'interesse dei creditori delle medesime, ovvero a favore di societa' del gruppo a cui siano stati ceduti, previa autorizzazione della Banca d'Italia, crediti ed altre attivita' (( non immobiliari )) del Banco per la parte che eccede la copertura di cui all'articolo 6, comma 2; alle cessioni di cui al presente comma ed a quelle poste in essere dalle societa' cessionarie si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. (( 6-bis. L'autorizzazione della Banca d'Italia di cui al comma 6 )) (( e' subordinata alla concessione in favore del Tesoro del pegno, )) (( con diritto di voto, delle azioni delle societa' cessionarie di )) (( proprieta' del Banco di Napoli, ovvero anche alla concessione, )) (( in favore del Tesoro, di mandato irrevocabile, anche per piu' )) (( assemblee e senza indicazione di istruzioni, ad esercitare il )) (( diritto di voto, al fine di consentire al Tesoro di disporre )) (( della maggioranza dei diritti di voto. )) 7. Gli atti concernenti operazioni di cessione di azienda, di rami di azienda, di beni e di rapporti giuridici, anche individuabili in blocco, posti in essere per le finalita' di cui al presente decreto dal Banco o dalle societa' del gruppo creditizio Banco di Napoli entro il 30 giugno 1997, sono soggetti ad unico tributo, sostitutivo di ogni altro, nella misura fissa di lire un milione. Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 13 del citato D.L. n. 332/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 474/1994, e' il seguente: "Art. 13 (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri conseguenti alle operazioni di cessione dei cespiti da dismettere si provvede a carico dei relativi proventi. Al fondo di ammortamento di cui all'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, sono versati i proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato di cui al presente decreto al netto degli oneri inerenti alle medesime. 2. Al capitolo dello stato di previsione dell'entrata di cui all'art. 3, comma 2, della citata legge n. 432 del 1993 affluiscono, con le modalita' stabilite dal Ministro del tesoro, a far data dal 31 maggio 1994, i proventi delle operazioni al netto degli oneri relativi alle operazioni di collocamento, ivi comprese quelle strumentali e complementari. 3. Ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro sono iscritte le quote dei proventi di cui al comma 2 destinate alla copertura degli ulteriori oneri relativi alle operazioni previste dal presente decreto. 4. Agli oneri relativi alle operazioni di conferimento di cui all'art. 1 fanno carico alla societa' conferitaria. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6. Il Ministro del tesoro trasmette al Parlamento una relazione semestrale sulle operazioni di cessione delle partecipazioni in societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, effettuate nel semestre precedente, nella quale sono espressamente indicati per ogni singola cessione: a) i proventi lordi; b) le forme e le modalita' ammesse per il pagamento del corrispettivo dell'alienazione; c) i compensi per gli incarichi di consulenza e di valutazione di cui all'art. 1, comma 5 del presente decreto; d) le quote dei proventi lordi destinate alla copertura degli oneri e dei compensi connessi alle operazioni di collocamento e di cessione". - Il testo dell'art. 3, comma 3, della legge n. 218/1990 (Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico) e' il seguente: "3. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore creditizio, norme dirette a disciplinare, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, il trattamento previdenziale dei dipendenti in servizio e in quiescenza degli enti pubblici creditizi esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto disciplinati, rispettivamente, dall'allegato T all'art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486, e dalla legge 20 febbraio 1958, n. 55. A tal fine le disposizioni delegate dovranno: a) fissare procedure e modalita' dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria. In particolare, dovra' essere previsto che i dipendenti attuali e futuri e quelli in quiescenza degli enti creditizi pubblici siano complessivamente iscritti ad una gestione speciale presso l'ente previdenziale, e che il regime contributivo attualmente a carico dei lavoratori possa essere modificato solo per via contrattuale. Per il personale in quiescenza dovra' essere previsto che la quota di pensione di pertinenza della gestione speciale, rispetto al trattamento complessivamente erogato, venga fissata mediante aliquote percentuali determinate secondo parametri medi di riferimento che tengano conto delle differenze esistenti. Al fine di evitare costi aggiuntivi per l'ente previdenziale, l'equilibrio finanziario di tale gestione dovra' essere garantito per i primi venti anni dai medesimi enti creditizi pubblici, ciascuno nella misura in cui abbia eventualmente contribuito negli anni al verificarsi del disavanzo; b) prevedere che, a seguito di apposite convenzioni con l'ente previdenziale, il trattamento pensionistico continui ad essere erogato per il tramite delle suddette societa' o enti; c) stabilire procedure e modalita' con le quali i fondi pensione delle societa' od enti i cui dipendenti in servizio e in quiescenza non sono ricompresi nell'assicurazione obbligatoria si trasformino, mantenendo le attuali attivita' patrimoniali, in fondi integrativi gestiti secondo criteri di continuita', mediante modifiche statutarie ove siano dotati di autonoma personalita' giuridica. Ai dipendenti in servizio ed in quiescenza degli enti creditizi pubblici assoggettati al regime esclusivo o esonerativo andranno garantite le disposizioni di miglior favore dei rispettivi fondi di previdenza ed un trattamento economico complessivo tra pensione della gestione speciale e pensione integrativa pari a quello in essere alla data di entrata in vigore della presente legge; d) favorire eventuali mobilita' internazionali e fronteggiare situazioni di crisi di cui all'art. 5, comma 1, lettera d)". - Il testo dell'art. 4 del D.Lgs. n. 357/1990 (Disposizione sulla previdenza degli enti pubblici creditizi) e' il seguente: "Art. 4 (Garanzia del trattamento complessivo risultante dalle disposizioni dei regimi esclusivi o esonerativi soppressi in favore degli iscritti di cui ai precedenti articoli 2 e 3). - 1. Per gli iscritti alla gestione speciale indicati negli articoli 2 e 3 e' fatto salvo il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior favore previsto dalle forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti esclusive od esonerative di rispettiva iscrizione, che agli effetti del richiamato diritto continuano ad operare. 2. La differenza tra il trattamento complessivo di cui al comma 1, tempo per tempo determinato, e la pensione o la quota di pensione a carico della gestione speciale ai sensi rispettivamente dell'art. 2 e dell'art. 3, incrementate per effetto della disciplina di perequazione automatica, e' posta a carico dei fondi o casse di cui all'art. 5 ovvero direttamente dei datori di lavoro di cui all'art. 1". - Il testo completo dell'art. 2 del D.Lgs. n. 124/1993 (Disciplina nelle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente: "Art. 2 (Destinatari). - 1. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite: a) per i lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici, identificati per ciascuna forma secondo il criterio di appartenenza alla medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, e distinti eventualmente anche per categorie contrattuali, oltre che secondo il criterio dell'appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese o diversa organizzazione di lavoro e produttiva; b) per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio; b-bis) per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere istituite: a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b-bis), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita; b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio". - Il testo dell'art. 19 della legge n. 300/1970 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) e' il seguente: "Art. 19 (Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali). - Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unita' produttiva, nell'ambito: a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unita' produttiva. Nell'ambito di aziende con piu' unita' produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento". - Il testo dell'art. 1 del citato D.Lgs. n. 357/1990 e' il seguente: "Art. 1 (Iscrizione all'INPS dei dipendenti degli enti creditizi esclusi o esonerati dall'AGO). - 1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1991 sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti i seguenti soggetti: a) i lavoratori dipendenti, in servizio alla data del 31 dicembre 1990, degli enti creditizi pubblici esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per effetto dell'allegato T all'art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486, e della legge 20 febbraio 1958, n. 55; b) i lavoratori dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 1990 dagli enti creditizi pubblici di cui alla lettera a) e dalle societa' per azioni risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218, effettuate dagli enti creditizi pubblici richiamati, componenti il gruppo creditizio di cui all'art. 5, comma 1, della legge stessa; c) i titolari di trattamenti pensionistici diretti o ai superstiti a carico delle forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti esclusive o esonerative previste per i lavoratori dipendenti dagli enti creditizi pubblici di cui alla lettera a) e i titolari di posizioni assicurative per prestazioni differibili presso le forme di assicurazione obbligatoria medesime, nei casi di cessazione anticipata dal servizio senza obbligo di ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria. 2. L'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, dei titolari di trattamenti pensionistici e dei titolari di posizioni assicurative di cui al comma 1 e' effettuata, ai fini dell'assolvimento della garanzia di cui al successivo art. 7, in una gestione speciale che e' istituita con la presente disposizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale con autonomia gestionale. 3. Alla gestione speciale di cui al comma 2, sovraintende il comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti integrato, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da sei rappresentanti dei lavoratori dipendenti, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative al livello nazionale del settore credito. 4. Il comitato di cui al comma 3 ha i seguenti compiti: a) predisporre, in conformita' ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, i prospetti evidenzianti l'ammontare delle entrate e delle uscite afferenti la gestione, corredati da apposita relazione; b) vigilare sull'applicazione delle norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 6 e 7 del presente decreto ed esprimere parere sulle questioni che possono sorgere nell'applicazione stessa. 5. La decisione, in unica istanza, dei ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione speciale e' attribuita al comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti nella composizione originaria, con applicazione delle norme sui termini di cui all'art. 47, commi 3 e 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88". - Il testo completo dell'art. 15 del D.L. n. 95/1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216/1974 (Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari), e' il seguente: "Art. 15. - Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del cinque per cento del valore nominale dell'azione. Gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo privilegiato stabilito nel primo comma, di cui l'assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento del valore nominale dell'azione. L'atto costitutivo puo' stabilire il dividendo privilegiato di cui al primo comma e la maggiorazione di cui al comma precedente in misura superiore a quelle ivi indicate. Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nel primo comma o stabilita ai sensi del terzo comma, la differenza e' computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. Allo scioglimento della societa' le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. Se in conseguenza della riduzione del capitale per perdite l'ammontare delle azioni di risparmio e delle azioni a voto limitato supera la meta' del capitale sociale, il rapporto previsto nel primo comma dell'art. 14 deve essere ristabilito entro due anni mediante emissioni di azioni ordinarie da attribuire in opzione ai possessori di azioni ordinarie. Tuttavia, se la parte di capitale rappresentata da azioni ordinarie si e' ridotta al disotto del quarto del capitale sociale, deve essere riportata almeno al quarto entro tre mesi. La societa' si scioglie se il rapporto fra azioni ordinarie e azioni senza voto o con voto limitato non e' ristabilito entro i termini predetti. Le deliberazioni relative alla riduzione e alla reintegrazione del capitale debbono assicurare, mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti, la parita' di valore nominale delle azioni". - Si riporta, di seguito, il testo degli articoli 2441, 2447 e 2448 del codice civile: "Art. 2441 (Diritto di opzione). - Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. L'offerta di opzione deve essere pubblicata nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche' ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in borsa, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti in borsa dagli amministratori, per conto della societa', per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma. Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Quando l'interesse della societa' lo esige, il diritto di opzione puo' essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la meta' del capitale sociale, anche se la deliberazione e' presa in assemblea di seconda o terza convocazione. Le proposte di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del quarto o del quinto comma, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruita' del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell'esperto designato dal presidente del tribunale nell'ipotesi prevista dal quarto comma devono restare depositati nella sede della societa' durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finche' questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in borsa, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre. Non si considera escluso ne' limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento del capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche o da enti o societa' finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per la societa' e la borsa, con obbligo di offrirle agli azionisti della societa' in conformita' con i primi tre commi del presente articolo. Le spese di tale operazione sono a carico della societa' e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne l'ammontare. Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie puo' essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della societa'. L'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma". "Art. 2447 (Riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale). - Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'art. 2327, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della societa'". "Art. 2448 (Cause di scioglimento). - La societa' per azioni si scioglie: 1) per il decorso del termine; 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilita' di conseguirlo; 3) per l'impossibilita' di funzionamento o per la continuata inattivita' dell'assemblea; 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto e' disposto dall'art. 2447; 5) per deliberazione dell'asemblea; 6) per le altre cause previste dall'atto costitutivo. La societa' si scioglie inoltre per provvedimento dell'autorita' governativa nei casi stabiliti dalla legge, e per la dichiarazione di fallimento se la societa' ha per oggetto un'attivita' commerciale. Si osservano in questi casi le disposizioni delle leggi speciali". - La legge 18 febbraio 1992, n. 149, reca: "Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli". - Si riporta il testo del dispositivo del D.M. 27 settembre 1974 "Anticipazioni a ventiquattro mesi presso la Banca d'Italia": "Ferma la misura dell'interesse sulle anticipazioni presso la Banca d'Italia, sono consentite anticipazioni a ventiquattro mesi, sui buoni del Tesoro a lunga scadenza, all'interesse dell'1 per cento a favore di aziende di credito che surrogatesi ai depositanti di altre aziende in liquidazione coatta, si trovino a dover ammortizzare, perche' in tutto o in parte inesigibile, la conseguente perdita nella loro esposizione. La Banca d'Italia regolera' l'ammontare del ricorso a tali anticipazioni in rapporto all'entita' della perdita e all'esigenza dei piani di ammortamento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore dal giorno della sua pubblicazione". - Il testo completo dell'art. 58 del citato D.Lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e' il seguente: "Art. 58 (Cessione di rapporti giuridici a banche). - 1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. 2. La banca cessionaria da' notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia puo' stabilire forme integrative di pubblicita'. 3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validita' e il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione. 4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile. 5. I creditori ceduti hanno facolta', entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva. 6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilita' del cedente".