Art. 5.
                        D i s m i s s i o n e
 1. Entro la fine dell'anno 1996 il Tesoro attiva le procedure per la
dismissione della propria partecipazione (( di controllo )) nel Banco
di Napoli con le modalita' previste dal decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.
474,  secondo  procedure  competitive,  tenendo conto degli eventuali
diritti di prelazione concessi con procedura competitiva, nonche' dei
diritti di acquisto previsti ai sensi del presente decreto.
  2. All'acquisto effettuato in sede di dismissione di cui al comma 1
non si applica l'articolo 10 della legge 18 febbraio 1992, n. 149.
          Riferimenti normativi:
             - Il testo dell'art. 10 della citata legge  n.  149/1992
          e' il seguente:
             "Art.  10.  -  Chiunque intenda acquisire direttamente o
          indirettamente, per il tramite di interposta persona  o  di
          societa'  fiduciaria  ovvero attraverso la partecipazione a
          sindacati di voto, il controllo di una societa' quotata  in
          borsa  o  ammessa  alle  negoziazioni nel mercato ristretto
          deve   promuovere   un'offerta   pubblica    di    acquisto
          relativamente    alle    azioni   con   diritto   di   voto
          nell'assemblea  ordinaria  della  societa',  nonche',   ove
          emessi,  ai  titoli  convertibili  in azioni con diritto di
          voto  nell'assemblea  ordinaria  della  stessa  societa'  o
          rappresentativi  del  diritto di sottoscrivere o acquistare
          le medesime azioni. L'offerta  deve  riguardare  almeno  un
          ammontare   di  titoli  che  consenta  complessivamente  di
          acquisire il controllo della societa',  fermo  restando  il
          quantitativo minimo prescritto dall'art. 18, comma 1.
             2.  Ai  fini  del  presente  articolo  il  controllo  si
          realizza attraverso  una  partecipazione  che  consenta  di
          disporre della maggioranza dei diritti di voto esercitabili
          nell'assemblea ordinaria, ovvero di esercitare un'influenza
          dominante   nella   medesima   assemblea,   anche   tramite
          interposta  persona,  societa'  fiduciaria,  o   attraverso
          partecipazione a sindacati di voto.
             3.  Qualora  non  sia  possibile  individuare uno o piu'
          azionisti di controllo ai sensi del comma 2,  l'obbligo  di
          cui   al   comma  1  sussiste  quando  s'intende  acquisire
          direttamente o indirettamente, tramite interposta persona o
          la partecipazione a sindacati di voto,  una  partecipazione
          non   inferiore   a   quella   posseduta   direttamente   o
          indirettamente, per il tramite di interposta persona  o  di
          societa' fiduciaria, dall'azionista ovvero, nel caso in cui
          esistano  sindacati  di  voto,  dagli azionisti in possesso
          della maggioranza relativa dei diritti di voto esercitabili
          nell'assemblea ordinaria. In tali casi la Consob,  in  base
          alle   informazioni   di   cui   e'   destinataria,   rende
          periodicamente noto, per ogni societa', entro trenta giorni
          dall'aprovazione del bilancio annuale o al  verificarsi  di
          fatti    oggettivamente    rilevanti,   l'ammontare   della
          partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo
          di cui al presente comma.
             4. Qualunque  patto  o  accordo  che  comporti  per  gli
          aderenti  limitazioni  o  regolamentazioni  del  diritto di
          voto, obblighi o facolta' di preventiva  consultazione  per
          l'esercizio  dello  stesso, obblighi circa il trasferimento
          di  azioni,  ovvero  qualunque   accordo   per   l'acquisto
          concertato,  deve essere comunicato, a pena di inefficacia,
          alla  Consob,   entro   cinque   giorni   dalla   data   di
          stipulazione,  e  reso  pubblico,  per  estratto,  mediante
          annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale,  di  cui
          due  economici.  La  Consob,  con regolamento da pubblicare
          nella  Gazzetta  Ufficiale,  indica  le  modalita'   ed   i
          contenuti dell'annuncio.
             5.  Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali
          e' stata omessa la comunicazione di cui al comma 4 non puo'
          essere  esercitato.      In   caso   di   inosservanza   la
          deliberazione  e'  impugnabile  a  norma dell'art. 2377 del
          codice civile qualora i voti inerenti alle predette  azioni
          siano   stati  determinanti  per  il  raggiungimento  della
          maggioranza richiesta. L'impugnazione puo' essere  proposta
          anche  dalla Consob. Le azioni per le quali non puo' essere
          esercitato il diritto di voto sono computate ai fini  della
          regolare costituzione dell'assemblea.
             6.  In  caso  di violazione delle disposizioni contenute
          nei commi 4 e 5 si applica la  sanzione  amministrativa  di
          cui all'art. 32.
             7.  Chiunque  abbia  comunque  acquisito un ammontare di
          azioni con diritto di voto  nell'assemblea  ordinaria  pari
          alla  meta'  delle  partecipazioni previste nei commi 2 e 3
          non puo' acquisire, nell'arco  di  dodici  mesi,  ulteriori
          azioni  con  diritto  di  voto  nell'assemblea ordinaria in
          misura eccedente il quinto dei titoli posseduti e  comunque
          il 2 per cento del capitale sociale se non mediante offerta
          pubblica  di  acquisto.  L'obbligo  di  offerta pubblica di
          acquisto  in  ogni  caso  non  sussiste  qualora   un'unica
          societa'   detenga   direttamente  il  controllo  ai  sensi
          dell'art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile e  la
          maggioranza del capitale sociale.
             8.  In  deroga  alle disposizioni di cui ai commi 1 e 7,
          l'ammontare delle partecipazioni previste ai commi 2, 3 e 7
          puo' essere raggiunto e  superato  anche  tramite  acquisti
          effettuati al di fuori della borsa o del mercato ristretto,
          ovvero   tramite   l'esercizio   di   diritti   su   titoli
          convertibili in azioni con diritto di voto nelle  assemblee
          ordinarie  o  su  titoli  rappresentativi  del  diritto  di
          sottoscrivere o acquistare dette azioni, a  condizione  che
          l'acquirente  promuova,  entro  trenta  giorni  dalla  data
          dell'acquisto   anche   fuori    dei    predetti    mercati
          regolamentati    che    ha   determinato   il   superamento
          dell'ammontare medesimo, un'offerta  pubblica  di  acquisto
          per  un  quantitativo  di  titoli  non  inferiore  a quello
          acquistato  e  per  un  prezzo  non  inferiore  alla  media
          ponderata dei prezzi di acquisto. Ai fini dell'applicazione
          del  presente  comma si considera come un unico acquisto la
          somma degli acquisti singolarmente inferiori al 2 per cento
          compiuti  per  un  ammontare  pari  o  superiore   a   tale
          percentuale nell'arco dei dodici mesi.
             9.  Chi, direttamente o indirettamente, abbia acquisito,
          anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e 8
          il  controllo  di  una   societa'   quotata   nei   mercati
          regolamentati   deve   promuovere  un'offerta  pubblica  di
          acquisto sulla totalita' dei titoli, alle condizioni  anche
          di  prezzo  stabilite  dalla Consob, quando il flottante e'
          inferiore al 10 per cento o al minor limite stabilito dalla
          Consob  con  effetto  dalla  data  di  pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale della relativa comunicazione.
             10. Il diritto di voto inerente alle azioni acquisite in
          violazione  delle disposizioni di cui ai commi 1, 7 e 8 non
          puo'  essere  esercitato.  In  caso  di   inosservanza   la
          deliberazione  e'  impugnabile  a  norma dell'art. 2377 del
          codice civile qualora il voto dei soci che avrebbero dovuto
          astenersi sia stato determinante ai fini del raggiungimento
          della necessaria maggioranza.  L'impugnazione  puo'  essere
          proposta   anche  dalla  Consob,  e  per  le  banche  e  le
          assicurazioni, rispettivamente, anche dalla Banca  d'Italia
          e   dall'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni
          private e di interesse collettivo (ISVAP), entro  sei  mesi
          dalla   data  della  deliberazione  ovvero,  se  questa  e'
          soggetta ad iscrizione nel registro  delle  imprese,  entro
          sei  mesi  dall'iscrizione.  Le azioni per le quali a norma
          del presente comma non puo' essere esercitato il diritto di
          voto sono computate ai  fini  della  regolare  costituzione
          dell'assemblea. In caso di violazione della disposizione di
          cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa
          di cui all'art.  32.
             11.  La partecipazione azionaria acquisita in violazione
          dei commi 1, 3, 7 e 8 deve  essere  alienata  entro  dodici
          mesi. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e'
          punita  con la sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma da un ventesimo a un decimo del valore dei titoli per
          i  quali  deve  essere  promossa  un'offerta  pubblica   di
          acquisto.
             12. L'acquisizione del controllo di una societa' quotata
          nei   mercati   regolamentati   derivante   da   operazioni
          effettuate tra societa' direttamente legate da rapporto  di
          controllo  ovvero  direttamente controllate da una stessa e
          unica societa', ai sensi dell'art. 2359,  primo  comma,  n.
          1), del codice civile, non e' soggetta alle disposizioni di
          cui ai commi 1, 3, 7 e 8 del presente articolo".