Art. 6.
                        Copertura finanziaria
  1. Per le finalita' del presente decreto, il Ministro del tesoro e'
autorizzato  a  contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e
prestiti  nell'importo  complessivo  massimo  di  L.  2.000  miliardi
nell'ambito  dei  mutui  autorizzati  ai  sensi  dell'articolo  1 del
decreto-legge 30 agosto 1996, n. 450. Le somme  derivanti  dai  mutui
sono   versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere
riassegnate,  con  decreti  del  Ministro  del  tesoro,  ad  apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
   2.   I   proventi   netti   derivanti  dalla  dismissione  di  cui
all'articolo 5 sono  versati  all'entrata  del  bilancio  per  essere
riassegnati,  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  ad  apposito
capitolo dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  e
destinati alla copertura, secondo modalita' stabilite con decreto del
Ministro   del   tesoro,   delle   eventuali   perdite  che  potranno
determinarsi in seguito  agli  interventi  a  favore  delle  societa'
cessionarie  di  cui  all'articolo  3,  comma  6  ed al pagamento dei
corrispettivi di cui all'articolo 2,  commi  1  e  2;  le  somme  non
utilizzate  vengono  versate  al  fondo  di  cui  all'articolo 19 del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive  modificazioni
ed  integrazioni,  per  le  finalita'  e  con  le  modalita' previste
dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995,  n.  244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.  341.
          Riferimenti normativi:
             -  Il D.L. n. 450/1996, recante: "Interventi per le aree
          depresse   e   protette,   per   manifestazioni    sportive
          internazionali,  nonche'  modifiche  alla legge 25 febbraio
          1992, n.  210",  non  e'  stato  convertito  in  legge  per
          decorrenza  dei  termini  costituzionali.  Detto decreto e'
          stato sostituito dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, in corso
          di conversione in legge. Le disposizioni  dell'art.  1  del
          D.L.    n.  450/1996  sono  state  trasfuse  (con  identica
          formulazione) nell'art.  1 del D.L. n. 548/1996,  in  corso
          di conversione, che qui si riporta:
             "Art. 1 (Autorizzazione alla contrazione di mutui). - 1.
          Al  fine  di  consentire  la  realizzazione  di  iniziative
          dirette a favorire lo sviluppo sociale ed  economico  delle
          aree  depresse  del  territorio  nazionale,  in linea con i
          principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti
          dall'Unione europea ed in particolare  per  gli  interventi
          tra  quelli  previsti dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
          415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
          1992, n.  488, dal decreto-legge 8 febbraio  1995,  n.  32,
          convertito  dalla  legge 7 aprile 1995, n. 104, dall'art. 9
          del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  marzo  1995,  n.  85, dal
          decreto-legge 23  giugno  1995,  n.  244,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
          per gli interventi di cui all'art. 1, commi 78 e 79,  della
          legge  28  dicembre 1995, n. 549, il Ministro del tesoro e'
          autorizzato a contrarre mutui quindicennali  con  la  Cassa
          depositi    e   prestiti,   con   istituzioni   finanziarie
          comunitarie e con istituti di credito, il cui  ammortamento
          e' a totale carico dello Stato.
             2.  Le  somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono
          iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, su  proposta
          del Ministro del bilancio e della programmazione economica,
          in  appositi  capitoli,  anche  di nuova istituzione, degli
          stati   di   previsione   delle   amministrazioni   statali
          interessate,  sulla  base del riparto allo scopo effettuato
          dal CIPE. All'art. 4 del decreto-legge 23 giugno  1995,  n.
          244,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1995, n. 341, al comma 1 dopo le parole: 'il  Ministro  del
          tesoro  e'  autorizzato  a  contrarre mutui' e' aggiunta la
          parola 'quindicennali,'; al comma  2  dopo  le  parole:  'a
          decorrere  dall'anno  2001'  sono aggiunte le parole: 'fino
          all'anno 2015,'.
             3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata
          la spesa di lire 485 miliardi per l'anno  1997  e  di  lire
          1745  miliardi  annui a decorrere dal 1998 fino al 2012. Al
          relativo onere  per  gli  anni  1997  e  1998  si  provvede
          mediante  utilizzo  delle  proiezioni  per  i medesimi anni
          dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
          1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di  previsione  del
          Ministero   del   tesoro   per  l'anno  1996,  parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
          tesoro.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare
          con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio".
             -  Il  testo  dell'art.  19  del   D.Lgs.   n.   96/1993
          (Trasferimento  delle competenze dei soppressi Dipartimento
          per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno  e  Agenzia
          per  la  promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma
          dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n.    488),  come
          successivamente integrato e modificato, e' il seguente:
             "Art.  19 (Norme transitorie e finali). - 1. A decorrere
          dal 15 aprile 1993 e' nominato, con decreto del  Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del Ministro del
          bilancio e della programmazione economica,  un  commissario
          liquidatore  per l'Agenzia per la promozione dello sviluppo
          del Mezzogiorno.
             2. Il commissario  liquidatore  provvede  a  verificare,
          entro  la  data  del  31  maggio  1993, il conto consuntivo
          dell'Agenzia  per  la   promozione   dello   sviluppo   del
          Mezzogiorno  riguardante l'anno 1992 ed il conto consuntivo
          per il primo quadrimestre 1993. Qualora  gli  organi  della
          soppressa   Agenzia   non   abbiano   provveduto   a  detti
          adempimenti,    ferme    restando    le     responsabilita'
          specificamente previste in materia, provvede il commissario
          liquidatore.
             3.  Il  commissario  liquidatore  che,  per  quanto  non
          previsto dal presente decreto, opera con i  poteri  di  cui
          alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, provvede a liquidare i
          rapporti   giuridici   facenti   capo   al  Dipartimento  e
          all'Agenzia  gia'  formalmente  definiti  alla  data del 15
          aprile 1993  e  a  definire  i  rapporti  pendenti  che  le
          amministrazioni   competenti,   anche   di  intesa  con  il
          Ministero del bilancio e  della  programmazione  economica,
          indicheranno  come indilazionabili. Il commissario provvede
          altresi', a decorrere dal 15 aprile 1993,  alle  operazioni
          di  trasferimento  alle  amministrazioni  competenti  delle
          attivita',   delle   funzioni,   dei    beni    strumentali
          individuando  il personale organicamente addetto ad esse ai
          fini delle  operazioni  di  cui  agli  articoli  14  e  15,
          trattenendo,  per  esigenze di servizio fino al 31 dicembre
          1993 anche coloro che non abbiano presentato la domanda  di
          cui  all'art.  14,  comma  2, secondo le norme del presente
          decreto e tenendo presente l'esigenza  di  non  determinare
          soluzioni   di   continuita'  nelle  operazioni  in  corso,
          utilizzando per lo scopo le risorse derivanti dal Fondo  di
          cui  al  comma  5.  Il  commissario  provvede  inoltre alla
          temporanea gestione  del  personale  rimasto  in  servizio,
          curando   gli  adempimenti  di  cui  all'art.  14,  nonche'
          all'attivita'  di  funzionamento  ed   organizzazione   del
          proprio  ufficio  con  le  predette  risorse,  sulle  quali
          gravano  anche  il   compenso   al   predetto   commissario
          liquidatore,  determinato  con  il decreto di nomina o atto
          equipollente successivo.
             4. Il commissario liquidatore provvede, altresi', ad una
          ricognizione  delle  competenze   residue   attribuite   al
          Ministro  per  gli  interventi straordinari nel Mezzogiorno
          che non risultino trasferite ad  altre  amministrazioni  ai
          sensi  del  presente  decreto e ne fa relazione al Ministro
          del bilancio  e  della  programmazione  economica,  che  ne
          assume temporaneamente la titolarita'.
             5. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro e'
          istituito   un   apposito   Fondo,   da  ripartire  tra  le
          amministrazioni  competenti,  al   quale   affluiscono   le
          disponibilita' di bilancio destinate al perseguimento delle
          finalita'  di  cui  al  presente decreto, con esclusione di
          quelle relative all'art. 5, comma 4, all'art. 12, comma  1,
          e  all'art.  13.  Al  Fondo  affluiscono  altresi',  previo
          versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il  ricavo
          dei  mutui  autorizzati  ai sensi dell'art. 1, comma 8, del
          decreto-legge 22 ottobre 1992, n.    415,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  1992, n.   488,
          nonche'  le  disponibilita'  di  tesoreria  relative   alle
          competenze trasferite.
             5-bis.  Il  Fondo  di  cui al comma 5 e' ripartito sulla
          base  di  apposite  delibere  del  CIPE,  su  proposta  del
          Ministro  del bilancio e della programmazione economica, di
          concerto con il Ministro del tesoro,  tenendo  conto  degli
          impegni  assunti  in relazione alle competenze trasferite a
          ciascuna delle amministrazioni interessate,  nonche'  delle
          esigenze  segnalate  dalle  amministrazioni  stesse. Con la
          stessa procedura il CIPE puo'  rideterminare  entro  il  15
          maggio  di  ciascun  anno  il predetto riparto per gli anni
          successivi.
             5-ter.   Il   Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad
          apportare con propri decreti, su proposta del Ministro  del
          bilancio e della programmazione economica, le variazioni di
          bilancio  occorrenti per l'attuazione del presente decreto,
          ivi  comprese  quelle  di  carattere  compensativo  tra   i
          capitoli di natura corrente derivanti dal riparto del Fondo
          di cui al comma 5. Le somme iscritte nei predetti capitoli,
          non utilizzate alla fine dell'esercizio di competenza, sono
          conservate  nel conto dei residui dell'esercizio successivo
          per essere trasferite, con decreti del Ministro del  tesoro
          al  Fondo  di  cui  al  citato  comma  5  ed assoggettate a
          ripartizione secondo le medesime modalita' e procedure.
             6. Al termine della gestione  commissariale,  il  centro
          elaborazione   dati   esistente  presso  l'Agenzia  per  la
          promozione dello sviluppo del Mezzogiorno con il  personale
          in  servizio  alla  data  del 15 aprile 1993, e' attribuito
          all'amministrazione identificata entro il 30  ottobre  1993
          d'intesa con il presidente dell'autorita' per l'informatica
          nella pubblica amministrazione. Al centro elaborazione dati
          possono  accedere  tutte le amministrazioni alle quali sono
          assegnate competenze ai sensi del presente decreto.
             7.  Tutte  le  attivita'  del  commissario   liquidatore
          cessano  alla data del 31 dicembre 1993: fino alla predetta
          data  il  controllo   sulle   attivita'   del   commissario
          liquidatore  e'  esercitato  dal  collegio dei revisori dei
          conti in carica alla 15  aprile  1993,  ferme  restando  le
          competenze  della Corte dei conti. Entro il 31 ottobre 1994
          il commissario liquidatore ha  l'obbligo  di  presentazione
          del  conto, verificato dal collegio dei revisori dei conti,
          relativamente  alle  attivita'   connesse   alla   gestione
          commissariale  alla data del 31 dicembre 1993. Analogamente
          per tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali,  attive
          e  passive, compiute successivamente alla predetta data, il
          commissario liquidatore e' tenuto a rendere  il  conto,  la
          cui  veridicita' e' previamente verificata dal collegio dei
          revisori dei conti. Per i detti adempimenti si  avvale  del
          centro di elaborazione dati, nonche' di un ufficio stralcio
          contabile costituito, d'intesa con il Ministro del bilancio
          e  della  programmazione economica, da unita' scelte tra il
          personale   gia'   appartenente   agli   uffici   bilancio,
          ragioneria,  economato e personale della soppressa Agenzia;
          nei confronti di tale personale, l'utilizzazione presso  le
          amministrazioni  o  enti di assegnazione decorre dalla data
          di rendimento del conto e, comunque, dal 1  novembre  1994.
          Il  commissario liquidatore puo' continuare ad avvalersi di
          esperti, in numero non superiore a  sette  unita',  da  lui
          designati  e nominati con decreto del Ministro del bilancio
          e della programmazione economica. I relativi compensi  sono
          determinati  con  decreto del Ministro del bilancio e della
          programmazione economica, di concerto con il  Ministro  del
          tesoro,  entro il complessivo limite di spesa non superiore
          a lire 250 milioni, al cui onere continua a  provvedersi  a
          carico del Fondo di cui al comma 5.
             8.  La Cassa depositi e prestiti provvede all'attuazione
          delle funzioni attribuitele e ai sensi del presente decreto
          con gestione autonoma e rendiconto separato".
             - Il testo completo dell'art. 4 del  D.L.  n.  244/1995,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n. 341/1995
          (Misure  dirette  ad  accelerare  il  completamento   degli
          interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi
          nelle aree depresse), e' il seguente:
             "Art. 4 (Interventi per opere infrastrutturali), - 1. Al
          fine  di  consentire  la  realizzazione  di  interventi per
          grandi  opere  infrastrutturali  nelle  aree  depresse  del
          territorio nazionale, il Ministro del tesoro e' autorizzato
          a  contrarre  mutui,  anche con la Cassa depositi prestiti,
          con ammortamento a totale carico dello  Stato,  nei  limiti
          delle   risorse  di  cui  al  comma  2  e  subordinatamente
          all'adozione, ai sensi dell'art. 45 della legge 23 dicembre
          1994, n.    724,  di  provvedimenti  diretti  a  consentire
          l'effettivo conseguimento delle risorse stesse.
             2.  Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la
          spesa di lire 145 miliardi per il 1996, 200 miliardi per il
          1997, 340 miliardi per il 1998, 515 miliardi per  il  1999,
          675 miliardi per l'anno 2000 e di lire 709 miliardi annui a
          decorrere dall'anno 2001, al cui onere si provvede mediante
          corrispondente  utilizzo  delle  proiezioni  per i medesimi
          anni dello stanziamento iscritto  al  capitolo  5941  dello
          stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per l'anno
          1995, intendendosi corrispondentemente ridotte le  relative
          dotazioni  iscritte  ai  sensi  dell'art. 2, comma 3, della
          legge 23 dicembre 1994, n. 725.
             3. Le somme derivanti dai mutui contratti ai  sensi  del
          comma  1  sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
          per  essere  riassegnate,  con  decreto  del  Ministro  del
          tesoro, al fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo
          3   aprile  1993,  n.  96,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni.  Le  predette   somme   sono   destinate   al
          finanziamento  di opere approvate dal CIPE, su proposta del
          Ministro del bilancio  e  della  programmazione  economica,
          d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e d'intesa con
          le   amministrazioni   interessate,   con   priorita'   per
          interventi di completamento  funzionale,  per  investimenti
          cofinanziati    dall'Unione   europea,   per   investimenti
          cofinanziati dai privati e per investimenti  immediatamente
          eseguibili,  ed  affluiscono,  sulla base delle delibere di
          approvazione del CIPE, con decreto del Ministro del tesoro,
          ad appositi capitoli da istituire negli stati di previsione
          delle  amministrazioni  interessate.  Nell'ambito  di  tali
          priorita'  una  quota  delle predette somme pari a lire 600
          miliardi  e'  destinata  al  finanziamento  di   interventi
          relativi  ai  trasporti rapidi di massa a guida vincolata e
          tramvie veloci secondo le procedure previste dalla legge 26
          febbraio 1992, n. 211,  e  successive  modificazioni;  alla
          manutenzione   ed   al   completamento  delle  reti  viarie
          provinciali;   ad   interventi   di   metanizzazione.    La
          ripartizione  della  suddetta  quota  tra  le  tipologie di
          intervento  sopra  indicate  e'  effettuata  dal CIPE.   Il
          finanziamento relativo ai trasporti rapidi di massa a guida
          vincolata e tramvie veloci puo' avere carattere integrativo
          rispetto al finanziamento spettante ai sensi della predetta
          legge n. 211 del 1992, e successive modificazioni".