IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  gennaio  1988,
n.  43,  concernente  l'istituzione  del  servizio di riscossione dei
tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici:
  Visto il decreto del Ministro delle  finanze  di  concerto  con  il
Ministro  del  tesoro  28  dicembre 1993, n. 567, recante regolamento
concernente l'istituzione del conto fiscale;
  Visto il  decreto  legislativo  1  aprile  1996,  n.  239,  recante
modificazione  al  regime  fiscale  degli  interessi,  premi ed altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;
  Visto  l'art.  4,  comma  1,  primo  periodo,  del  citato  decreto
legislativo,  che  dispone che i soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
devono provvedere al versamento dell'imposta  sostitutiva  risultante
dal   saldo   mensile   del   conto  unico  di  cui  all'art.  3,  al
concessionario  della  riscossione  ovvero  presso  la   sezione   di
tesoreria  provinciale  dello  Stato,  competenti in ragione del loro
domicilio fiscale;
  Visto l'art. 7,  commi  4  e  5,  del  piu'  volte  citato  decreto
legislativo  n.  239,  che stabilisce, nei casi previsti dai predetti
commi 4 e 5, l'assoggettabilita' all'imposta  sostitutiva  anche  dei
proventi  spettanti  ai  non  residenti,  salvo  il  pagamento  della
maggiorazione dell'1,50  per  cento  della  imposta  sostitutiva  per
ciascun   mese,   o  frazione  di  mese,  di  ritardo  nel  pagamento
dell'imposta stessa;
  Ritenuta  la  necessita'  di   stabilire   con   apposito   decreto
ministeriale   le  modalita'  di  pagamento  della  predetta  imposta
sostitutiva, ferma l'emanazione di separato decreto ministeriale  per
l'adozione di un modello per la presentazione della dichiarazione dei
sostituti  di  imposta  con  il  quale  i soggetti interessati devono
comunicare all'Amministrazione  finanziaria  ai  sensi  dell'art.  4,
comma  1,  ultimo  periodo,  del  citato  decreto legislativo, i dati
concernenti i versamenti relativi all'anno solare precedente;
  Visto il decreto-legge 20 giugno  1996,  n.  323,  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge   8   agosto  1996,  n.  425,  recante
disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica;
  Visto l'art. 7, comma 5,  del  predetto  decreto-legge,  nel  testo
modificato dalla legge n. 425;
  Visto  l'art.  13  del  decreto-legge  23 ottobre 1996, n. 547, che
apporta modifiche alla disciplina recata dal decreto-legge 20  giugno
1996,  n.  323,  convertito  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 425, in materia di tassazione di taluni redditi di capitale;
  Visto il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  15  luglio  1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 1996;
  Ritenuta   la   necessita'   di   modificare  il  predetto  decreto
ministeriale  tenendo  conto  delle  modifiche  apportate  al   testo
dell'art.   7,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  323,  in  sede  di
conversione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di
obbligazioni e titoli similari di cui al decreto legislativo 1 aprile
1996, n. 239, ad eccezione dei titoli obbligazionari emessi  da  enti
territoriali,  ai sensi dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, va versata dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del  decreto
legislativo  n.  239, ovvero dal soggetto che ha emesso il titolo nel
caso previsto dall'art. 5, comma 2, dello stesso decreto  legislativo
n.  239, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato
secondo il domicilio fiscale dei soggetti stessi  facendola  affluire
al   capo   VI,   capitolo   1026,   art.   23,  previa  compilazione
dell'ordinaria distinta di versamento Mod. 124T, ovvero a  mezzo  dei
conti  correnti  postali, previa compilazione del bollettino di conto
corrente postale gia' intestato alla medesima tesoreria.
  2. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al  comma  1  puo'
essere   effettuato   anche   al   concessionario  della  riscossione
competente in ragione del domicilio fiscale dei soggetti  versanti  o
mediante  delega  alle banche utilizzando rispettivamente la distinta
Mod. 22 o la delega di pagamento Mod. D, ovvero, in caso di pagamento
tramite gli uffici postali, il bollettino Mod. 31.
  3. Per il versamento al concessionario o alla banca delle somme  di
cui al comma 1 e' istituito il seguente codice-tributo:
   1239  - imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti di
obbligazioni e titoli similari  di  cui  al  decreto  legislativo  n.
239/96, esclusi quelli emessi dagli enti territoriali di cui all'art.
35 della legge n. 724/94.
  4.  Le  somme  di  cui  al  comma  3,  al  netto  delle commissioni
spettanti, sono versate al capo VI, capitolo 1026, all'art. 23.
  5.  Il  versamento  dell'imposta  sostitutiva  di  cui   ai   commi
precedenti  risultante  dal  saldo  mensile  del  conto  unico di cui
all'art. 3 del decreto legislativo n. 239/96  va  eseguito  entro  il
quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
  6.  La  maggiorazione  dell'1,50 per cento dell'imposta sostitutiva
per ciascun mese, o  frazione  di  mese,  di  ritardo  nel  pagamento
dell'imposta  stessa,  dovuta nel caso in cui non sono state eseguite
le procedure di cui all'art. 7 del decreto  legislativo  n.  239,  e'
versata cumulativamente all'importo dell'imposta medesima.