IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente l'istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici: Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro 28 dicembre 1993, n. 567, recante regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale; Visto il decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazione al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati; Visto l'art. 4, comma 1, primo periodo, del citato decreto legislativo, che dispone che i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal saldo mensile del conto unico di cui all'art. 3, al concessionario della riscossione ovvero presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competenti in ragione del loro domicilio fiscale; Visto l'art. 7, commi 4 e 5, del piu' volte citato decreto legislativo n. 239, che stabilisce, nei casi previsti dai predetti commi 4 e 5, l'assoggettabilita' all'imposta sostitutiva anche dei proventi spettanti ai non residenti, salvo il pagamento della maggiorazione dell'1,50 per cento della imposta sostitutiva per ciascun mese, o frazione di mese, di ritardo nel pagamento dell'imposta stessa; Ritenuta la necessita' di stabilire con apposito decreto ministeriale le modalita' di pagamento della predetta imposta sostitutiva, ferma l'emanazione di separato decreto ministeriale per l'adozione di un modello per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta con il quale i soggetti interessati devono comunicare all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del citato decreto legislativo, i dati concernenti i versamenti relativi all'anno solare precedente; Visto il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica; Visto l'art. 7, comma 5, del predetto decreto-legge, nel testo modificato dalla legge n. 425; Visto l'art. 13 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 547, che apporta modifiche alla disciplina recata dal decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, in materia di tassazione di taluni redditi di capitale; Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 1996; Ritenuta la necessita' di modificare il predetto decreto ministeriale tenendo conto delle modifiche apportate al testo dell'art. 7, comma 5, del decreto-legge n. 323, in sede di conversione; Decreta: Art. 1. 1. L'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli similari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, ad eccezione dei titoli obbligazionari emessi da enti territoriali, ai sensi dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, va versata dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 239, ovvero dal soggetto che ha emesso il titolo nel caso previsto dall'art. 5, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 239, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato secondo il domicilio fiscale dei soggetti stessi facendola affluire al capo VI, capitolo 1026, art. 23, previa compilazione dell'ordinaria distinta di versamento Mod. 124T, ovvero a mezzo dei conti correnti postali, previa compilazione del bollettino di conto corrente postale gia' intestato alla medesima tesoreria. 2. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 puo' essere effettuato anche al concessionario della riscossione competente in ragione del domicilio fiscale dei soggetti versanti o mediante delega alle banche utilizzando rispettivamente la distinta Mod. 22 o la delega di pagamento Mod. D, ovvero, in caso di pagamento tramite gli uffici postali, il bollettino Mod. 31. 3. Per il versamento al concessionario o alla banca delle somme di cui al comma 1 e' istituito il seguente codice-tributo: 1239 - imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli similari di cui al decreto legislativo n. 239/96, esclusi quelli emessi dagli enti territoriali di cui all'art. 35 della legge n. 724/94. 4. Le somme di cui al comma 3, al netto delle commissioni spettanti, sono versate al capo VI, capitolo 1026, all'art. 23. 5. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui ai commi precedenti risultante dal saldo mensile del conto unico di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 239/96 va eseguito entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. 6. La maggiorazione dell'1,50 per cento dell'imposta sostitutiva per ciascun mese, o frazione di mese, di ritardo nel pagamento dell'imposta stessa, dovuta nel caso in cui non sono state eseguite le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 239, e' versata cumulativamente all'importo dell'imposta medesima.