Art. 2.
  1. La denominazione del codice-tributo 1243 di cui all'art.  2  del
decreto  ministeriale  15  luglio  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 168 del  19  luglio  1996,  e'  modificata  come  segue:
"proventi  soggetti  a ritenuta di imposta corrisposti per il tramite
di stabili organizzazioni estere di imprese  residenti  -  art.    7,
comma 5, della legge n. 425/1996".
  2.  Le  ritenute  di  cui all'art. 7, comma 5, del decreto-legge 20
giugno 1996, n. 323, nel testo modificato dalla legge di  conversione
8  agosto  1996,  n. 425, applicate a titolo di acconto, sono versate
con  le  modalita'  previste  dall'art.  1,  comma  1,  del   decreto
ministeriale  15  luglio  1996,  utilizzando  il codice-tributo 1244,
denominato: "proventi soggetti a ritenute  d'acconto,  corrisposti  a
stabili organizzazioni estere di imprese residenti - art. 7, comma 5,
della legge n. 425/1996".
  3.  Le somme di cui ai commi precedenti, al netto delle commissioni
spettanti, sono versate per intero all'erario al  capo  VI,  capitolo
1026, art. 20, del bilancio dello Stato.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 6 dicembre 1996
                                                   Il Ministro: VISCO