Art. 2. 1. La denominazione del codice-tributo 1243 di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 15 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 1996, e' modificata come segue: "proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti - art. 7, comma 5, della legge n. 425/1996". 2. Le ritenute di cui all'art. 7, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, nel testo modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1996, n. 425, applicate a titolo di acconto, sono versate con le modalita' previste dall'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 15 luglio 1996, utilizzando il codice-tributo 1244, denominato: "proventi soggetti a ritenute d'acconto, corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti - art. 7, comma 5, della legge n. 425/1996". 3. Le somme di cui ai commi precedenti, al netto delle commissioni spettanti, sono versate per intero all'erario al capo VI, capitolo 1026, art. 20, del bilancio dello Stato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 dicembre 1996 Il Ministro: VISCO