Art. 3.
  1.  Per  essere  ammessi  alla  prova  attitudinale gli interessati
devono presentare apposita domanda, redatta  in  carta  semplice,  al
Ministero  della  sanita' - Dipartimento delle professioni sanitarie,
delle risorse umane  e  tecnologiche  in  sanita'  e  dell'assistenza
sanitaria di competenza statale - Ufficio delle professioni sanitarie
degli  ordini e collegi professionali - Piazzale dell'Industria n. 20
Roma. Il termine per la presentazione  della  domanda  e'  di  trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicaziqne
del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
  2. La firma in calce alla domanda deve essere  autenticata  da  una
delle  autorita' indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n.
15.