Art. 4. 1. La prova attitudinale, che e' diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacita' all'esercizio della professione, consiste in un esame pratico ed orale, da svolgersi in lingua italiana, sulle seguenti materie: metodi e tecniche della riabilitazione neuromotoria; neuropsicologia; neuropsichiatria infantile; metodologie e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore; metodologia e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore nell'eta' evolutiva. 2. Del giorno, del luogo e dell'ora della prova e' data comunicazione agli interessati almeno quindici giorni prima della prova stessa. 3. La commissione per la valutazione della prova e' costituita con decreto ministeriale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanita'. Del provvedimento e' data notizia agli interessati.