Art. 4.
  1. La prova attitudinale, che e' diretta ad accertare le conoscenze
professionali   e   deontologiche   ed   a   valutare   la  capacita'
all'esercizio della professione, consiste  in  un  esame  pratico  ed
orale, da svolgersi in lingua italiana, sulle seguenti materie:
   metodi e tecniche della riabilitazione neuromotoria;
   neuropsicologia;
   neuropsichiatria infantile;
   metodologie   e   tecniche   della   riabilitazione  dell'apparato
locomotore;
   metodologia  e   tecniche   della   riabilitazione   dell'apparato
locomotore nell'eta' evolutiva.
  2.   Del   giorno,  del  luogo  e  dell'ora  della  prova  e'  data
comunicazione agli interessati almeno  quindici  giorni  prima  della
prova stessa.
  3.  La commissione per la valutazione della prova e' costituita con
decreto ministeriale, da pubblicarsi  nel  Bollettino  ufficiale  del
Ministero  della  sanita'.  Del  provvedimento  e'  data notizia agli
interessati.