Art. 5.
  1.  La  prova  attitudinale  si intende superata se il candidato ha
conseguito   una   valutazione   positiva   sia   sulle    conoscenze
professionali  e  deontologiche  sia  sulla  capacita'  all'esercizio
professionale.
  2. Il giudizio deve essere adeguatamente motivato.
  3.  Dell'avvenuto  superamento  della  prova  il  presidente  della
commissione rilascia immediata certificazione agli interessati.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 dicembre 1996
                                         Il dirigente generale: D'ARI