Art. 5.
  Concorrono   al  funzionamento  della  scuola  le  strutture  della
facolta' di medicina e chirurgia, ed  in  particolare  l'istituto  di
microbiologia  e  virologia  il  quale  e'  sede amministrativa della
scuola stessa, nonche' eventualmente quelle strutture ospedaliere del
S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art.  6,  comma
2,  del  decreto  legislativo  n.  502/1992  e del relativo personale
universitario apparienente ai settori scientifico-disciplinari di cui
alla tabella A e quello dirigente  del  S.S.N.  delle  corrispondenti
aree funzionali e discipline.