Art. 5. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia, ed in particolare l'istituto di microbiologia e virologia il quale e' sede amministrativa della scuola stessa, nonche' eventualmente quelle strutture ospedaliere del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e del relativo personale universitario apparienente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.