Art. 2.
  I  rimborsi  di  cui  all'art.  1 sono dovuti esclusivamente per le
riduzioni dei pedaggi  autostradali  di  cui  beneficiano  i  veicoli
appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5 in disponibilita' di:
   1)  imprese  di  autotrasporto  iscritte  all'Albo nazionale delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto  di  cose
per  conto di terzi, di cui al titolo I della legge 6 giugno 1974, n.
298;
   2) imprese, facenti parte di cooperative o  consorzi  regolarmente
costituiti  tra  le imprese di cui al n. 1 iscritte all'Albo indicato
al medesimo numero.
  Per le imprese o loro cooperative e consorzi che alla  data  del  1
febbraio  1996  si  avvalgono  di sistemi di pagamento del pedaggio a
riscossione  differita  mediante  fatturazione,  la   riduzione   del
pedaggio e' applicata per tutti i transiti effettuati a partire dalle
ore  0  dello  stesso  giorno: a tal fine ciascuna impresa o ciascuna
cooperativa  e  consorzio,  entro  sessanta  giorni  dalla  data   di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, trasmette, ad ogni societa'  concessionaria  che
gestisce  i  predetti  sistemi  e  rilascia  la relativa fattura, una
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 2
della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e redatta secondo lo schema di  cui
all'allegato   al   presente   decreto,   che   oltre   a  comprovare
l'iscrizione, rispettivamente dell'impresa o  delle  singole  imprese
aderenti alle cooperative o al consorzio, all'albo di cui al numero 1
del  comma  1,  indichi  il  sistema  di  pagamento  del  pedaggio  a
riscossione differita mediante fatturazione di cui  si  avvale  e  il
codice  d'identificazione  assegnato  dalla  societa'  concessionaria
dell'autostrada che emette fattura. Nel caso  che  le  fatture  siano
intestate  a  cooperative  o  consorzi,  le  singole imprese dovranno
espressamente autorizzare le societa' concessionarie che gestiscono i
sistemi di pagamento differito tramite fatturazione ad effettuare  le
riduzioni sulle predette fatture intestate alle cooperative/consorzi.
  Per  le  imprese o loro cooperative e consorzi che si avvarranno di
sistemi di pagamento di  pedaggi  a  riscossione  differita  mediante
fattura  successivamente  alla data del 1 febbraio 1996, la riduzione
del pedaggio e' applicata dalla data in cui essi  utilizzeranno  tale
sistema.
  Tali  imprese  o  cooperative  e  consorzi  dovranno  presentare la
dichiarazione  sostitutiva  di   certificazione   sopracitata   entro
sessanta giorni dalla loro costituzione.
  Le cooperative ed i consorzi, composti da imprese iscritte all'Albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, debbono
altresi'  allegare  alla suddetta dichiarazione copia autenticata del
proprio  statuto  dal  quale   risulti,   rispettivamente,   che   le
cooperative hanno natura assistenziale senza finalita' di lucro e che
i  consorzi  sono costituiti esclusivamente da imprese, cooperative o
consorzi che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.