Art. 2. I rimborsi di cui all'art. 1 sono dovuti esclusivamente per le riduzioni dei pedaggi autostradali di cui beneficiano i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5 in disponibilita' di: 1) imprese di autotrasporto iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui al titolo I della legge 6 giugno 1974, n. 298; 2) imprese, facenti parte di cooperative o consorzi regolarmente costituiti tra le imprese di cui al n. 1 iscritte all'Albo indicato al medesimo numero. Per le imprese o loro cooperative e consorzi che alla data del 1 febbraio 1996 si avvalgono di sistemi di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione, la riduzione del pedaggio e' applicata per tutti i transiti effettuati a partire dalle ore 0 dello stesso giorno: a tal fine ciascuna impresa o ciascuna cooperativa e consorzio, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, trasmette, ad ogni societa' concessionaria che gestisce i predetti sistemi e rilascia la relativa fattura, una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e redatta secondo lo schema di cui all'allegato al presente decreto, che oltre a comprovare l'iscrizione, rispettivamente dell'impresa o delle singole imprese aderenti alle cooperative o al consorzio, all'albo di cui al numero 1 del comma 1, indichi il sistema di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione di cui si avvale e il codice d'identificazione assegnato dalla societa' concessionaria dell'autostrada che emette fattura. Nel caso che le fatture siano intestate a cooperative o consorzi, le singole imprese dovranno espressamente autorizzare le societa' concessionarie che gestiscono i sistemi di pagamento differito tramite fatturazione ad effettuare le riduzioni sulle predette fatture intestate alle cooperative/consorzi. Per le imprese o loro cooperative e consorzi che si avvarranno di sistemi di pagamento di pedaggi a riscossione differita mediante fattura successivamente alla data del 1 febbraio 1996, la riduzione del pedaggio e' applicata dalla data in cui essi utilizzeranno tale sistema. Tali imprese o cooperative e consorzi dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione sopracitata entro sessanta giorni dalla loro costituzione. Le cooperative ed i consorzi, composti da imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, debbono altresi' allegare alla suddetta dichiarazione copia autenticata del proprio statuto dal quale risulti, rispettivamente, che le cooperative hanno natura assistenziale senza finalita' di lucro e che i consorzi sono costituiti esclusivamente da imprese, cooperative o consorzi che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.