Art. 3. La riduzione dei pedaggi autostradali si applica per i percorsi autostradali per i quali risulta adottato alla data del 1 febbraio 1996 il sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso e per i quali e' previsto il sistema di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione. Il fatturato annuale a cui va commisurata la riduzione compensata dei pedaggi e' calcolato unicamente in base alle fatture emesse nell'anno 1996 per il pagamento di pedaggi a riscossione differita. Per le imprese o loro cooperative e consorzi che non si avvalgono per l'intero anno 1996, di sistemi di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione, il fatturato annuale a cui va commisurata la riduzione compensata dei pedaggi deve essere rapportato ai giorni di effettivo utilizzo dei suddetti sistemi.