Art. 3.
  La  riduzione  dei  pedaggi  autostradali si applica per i percorsi
autostradali per i quali risulta adottato alla data  del  1  febbraio
1996  il  sistema  di  classificazione  dei veicoli basato sul numero
degli assi e sulla sagoma  del  veicolo  stesso  e  per  i  quali  e'
previsto il sistema di pagamento del pedaggio a riscossione differita
mediante fatturazione.
  Il  fatturato  annuale a cui va commisurata la riduzione compensata
dei pedaggi e' calcolato  unicamente  in  base  alle  fatture  emesse
nell'anno 1996 per il pagamento di pedaggi a riscossione differita.
  Per  le  imprese o loro cooperative e consorzi che non si avvalgono
per l'intero anno 1996,  di  sistemi  di  pagamento  del  pedaggio  a
riscossione  differita  mediante fatturazione, il fatturato annuale a
cui va commisurata la riduzione compensata dei  pedaggi  deve  essere
rapportato ai giorni di effettivo utilizzo dei suddetti sistemi.