Art. 4.
  I  minori introiti conseguenti all'applicazione della riduzione dei
pedaggi autostradali per i veicoli di cui all'art. 2 sono  rimborsati
a  ciascuna societa' concessionaria dell'autostrada dal Ministero dei
lavori pubblici - Ispettorato  generale  per  la  circolazione  e  la
sicurezza stradale.
  Al  fine  di  cui  al comma 1, ciascuna societa' concessionaria che
gestisce i sistemi di pagamento differito tramite fatturazione  invia
all'Ispettorato  un  rendiconto  riepilogativo  delle  fatture per le
quali e'  prevista  l'applicazione  della  riduzione.  Il  rendiconto
indica per ciascuna fattura il codice identificativo del rapporto tra
l'impresa  o  la  cooperativa  e  consorzio  alla  quale  il predetto
documento e' intestato e la societa' concessionaria che  gestisce  il
sistema  di  pagamento  del pedaggio a riscossione differita, nonche'
l'importo al lordo ed al netto della riduzione.
  Il rimborso e' effettuato in unica  soluzione  a  consuntivo  sulla
base   dei   rendiconti  ed  in  rapporto  al  limite  delle  risorse
finanziarie autorizzate per lo scopo pari a lire 55 miliardi.
  Nel  caso  in  cui  l'ammontare  complessivo  delle  riduzioni   da
applicare,   risultante  dai  rendiconti  trasmessi  all'Ispettorato,
superi il limite di lire 55  miliardi,  l'Ispettorato  procedera'  al
calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento
disponibile  di  55  miliardi  e la somma complessiva delle riduzioni
richieste dagli aventi diritto.
  Tale coefficiente, applicato  alle  percentuali  di  riduzione  per
scaglione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.