Art. 5.
  Le  societa'  concessionarie  daranno  seguito alla emissione delle
note di credito allorche' il  Ministero  dei  lavori  pubblici  avra'
verificato  la  congruita' della documentazione trasmessagli, fra cui
quella espressamente prevista all'art. 2, ultimo comma, e  provveduto
all'accredito dei relativi importi alle concessionarie stesse.
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  giorno  stesso  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 18 aprile 1996
                   Il Ministro dei lavori pubblici
                               BARATTA
                      Il Ministro dei trasporti
                         e della navigazione
                              CARAVALE
                       Il Ministro del tesoro
                                DINI
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1996
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 188