Art. 5. Le societa' concessionarie daranno seguito alla emissione delle note di credito allorche' il Ministero dei lavori pubblici avra' verificato la congruita' della documentazione trasmessagli, fra cui quella espressamente prevista all'art. 2, ultimo comma, e provveduto all'accredito dei relativi importi alle concessionarie stesse. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 aprile 1996 Il Ministro dei lavori pubblici BARATTA Il Ministro dei trasporti e della navigazione CARAVALE Il Ministro del tesoro DINI Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1996 Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 188