IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                                  E
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante  "Ordinamento  del
Corpo  di  polizia  penitenziaria"  con  particolare riferimento agli
articoli 4, 5 e 9;
  Visto il decreto legislativo  30  ottobre  1992,  n.  443,  recante
"Ordinamento  del  personale  del  Corpo  di polizia penitenziaria, a
norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395";
  Visto il regio decreto 30 dicembre  1937,  n.  2584,  e  successive
modificazioni,  recante  il  regolamento per il Corpo degli agenti di
custodia;
  Vista  la  legge  26  luglio   1975,   n.   354,   recante   "Norme
sull'ordinamento   penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle  misure
privative e limitative della liberta'" e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n.
431, come modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  18
maggio  1989,  n.  248,  che  approva  il  regolamento  di esecuzione
dell'ordinamento penitenziario;
  Vista la legge 12 aprile 1984, n. 67, come modificata dall'art.  1,
legge 17 aprile 1989, n. 134;
  Visto  il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, art. 2, comma 1,
convertito in legge 15 novembre 1996, n. 579;
  Visti i decreti interministeriali  datati  8  febbraio  1996  e  28
agosto  1996,  relativi all'assunzione delle traduzioni nelle regioni
Umbria,  Sardegna,  Marche,  Basilicata,  Friuli-Venezia   Giulia   e
Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria;
  Ritenuta   la  necessita'  di  individuare  ulteriori  regioni  cui
estendere  la  progressiva  cessione  del  servizio  traduzioni   dei
detenuti  e degli internati dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia
di Stato al Corpo di polizia penitenziaria;
  Ritenuto altresi', che permane la  necessita'  di  disciplinare  il
servizio  di  traduzione  di  detenuti ed internati, per la parte che
resta affidata  rispettivamente  all'Arma  dei  carabinieri  ed  alla
Polizia  di  Stato  nelle  more  della  piu'  completa assunzione del
servizio da parte del Corpo di polizia penitenziaria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. A decorrere dal 16 dicembre 1996, il servizio  delle  traduzioni
dei  detenuti e degli internati, anche minori, concernente, oltre gli
istituti  penitenziari  ubicati  nelle  regioni  di  cui  ai  decreti
interministeriali  8  febbraio  1996  e  28 agosto 1996, gli istituti
delle regioni Abruzzo, Molise, Campania e Puglia,  e'  espletato  dal
Corpo di polizia penitenziaria.
  2.  Per  gli  istituti compresi nelle altre regioni, si provvedera'
con successivi decreti interministeriali  da  emanarsi  entro  il  31
dicembre 1996.