Art. 2. 1. Sull'intero territorio nazionale e' escluso il trasferimento al Corpo di polizia penitenziaria del servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati a mezzo ferrovia, fino a che non sia diversamente stabilito. 2. Il Corpo di polizia penitenziaria continua a svolgere, sull'intero territorio nazionale, il servizio di traduzione e piantonamento dei soggetti sottosposti a ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, ai sensi dell'art. 286 del codice di procedura penale anche quando tale misura e' applicata a persone sottoposte a custodia cautelare provenienti dalla liberta'. 3. Il Corpo di polizia penitenziaria continua a svolgere, sull'intero territorio nazionale, il servizio di piantonamento, presso luoghi esterni di cura, dei fermati, degli arrestati in flagranza di reato o a seguito dell'esecuzione di provvedimenti restrittivi adottati dall'autorita' giudiziaria e provvede al loro eventuale trasferimento in carcere. 4. Nel caso di accompagnamento nel luogo di cura effettuato dalla polizia giudiziaria all'atto del fermo, dell'arresto o dell'esecuzione del provvedimento restrittivo adottato dall'autorita' giudiziaria, il dirigente dell'ufficio dal quale dipende l'ufficiale di polizia giudiziaria informa immediatamente il provveditore generale, il quale deve indicare l'istituto penitenziario competente per gli adempimenti necessari e l'esecuzione del piantonamento. 5. Nelle regioni in cui il servizio delle traduzioni e' espletato dal Corpo di polizia penitenziaria il Corpo provvede anche alla traduzione di soggetti indicati dal comma 3, dai luoghi di ricovero ad ogni altro luogo indicato dall'autorita' giudiziaria. 6. Restano di competenza delle forze di polizia che hanno operato l'arresto i piantonamenti, e le relative traduzioni, degli arrestati nei procedimenti per direttissima avanti al pretore ai sensi dell'art. 566 del codice di procedura penale, salvo che il pubblico ministero abbia ordinato che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione ai sensi del comma 4 del medesimo art. 566. 7. Il Corpo di polizia penitenziaria effettua le traduzioni dei detenuti dagli istituti penitenziari ai luoghi di fruizione degli arresti domiciliari, e da questi ultimi agli istituti, quando la misura stessa sia revocata, ovvero agli altri luoghi indicati dall'autorita' giudiziaria, nelle sole regioni in cui il servizio delle traduzioni e' stato assunto dal Corpo. 8. Il Corpo di polizia penitenziaria effettua la traduzione dei detenuti dagli istituti di pena al luogo di fruizione della misura alternativa della detenzione domiciliare. 9. E' escluso, fino a diversa disposizione, il trasferimento, sull'intero territorio nazionale, al Corpo di polizia penitenziaria del servizio di trasporto e traduzione dei soggetti "dissociati" e "collaboratori di giustizia" detenuti, internati o che comunque si trovano in condizione di restrizione della liberta' personale. 10. E' escluso il trasferimento al Corpo di polizia penitenziaria del servizio di traduzione dei detenuti militari e dei soggetti comunque ristretti in istituti di pena militari.