Art. 2.
  1. Sull'intero territorio nazionale e' escluso il trasferimento  al
Corpo  di  polizia  penitenziaria  del  servizio delle traduzioni dei
detenuti e degli internati a mezzo  ferrovia,  fino  a  che  non  sia
diversamente stabilito.
  2.   Il   Corpo  di  polizia  penitenziaria  continua  a  svolgere,
sull'intero  territorio  nazionale,  il  servizio  di  traduzione   e
piantonamento  dei  soggetti  sottosposti  a  ricovero provvisorio in
idonea struttura del  servizio  psichiatrico  ospedaliero,  ai  sensi
dell'art. 286 del codice di procedura penale anche quando tale misura
e'  applicata  a  persone sottoposte a custodia cautelare provenienti
dalla liberta'.
  3.  Il  Corpo  di  polizia  penitenziaria  continua   a   svolgere,
sull'intero  territorio  nazionale,  il  servizio  di  piantonamento,
presso luoghi esterni  di  cura,  dei  fermati,  degli  arrestati  in
flagranza  di  reato  o  a  seguito  dell'esecuzione di provvedimenti
restrittivi adottati dall'autorita' giudiziaria e  provvede  al  loro
eventuale trasferimento in carcere.
  4.  Nel  caso di accompagnamento nel luogo di cura effettuato dalla
polizia   giudiziaria   all'atto   del    fermo,    dell'arresto    o
dell'esecuzione del provvedimento restrittivo adottato dall'autorita'
giudiziaria,  il dirigente dell'ufficio dal quale dipende l'ufficiale
di  polizia  giudiziaria  informa  immediatamente   il   provveditore
generale,  il quale deve indicare l'istituto penitenziario competente
per gli adempimenti necessari e l'esecuzione del piantonamento.
  5. Nelle regioni in cui il servizio delle traduzioni  e'  espletato
dal  Corpo  di  polizia  penitenziaria  il  Corpo provvede anche alla
traduzione di soggetti indicati dal comma 3, dai luoghi  di  ricovero
ad ogni altro luogo indicato dall'autorita' giudiziaria.
  6.  Restano  di competenza delle forze di polizia che hanno operato
l'arresto i piantonamenti, e le relative traduzioni, degli  arrestati
nei   procedimenti  per  direttissima  avanti  al  pretore  ai  sensi
dell'art. 566 del codice di procedura penale, salvo che  il  pubblico
ministero abbia ordinato che l'arrestato in flagranza sia posto a sua
disposizione ai sensi del comma 4 del medesimo art. 566.
  7.  Il  Corpo  di  polizia penitenziaria effettua le traduzioni dei
detenuti dagli istituti penitenziari ai  luoghi  di  fruizione  degli
arresti  domiciliari,  e  da  questi  ultimi agli istituti, quando la
misura  stessa  sia  revocata,  ovvero  agli  altri  luoghi  indicati
dall'autorita'  giudiziaria,  nelle  sole  regioni in cui il servizio
delle traduzioni e' stato assunto dal Corpo.
  8. Il Corpo di polizia penitenziaria  effettua  la  traduzione  dei
detenuti  dagli  istituti  di pena al luogo di fruizione della misura
alternativa della detenzione domiciliare.
  9. E' escluso,  fino  a  diversa  disposizione,  il  trasferimento,
sull'intero  territorio  nazionale, al Corpo di polizia penitenziaria
del servizio di trasporto e traduzione dei  soggetti  "dissociati"  e
"collaboratori  di  giustizia"  detenuti, internati o che comunque si
trovano in condizione di restrizione della liberta' personale.
  10.  E'  escluso il trasferimento al Corpo di polizia penitenziaria
del servizio di traduzione  dei  detenuti  militari  e  dei  soggetti
comunque ristretti in istituti di pena militari.