Art. 3.
  1. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, su richiesta  del
Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria,  fornisce,  fino a
quando  necessario,  ausilio  tecnico  operativo  nel  settore  delle
trasmissioni  per  l'espletamento  dei  servizi  assunti dal Corpo di
polizia penitenziaria.
  2. Salvo i provvedimenti dell'autorita' di pubblica sicurezza,  per
particolari   esigenze   di   ordine  sicurezza  pubblica,  anche  su
segnalazione  dei   provveditorati   regionali   dell'amministrazione
penitenziaria,  i  responsabili,  a  vario  livello,  del servizio di
traduzione possono chiedere, in situazioni di emergenza attinenti  la
sicurezza,  l'intervento  della  Polizia  di  Stato  e  dell'Arma dei
carabinieri del presidio competente per territorio.