Art. 3. 1. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, su richiesta del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, fornisce, fino a quando necessario, ausilio tecnico operativo nel settore delle trasmissioni per l'espletamento dei servizi assunti dal Corpo di polizia penitenziaria. 2. Salvo i provvedimenti dell'autorita' di pubblica sicurezza, per particolari esigenze di ordine sicurezza pubblica, anche su segnalazione dei provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria, i responsabili, a vario livello, del servizio di traduzione possono chiedere, in situazioni di emergenza attinenti la sicurezza, l'intervento della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri del presidio competente per territorio.