Art. 4. 1. Per l'espletamento del servizio di cui ai precedenti articoli, oltre agli automezzi in dotazione all'amministrazione penitenziaria, sono impiegati gli automezzi di cui all'art. 2 della legge 12 aprile 1984, n. 67, e successive modificazioni, messi a disposizione, sulla base di accordi tra il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nel numero e nel tipo in dotazione a ciascuna regione carabinieri. 2. Gli automezzi di cui al comma 1 sono immatricolati quali automezzi del Corpo di polizia penitenziaria ed identificati dalla targa automobilistica "POLIZIA PENITENZIARIA".