Art. 4.
  1. Per l'espletamento del servizio di cui ai  precedenti  articoli,
oltre  agli automezzi in dotazione all'amministrazione penitenziaria,
sono impiegati gli automezzi di cui all'art. 2 della legge 12  aprile
1984,  n. 67, e successive modificazioni, messi a disposizione, sulla
base di accordi tra il Comando generale dell'Arma dei  carabinieri  e
il  Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nel numero e nel
tipo in dotazione a ciascuna regione carabinieri.
  2. Gli automezzi  di  cui  al  comma  1  sono  immatricolati  quali
automezzi  del  Corpo  di polizia penitenziaria ed identificati dalla
targa automobilistica "POLIZIA PENITENZIARIA".