Art. 5.
  1. Per l'espletamento del servizio di traduzione  dei  detenuti,  e
per   la   parte   che   non  viene  assunta  dal  Corpo  di  polizia
penitenziaria, l'Arma dei carabinieri  continua  ad  avvalersi  degli
automezzi  dotati  di  targa  automobilistica  E.I.  e  dei  relativi
equipaggiamenti di proprieta' del Ministero di grazia e giustizia.
  2. Limitatamente al servizio di cui al comma 1,  restano  a  carico
dell'Arma  dei carabinieri la cura per l'efficienza degli automezzi e
la responsabilita' per danni a persone  ed  a  cose  derivanti  dalla
circolazione  degli  automezzi  adibiti alla traduzione dei detenuti,
secondo le norme che concernono la responsabilita'  del  proprietario
dei veicoli.
  3.  L'acquisto  degli  automezzi e dei relativi equipaggiamenti per
l'espletamento del servizio di cui al comma 1, da parte dell'Arma dei
carabinieri, e' effettuato  dal  Ministero  di  grazia  e  giustizia,
sentito il parere tecnico operativo dell'Arma.
  4. Le spese per la gestione e la manutenzione, per la riparazione e
per  l'acquisto dei carbolubrificanti nonche' quelle per l'indennita'
di missione al personale impiegato nel servizio di traduzione di  cui
al  comma  1,  sono a carico del Ministero di grazia e giustizia, con
imputazione al capitolo di bilancio 2088. Il relativo importo,  sulla
base  di  preventivi  redatti  dal  Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri, e' versato anticipatamente all'inizio di ogni  esercizio
finanziario   sul  capitolo  di  entrate  dello  Stato  3458  per  la
successiva riassegnazione, ai  fini  dell'impiego,  sui  capitoli  di
spesa 4613, 4503 e 4615 del bilancio del Ministero della difesa.