Art. 5. 1. Per l'espletamento del servizio di traduzione dei detenuti, e per la parte che non viene assunta dal Corpo di polizia penitenziaria, l'Arma dei carabinieri continua ad avvalersi degli automezzi dotati di targa automobilistica E.I. e dei relativi equipaggiamenti di proprieta' del Ministero di grazia e giustizia. 2. Limitatamente al servizio di cui al comma 1, restano a carico dell'Arma dei carabinieri la cura per l'efficienza degli automezzi e la responsabilita' per danni a persone ed a cose derivanti dalla circolazione degli automezzi adibiti alla traduzione dei detenuti, secondo le norme che concernono la responsabilita' del proprietario dei veicoli. 3. L'acquisto degli automezzi e dei relativi equipaggiamenti per l'espletamento del servizio di cui al comma 1, da parte dell'Arma dei carabinieri, e' effettuato dal Ministero di grazia e giustizia, sentito il parere tecnico operativo dell'Arma. 4. Le spese per la gestione e la manutenzione, per la riparazione e per l'acquisto dei carbolubrificanti nonche' quelle per l'indennita' di missione al personale impiegato nel servizio di traduzione di cui al comma 1, sono a carico del Ministero di grazia e giustizia, con imputazione al capitolo di bilancio 2088. Il relativo importo, sulla base di preventivi redatti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, e' versato anticipatamente all'inizio di ogni esercizio finanziario sul capitolo di entrate dello Stato 3458 per la successiva riassegnazione, ai fini dell'impiego, sui capitoli di spesa 4613, 4503 e 4615 del bilancio del Ministero della difesa.