Art. 2.
  Le  offerte  degli  operatori  relative  alla  tranche  di  cui  al
precedente   art.  1,  dovranno  pervenire,  con  l'osservanza  delle
modalita'  indicate  negli  articoli  7  e  8  del   citato   decreto
ministeriale  del  24  settembre  1996, entro le ore 13 del giorno 18
dicembre 1996.
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita'  di
cui  agli  articoli  9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 settembre
1996.