Art. 3.
  Non appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui  al
precedente  art.  2, avra' inizio, in base all'art. 4, secondo comma,
del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse,  il
collocamento  della  dodicesima  tranche  dei  titoli  stessi  per un
importo massimo del 10 per  cento  dell'ammontare  nominale  indicato
all'art.  1  del  presente decreto; tale tranche sara' riservata agli
operatori "specialisti in titoli  di  Stato"  che  hanno  partecipato
all'asta della undicesima tranche e verra' assegnata con le modalita'
indicate  negli  articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 settembre
1996, in quanto applicabili.
  Gli   "specialisti"   potranno    partecipare    al    collocamento
supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore
17 del giorno 18 dicembre 1996.
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione.
  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"  nel
collocamento supplementare e' pari al  rapporto  fra  il  valore  dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art.
1  del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste,
agli  stessi  operatori  ammessi  a   partecipare   al   collocamento
supplementare.