Art. 10.
  1. Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali,  le
prefetture  possono  dare  autorizzazioni  alla  circolazione,  fermo
restando l'assenso  degli  enti  proprietari  e  concessionari  delle
strade interessate al transito, esclusivamente per esigenze motivate,
documentate, gravi ed indifferibili, secondo le stesse modalita' gia'
fissate agli articoli 5, 6 e 7.