Art. 10. 1. Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, le prefetture possono dare autorizzazioni alla circolazione, fermo restando l'assenso degli enti proprietari e concessionari delle strade interessate al transito, esclusivamente per esigenze motivate, documentate, gravi ed indifferibili, secondo le stesse modalita' gia' fissate agli articoli 5, 6 e 7.