Art. 11. 1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'articolo 168, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreche' nei giorni di calendario indicati all'art. 1, dal 6 giugno al 28 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdi' alle ore 24 della domenica successiva. 2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilita' con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.