Art. 11.
  1. Il trasporto delle merci  pericolose  comprese  nella  classe  1
della  classifica  di cui all'articolo 168, comma 1, del nuovo codice
della strada, approvato con decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
285,    e    successive    modificazioni,    e'   vietato   comunque,
indipendentemente  dalla  massa  complessiva  massima  del   veicolo,
oltreche'  nei giorni di calendario indicati all'art. 1, dal 6 giugno
al 28 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdi' alle  ore  24
della domenica successiva.
  2.  Per  tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie
alla circolazione ad eccezione del trasporto  di  fuochi  artificiali
rientranti  nella  IV  e  V  categoria,  previste  nell'allegato A al
regolamento per l'esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n.  773,
delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato con regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel  rispetto
di  tutte  le  normative  vigenti,  lungo gli itinerari e nei periodi
temporali  richiesti,  previa  verifica  di  compatibilita'  con   le
esigenze della sicurezza della circolazione stradale.