Art. 12.
  1.   Le   autorizzazioni   prefettizie   alla   circolazione   sono
estendibili:  ai  veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso
in  cui  tale  circostanza  si  verifichi  nell'ambito  di  un  ciclo
lavorativo  che  comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi
nel  corso  della  giornata  lavorativa;  ai  veicoli  a  temperatura
controllata  che  effettuano il viaggio di ritorno a vuoto e che sono
stati autorizzati ad eseguire il viaggio di andata per  il  trasporto
di prodotti deperibili.