Art. 13.
  1. Le prefetture attueranno, ai sensi dell'art.  6,  comma  1,  del
Nuovo  codice  della  strada,  approvato  con  decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni,  le  direttive
contenute  nel  presente  decreto  e provvederanno a darne conoscenza
alle amministrazioni regionali, provinciali e  comunali,  nonche'  ad
ogni altro ente od associazione interessati.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 dicembre 1996
                                               Il Ministro: DI PIETRO
 Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1996
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 370