Art. 2.
  1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla  Sardegna,  muniti
di  idonea  documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario
di inizio del divieto e' posticipato di ore quattro.
  2. Per i veicoli diretti all'estero e in Sardegna, muniti di idonea
documentazione attestante la destinazione del  viaggio,  l'orario  di
termine del divieto e' anticipato di ore due.
  3. Tale anticipazione e' estesa a ore quattro per i veicoli diretti
all'interporto  di  Verona e che trasportano merci destinate, tramite
lo stesso, all'estero. Detti veicoli devono essere muniti  di  idonea
documentazione attestante la destinazione delle merci.
  4.  Per  i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti o diretti
verso la rimanente parte del territorio nazionale, purche' muniti  di
idonea  documentazione  attestante  rispettivamente  l'origine  o  la
destinazione del viaggio, l'orario di inizio e termine del divieto e'
rispettivamente posticipato e anticipato di ore due.
  5. Ai  fini  dell'applicazione  dei  precedenti  commi,  i  veicoli
provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Citta' del
Vaticano,   o  diretti  negli  stessi,  sono  assimilati  ai  veicoli
provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.