Art. 2. 1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore quattro. 2. Per i veicoli diretti all'estero e in Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto e' anticipato di ore due. 3. Tale anticipazione e' estesa a ore quattro per i veicoli diretti all'interporto di Verona e che trasportano merci destinate, tramite lo stesso, all'estero. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione attestante la destinazione delle merci. 4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti o diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purche' muniti di idonea documentazione attestante rispettivamente l'origine o la destinazione del viaggio, l'orario di inizio e termine del divieto e' rispettivamente posticipato e anticipato di ore due. 5. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Citta' del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.