Art. 4.
  1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi,  purche'  muniti  di
autorizzazione prefettizia:
    a)  i  veicoli  adibiti  al trasporto di prodotti, quali frutta e
ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori  recisi,  animali  vivi
destinati  alla  macellazione  o  provenienti  dall'estero, latticini
freschi, derivati del latte freschi, sementi vive  e  altri  prodotti
che,  per  la  loro  intrinseca  natura  o  per  fattori  climatici e
stagionali, sono soggetti ad un rapido  deperimento  e  che  pertanto
necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a
quelli di deposito o vendita;
    b)  i  veicoli  ed  i complessi di veicoli, classificati macchine
agricole, destinati al trasporto di cose,  che  circolano  su  strade
statali;
    c)  i  veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta
necessita' ed urgenza.
 2. I  veicoli  di  cui  ai  punti  a)  e  c)  del  precedente  comma
autorizzati  alla  circolazione  in  deroga,  devono  altresi' essere
muniti di cartelli indicatori di colore verde,  delle  dimensioni  di
0,50  m  di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera
"a" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben  visibile
su ciascuna delle fiancate e sul retro.