Art. 5. 1. Per i veicoli di cui al punto a) del comma 1 dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla prefettura della provincia di partenza, la quale, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a) del comma 1 dell'art. 4, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato: a) l'arco temporale di validita', non superiore a tre mesi o, solo per le necessita' connesse alle campagne di produzione agricola, per il periodo corrispondente alle stesse, che in ogni caso deve essere indicato; b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di piu' veicoli se connessi alla stessa necessita'; c) le localita' di partenza e di arrivo, nonche' i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione investe solo l'ambito di una provincia puo' essere indicata l'area territoriale ove e' consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto; d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali e' consentita la circolazione; e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo deve essere fissato in modo ben visibile, su ciascuna delle fiancate e sul retro, un cartello indicatore di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 m. 2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b) del comma 1 dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla prefettura della provincia interessata la quale rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato: a) l'arco temporale di validita', corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari puo' essere esteso all'intero anno solare; b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare; c) l'area territoriale ove e' consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto. 3. Per le autorizzazioni di cui al punto a) del comma 1 dell'art. 4, nel caso in cui sia comprovata la continuita' dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, e' ammessa la facolta', da parte della prefettura, di rinnovare, anche piu' di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.