Art. 6. 1. Per i veicoli di cui al punto c) del comma 1 dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla prefettura della provincia di partenza, la quale, valutate le necessita' e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, puo' rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato: a) il giorno di validita'; l'estensione a piu' giorni e' ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare; b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a piu' targhe e' ammessa solo in relazione alla necessita' di suddividere il trasporto in piu' parti; c) le localita' di partenza e di arrivo, nonche' il percorso consentito in base alle situazioni di traffico; d) il prodotto oggetto del trasporto; e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalita' gia' specificate all'art. 5, comma 1, punto e).