Art. 6.
  1. Per i veicoli di cui al punto c) del comma  1  dell'art.  4,  le
richieste  di  autorizzazione  a  circolare  in  deroga devono essere
inoltrate, in tempo utile, di norma alla prefettura  della  provincia
di   partenza,   la  quale,  valutate  le  necessita'  e  le  urgenze
prospettate, in relazione alle condizioni  locali  e  generali  della
circolazione,  puo'  rilasciare  il  provvedimento  autorizzativo sul
quale sara' indicato:
    a) il giorno di validita'; l'estensione a piu' giorni e'  ammessa
solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;
    b)  la  targa del veicolo autorizzato; l'estensione a piu' targhe
e' ammessa solo  in  relazione  alla  necessita'  di  suddividere  il
trasporto in piu' parti;
    c)  le  localita'  di  partenza  e di arrivo, nonche' il percorso
consentito in base alle situazioni di traffico;
    d) il prodotto oggetto del trasporto;
    e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo
per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono  essere
fissati  cartelli  indicatori,  con le caratteristiche e le modalita'
gia' specificate all'art. 5, comma 1, punto e).