Art. 7.
  1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4,
puo' essere rilasciata anche dalla prefettura nel cui  territorio  di
competenza ha sede la ditta che esegue il trasporto o che e' comunque
interessata  all'esecuzione  del trasporto. In tal caso la prefettura
nel cui territorio di competenza  ha  inizio  il  viaggio  che  viene
effettuato  in  regime  di  deroga deve fornire il proprio preventivo
benestare.
  2.  Per  i  veicoli  provenienti   dall'estero,   la   domanda   di
autorizzazione   alla   circolazione   puo'  essere  presentata  alla
prefettura della provincia di confine, dove ha inizio il  viaggio  in
territorio  italiano,  anche dal committente o dal destinatario delle
merci o da una agenzia di servizi a cio' delegata dagli  interessati.
In  tali  casi,  per  la  concessione  delle autorizzazioni i signori
prefetti  dovranno  tenere  conto,  in  particolare,  oltre  che  dei
comprovati  motivi di urgenza e indifferibilita' del trasporto, anche
della distanza della localita' di arrivo,  del  tipo  di  percorso  e
della situazione dei servizi presso le localita' di confine.
  3.  Durante  i  periodi  di  divieto  i prefetti nel cui territorio
ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente,  i
veicoli  provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la
sosta, autoporti, site in prossimita' della frontiera.