Art. 8. 1. Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali il calendario dei divieti di circolazione, di cui all'art. 1, e' integrato con i seguenti ulteriori periodi: dal 20 giugno al 14 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdi' alle ore 24 della domenica successiva; dal 7 al 15 giugno e dal 20 al 28 settembre compresi, dalle ore 16 di ogni sabato alle ore 24 della domenica successiva. Tali integrazioni non si applicano per i veicoli eccezionali "mezzi d'opera" che circolano nei limiti di massa complessiva a pieno carico entro i limiti legali di massa intendendo per tali quelli fissati dall'art. 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.