Art. 8.
  1. Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti  eccezionali  il
calendario  dei  divieti  di  circolazione,  di  cui  all'art.  1, e'
integrato con i seguenti ulteriori  periodi:  dal  20  giugno  al  14
settembre  compresi,  dalle ore 18 di ogni venerdi' alle ore 24 della
domenica successiva; dal 7 al 15 giugno e  dal  20  al  28  settembre
compresi,  dalle  ore  16  di  ogni sabato alle ore 24 della domenica
successiva.  Tali  integrazioni  non  si  applicano  per  i   veicoli
eccezionali  "mezzi  d'opera"  che  circolano  nei  limiti  di  massa
complessiva a pieno carico entro i limiti legali di massa  intendendo
per  tali  quelli  fissati  dall'art.  62  del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.