Alle province, comuni e comunita' montane e, per conoscenza: Al Ministero dell'interno - Direzione generale amministrazione civile Alle regioni e province autonome Alle ragionerie provinciali e regionali dello Stato Ai tesorieri di province, comuni e comunita' montane A seguito delle modifiche ed innovazioni introdotte in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 - come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336 - si e' resa necessaria la predisposizione di due nuovi schemi-tipo dei prospetti contenenti i dati periodici della gestione di cassa che gli enti locali sono tenuti a trasmettere al Ministero del tesoro, ai sensi del comma 5 dell'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni. I nuovi schemi-tipo - determinati con i decreti del Ministero del tesoro del 28 ottobre 1996 (n. 196171 per le province, i comuni, le unioni di comuni e le citta' metropolitane e n. 196172 per le comunita' montane) e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 1996 - ricalcano sostanzialmente i precedenti schemi differenziandosene, principalmente, per: l'eliminazione della colonna delle previsioni di cassa, a seguito della modifica introdotta dall'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 77 in cui si fa riferimento al bilancio di previsione redatto in termini di sola competenza; la ristrutturazione della situazione delle disponibilita' liquide, per meglio adeguarla alla normativa sulla tesoreria unica; l'inserimento nei prospetti, sia per l'entrata che per la spesa, di due voci (incassi e pagamenti da regolarizzare), in modo da consentire la concordanza dei totali delle entrate e delle spese con le riscossioni e i pagamenti esitati dal tesoriere anche in assenza di titoli emessi dall'ente. Pertanto, gli enti locali sopra richiamati dovranno inoltrare, per il tramite dei propri tesorieri, alle ragionerie provinciali dello Stato (i comuni, le province, le unioni di comuni e le citta' metropolitane) e alle ragionerie regionali dello Stato (le comunita' montane) competenti per territorio, il prospetto contenente i dati periodici della loro gestione di cassa compilato in ogni sua parte entro le scadenze previste dal citato art. 30, e che qui di seguito si richiamano: per i risultati di cassa a tutto il trimestre precedente, entro i mesi di aprile, luglio e ottobre; per i risultati di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente, entro il mese di gennaio. L'esigenza di evitare possibili incertezze e consentire un esatto consolidamento dei conti pubblici richiede che il contenuto delle singole voci del prospetto risponda rigidamente alle istruzioni fornite negli allegati "A", "B/1" e "B/2" alla presente circolare. Al riguardo, considerato che, si e' avuto modo di rilevare, nelle comunicazioni inviate dai vari enti, diversi criteri di contabilizzazione delle erogazioni effettuate a vario titolo a favore delle aziende pubbliche di servizi, si precisa che ogni volta che dette erogazioni configurano somministrazioni di fondi nella prospettiva di successivi interventi di risanamento, le stesse sono da contabilizzare come concessioni di anticipazioni. In ordine alla trasmissione dei prospetti, giova richiamare l'attenzione di codesti enti sulle disposizioni sanzionatorie previste dagli ultimi commi degli articoli 30 e 32 della citata legge n. 468, che, in caso di inadempienza (intesa come mancato invio del prospetto, come ritardo rispetto alle scadenze previste dalla legge, o come mancato rispetto delle direttive emanate con la presente circolare), stabiliscono la sospensione di qualsiasi versamento a carico del bilancio dello Stato e il divieto di effettuare prelevamenti dalle contabilita' speciali presso la tesoreria provinciale dello Stato. Nei confronti dei tesorieri che si rendessero inadempienti, si rammenta che, ai sensi dell'art. 29, ultimo comma, della stessa legge n. 468 su denuncia del direttore della ragioneria provinciale o regionale dello Stato, gli enti locali potranno procedere alla risoluzione del contratto in corso. Si confida nella fattiva collaborazione da parte degli enti, ed in particolare dei loro tesorieri, affinche' predispongano le procedure amministrative ed informatiche in modo tale che il nuovo sistema di codificazione, e di conseguenza di rilevazione dei flussi di cassa, sia attivo a decorrere dal 1 gennaio 1997 e che la prima rilevazione dei flussi trimestrali di cassa secondo il nuovo sistema si riferisca ai dati al 31 marzo 1997 da trasmettere, come sopra ribadito, alle competenti ragionerie entro il mese di aprile 1997. * * * I nuovi prospetti e le direttive di cui sopra sono da riferire solo a quegli enti locali che a partire dal 1 gennaio 1997 adotteranno in materia di bilanci la normativa e la modulistica prevista dal decreto legislativo n. 77 del 1995. Qualora, invece, gli enti locali continuino ad adottare anche per il 1997 la normativa e la modulistica in materia finanziaria e contabile prevista per il 1996 - ipotesi delineata dall'art. 17, comma 14, del disegno di legge "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" (collegato alla legge finanziaria per l'esercizio 1997), nel testo approvato dalla Camera dei deputati - le informazioni relative ai flussi trimestrali di cassa dell'intero esercizio 1997 devono essere trasmesse sui prospetti e secondo le direttive sino ad ora adottati, fermo restando il richiamo circa la corretta contabilizzazione delle erogazioni a favore delle aziende pubbliche di servizi. * * * Le ragionerie provinciali e regionali dello Stato, che leggono per conoscenza, riceveranno successivamente dall'ufficio scrivente specifiche istruzioni circa le modalita' di inserimento al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato dei prospetti di rilevazione dei flussi di cassa a seconda che verranno utilizzati i nuovi o gli attuali prospetti. Per ogni eventuale chiarimento potranno essere presi contatti con lo scrivente ufficio (Ragioneria generale dello Stato - I.GE.S.P.A. - Divisione VI, via XX Settembre, 97 - Roma) o con le competenti ragionerie provinciali o regionali dello Stato. Il ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO