Alle  province, comuni e comunita'
                                  montane
                                     e, per conoscenza:
                                  Al   Ministero    dell'interno    -
                                  Direzione  generale amministrazione
                                  civile
                                  Alle regioni e province autonome
                                  Alle   ragionerie   provinciali   e
                                  regionali dello Stato
                                  Ai  tesorieri di province, comuni e
                                  comunita' montane
  A seguito delle modifiche ed innovazioni introdotte in  materia  di
ordinamento  finanziario  e  contabile  degli enti locali dal decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 -  come  modificato  dal  decreto
legislativo  11  giugno  1996,  n.  336  -  si  e' resa necessaria la
predisposizione di due nuovi schemi-tipo dei prospetti  contenenti  i
dati  periodici  della  gestione  di  cassa  che gli enti locali sono
tenuti a trasmettere al Ministero del tesoro, ai sensi  del  comma  5
dell'art.  30  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
  I nuovi schemi-tipo - determinati con i decreti del  Ministero  del
tesoro  del  28 ottobre 1996 (n. 196171 per le province, i comuni, le
unioni di comuni e  le  citta'  metropolitane  e  n.  196172  per  le
comunita'  montane)  e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del
13 dicembre 1996 -  ricalcano  sostanzialmente  i  precedenti  schemi
differenziandosene, principalmente, per:
   l'eliminazione  della colonna delle previsioni di cassa, a seguito
della modifica introdotta dall'art. 4, comma 1,  del  citato  decreto
legislativo  n. 77 in cui si fa riferimento al bilancio di previsione
redatto in termini di sola competenza;
   la ristrutturazione della situazione delle disponibilita' liquide,
per meglio adeguarla alla normativa sulla tesoreria unica;
   l'inserimento nei prospetti, sia per l'entrata che per  la  spesa,
di  due  voci  (incassi  e  pagamenti  da  regolarizzare), in modo da
consentire la concordanza dei totali delle entrate e delle spese  con
le  riscossioni  e i pagamenti esitati dal tesoriere anche in assenza
di titoli emessi dall'ente.
  Pertanto, gli enti locali sopra richiamati dovranno inoltrare,  per
il  tramite  dei  propri tesorieri, alle ragionerie provinciali dello
Stato (i comuni, le  province,  le  unioni  di  comuni  e  le  citta'
metropolitane)  e alle ragionerie regionali dello Stato (le comunita'
montane) competenti per territorio, il prospetto  contenente  i  dati
periodici  della  loro  gestione di cassa compilato in ogni sua parte
entro le scadenze previste dal citato art. 30, e che qui  di  seguito
si richiamano:
   per  i risultati di cassa a tutto il trimestre precedente, entro i
mesi di aprile, luglio e ottobre;
   per i risultati di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente,
entro il mese di gennaio.
  L'esigenza di evitare possibili incertezze e consentire  un  esatto
consolidamento  dei  conti  pubblici  richiede che il contenuto delle
singole voci  del  prospetto  risponda  rigidamente  alle  istruzioni
fornite negli allegati "A", "B/1" e "B/2" alla presente circolare.
  Al  riguardo,  considerato che, si e' avuto modo di rilevare, nelle
comunicazioni   inviate   dai   vari   enti,   diversi   criteri   di
contabilizzazione delle erogazioni effettuate a vario titolo a favore
delle  aziende  pubbliche  di  servizi, si precisa che ogni volta che
dette  erogazioni  configurano  somministrazioni   di   fondi   nella
prospettiva  di  successivi interventi di risanamento, le stesse sono
da contabilizzare come concessioni di anticipazioni.
  In  ordine  alla  trasmissione  dei  prospetti,  giova   richiamare
l'attenzione   di   codesti  enti  sulle  disposizioni  sanzionatorie
previste dagli ultimi commi degli articoli 30 e 32 della citata legge
n. 468, che, in caso di inadempienza (intesa come mancato  invio  del
prospetto,  come ritardo rispetto alle scadenze previste dalla legge,
o come mancato rispetto  delle  direttive  emanate  con  la  presente
circolare),  stabiliscono  la  sospensione  di qualsiasi versamento a
carico  del  bilancio  dello  Stato  e  il  divieto   di   effettuare
prelevamenti   dalle   contabilita'   speciali  presso  la  tesoreria
provinciale dello Stato.
  Nei confronti dei tesorieri  che  si  rendessero  inadempienti,  si
rammenta che, ai sensi dell'art. 29, ultimo comma, della stessa legge
n.  468  su  denuncia  del  direttore  della ragioneria provinciale o
regionale dello  Stato,  gli  enti  locali  potranno  procedere  alla
risoluzione del contratto in corso.
  Si  confida nella fattiva collaborazione da parte degli enti, ed in
particolare dei loro tesorieri, affinche' predispongano le  procedure
amministrative  ed  informatiche in modo tale che il nuovo sistema di
codificazione, e di conseguenza di rilevazione dei flussi  di  cassa,
sia  attivo a decorrere dal 1 gennaio 1997 e che la prima rilevazione
dei flussi trimestrali di cassa secondo il nuovo sistema si riferisca
ai dati al 31 marzo 1997 da trasmettere, come  sopra  ribadito,  alle
competenti ragionerie entro il mese di aprile 1997.
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  I nuovi prospetti e le direttive di cui sopra sono da riferire solo
a  quegli enti locali che a partire dal 1 gennaio 1997 adotteranno in
materia di bilanci la normativa e la modulistica prevista dal decreto
legislativo n. 77 del 1995.
  Qualora, invece, gli enti locali continuino ad adottare  anche  per
il  1997  la  normativa  e  la  modulistica  in materia finanziaria e
contabile prevista per il 1996  -  ipotesi  delineata  dall'art.  17,
comma  14,  del  disegno  di legge "Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica" (collegato alla legge finanziaria  per  l'esercizio
1997),   nel   testo   approvato  dalla  Camera  dei  deputati  -  le
informazioni relative ai  flussi  trimestrali  di  cassa  dell'intero
esercizio  1997  devono  essere  trasmesse sui prospetti e secondo le
direttive sino ad ora adottati, fermo restando il richiamo  circa  la
corretta  contabilizzazione  delle  erogazioni a favore delle aziende
pubbliche di servizi.
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  Le ragionerie provinciali e regionali dello Stato, che leggono  per
conoscenza,   riceveranno   successivamente   dall'ufficio  scrivente
specifiche istruzioni circa le modalita' di  inserimento  al  sistema
informativo  della  Ragioneria  generale dello Stato dei prospetti di
rilevazione  dei  flussi di cassa a seconda che verranno utilizzati i
nuovi o gli attuali prospetti.
  Per ogni eventuale chiarimento potranno essere presi  contatti  con
lo scrivente ufficio (Ragioneria generale dello Stato - I.GE.S.P.A. -
Divisione  VI,  via  XX  Settembre,  97  -  Roma) o con le competenti
ragionerie provinciali o regionali dello Stato.
                        Il ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO