(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO A
ISTRUZIONI  PER  LA  COMPILAZIONE  DEL  PROSPETTO  DI RILEVAZIONE DEI
FLUSSI DI CASSA DELLE PROVINCE,  COMUNI,  UNIONI  DI  COMUNI,  CITTA'
METROPOLITANE E DELLE COMUNITA' MONTANE.
1. ASPETTI GENERALI
1.1. Modalita' di compilazione e di trasmissione del prospetto
       Compilazione:  il  prospetto deve essere compilato in ogni sua
       parte (in caso di mancanza di cifre dovra' essere inserito  lo
       zero),  in  modo  tale  che  sia  certa  la quadratura ai vari
       livelli di somme. Particolare attenzione deve  essere  rivolta
       agli  arrotondamenti,  ricordando  che  i valori devono essere
       espressi in milioni di lire.
       Trasmissione: il modello compilato  deve  essere  sottoscritto
       dal  Tesoriere  e  da  questi  inoltrato, nei termini previsti
       dalla normativa, alle Ragionerie Provinciali dello Stato  (per
       i  Comuni,  le  Province,  le  Unioni  di  comuni  e le Citta'
       metropolitane) e alle Ragionerie Regionali dello Stato (per le
       Comunita' montane) competenti per territorio.  L'eliminazione,
       rispetto  al precedente prospetto, degli elementi previsionali
       di cassa determina, di fatto, una semplificazione nei rapporti
       tra ente locale e tesoriere nella gestione delle  informazioni
       contenute   nella   nuova  struttura  del  prospetto  a  tutto
       vantaggio del rispetto dei tempi di trasmissione.
         Al fine di ridurre detti tempi, si rappresenta che, ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n.    412,  i
prospetti  in  questione  possono  essere  trasmessi  alle competenti
Ragionerie Provinciali o Regionali dello Stato,  anche  via  FAX  (in
particolare  modo  nei  casi in cui si stia approssimando la scadenza
dei termini per l'invio), per cui si invitano i Tesorieri degli  Enti
ad  attivarsi  per  conoscere gli elementi necessari per usufruire di
tale  modalita'  di  trasmissione;  i  Tesorieri  dovranno   comunque
provvedere   all'invio   dei   prospetti  in  originale  entro  tempi
ravvicinati rispetto alla scadenza.
         Si  sottolinea,  altresi',  l'opportunita'  da   parte   dei
Tesorieri  degli  Enti  e  da  parte  degli  Uffici  periferici della
Ragioneria  Generale  dello  Stato  di  comunicare  reciprocamente  i
responsabili dei procedimenti e tutte quelle informazioni che possono
essere utili al conseguimento di un migliore risultato dell'indagine.
1.2. Intestazione del prospetto
       Esercizio  e  periodo: si deve indicare l'anno ed il periodo a
       cui si riferiscono i dati di cassa (ricordando che trattasi di
       dati cumulati), secondo il seguente schema esemplificativo:
         - esercizio: 97; periodo: 2 - riscossioni e pagamenti dal 1›
gennaio al 31 marzo 1997 (da inviare entro il 30 aprile 1997);
         - esercizio: 97; periodo: 3 - riscossioni e pagamenti dal 1›
gennaio al 30 giugno 1997 (da inviare entro il 31 luglio 1997);
         - esercizio: 97; periodo: 4 - riscossioni e pagamenti dal 1›
gennaio al 30 settembre 1997 (da inviare entro il 31 ottobre 1997);
         - esercizio: 98; periodo: 1 - riscossioni e pagamenti dal 1›
gennaio al 31 dicembre 1997 (da inviare entro il 31 gennaio 1998);
       e cosi' via.
       Ente: si deve indicare il codice dell'ente gia' utilizzato per
       il  passato  che,  com'e'  noto,  e'  costituito  da un codice
       alfanumerico a sei campi di cui il primo e' individuato da una
       lettera (C per i comuni, P per le province, N per le comunita'
       montane) e gli altri cinque campi  da  un  numero  che  potra'
       eventualmente  essere  richiesto  agli Uffici periferici della
       Ragioneria Generale dello Stato o in alternativa potra' essere
       riportata la denominazione completa  dell'ente.  Nel  caso  di
       enti  di  nuova  istituzione  il relativo codice dovra' essere
       richiesto ai competenti  Uffici  periferici  della  Ragioneria
       dello  Stato  che,  a loro volta, lo richiederanno all'Ufficio
       scrivente fornendo al contempo le  informazioni  per  la  base
       anagrafica  e  per  la  popolazione  necessaria  a  modificare
       l'attuale base informativa.
1.3. - Colonne: descrizione, codice, risultati di cassa
       Descrizione: sono riportate quelle voci di entrata  di  spesa,
       relative  ai  titoli  e alle categorie economiche (individuate
       dal DPR 31 gennaio  1996,  n.  194)  e  alle  voci  economiche
       (Decreto  Tesoro  -  Interno  24 luglio 1996, pubblicato sulla
       G.U. n. 245 del 18  ottobre  1996)  in  cui  e'  suddiviso  il
       bilancio  degli enti, che sono necessarie per le operazioni di
       consolidamento dei conti del settore pubblico.
       Ogni singola voce economica del prospetto di rilevazione  deve
       essere  riferita - ai fini di una corretta interpretazione dei
       contenuti - ai codici di  riferimento  del  Decreto  Tesoro  -
       Interno  del 24 luglio 1996, cosi' come individuati nel quadro
       di raccordo di cui ai successivi allegati "B/1" e "B/2".
       Codice S.I.R.G.S.: e' un codice  meccanografico  riservato  al
       Sistema  Informativo  della  Ragioneria Generale dello Stato e
       non ha correlazione ne' con la codificazione di  bilancio  ne'
       con quella dei titoli.
       Risultati di cassa: devono essere indicate, per le entrate, le
       RISCOSSIONI,  e,  per  le  spese,  i  PAGAMENTI,  alla data di
       riferimento del prospetto, intesi  come  somme  effettivamente
       contabilizzate da parte del Tesoriere; per cui, le reversali o
       i  mandati  emessi  dall'ente  che non siano stati esitati dal
       Tesoriere non devono essere ricompresi,  rispettivamente,  tra
       le riscossioni e i pagamenti indicati nel prospetto.
2. VOCI SPECIFICHE
2.1. Incassi e pagamenti da regolarizzare
       Incassi  da  regolarizzare:  in  tale voce, allocata alla fine
       delle entrate  (codice  S.I.R.G.S.:  E100000),  devono  essere
       contabilizzati   tutti   gli   incassi  che  il  Tesoriere  ha
       effettuato e per i  quali  non  sono  state  emesse  da  parte
       dell'Ente  le  relative  reversali.  In  tal  modo  il  totale
       generale delle entrate  (codice  S.I.R.G.S.:  E000000)  dovra'
       corrispondere  all'importo  iscritto  nella  situazione  delle
       disponibilita' liquide alla voce "Riscossioni  effettuate  dal
       Tesoriere a tutto il trimestre" (codice S.I.R.G.S.: T030000).
       Pagamenti  da  regolarizzare: in tale voce, allocata alla fine
       delle  spese  (codice  S.I.R.G.S.:  S100000),  devono   essere
       contabilizzati  tutti  i  pagamenti  (carte  contabili) che il
       Tesoriere ha effettuato e per i quali non sono stati emessi da
       parte dell'Ente i relativi mandati.  In  tal  modo  il  totale
       generale  delle  spese  (codice  S.I.R.G.S.:  S000000)  dovra'
       corrispondere  all'importo  iscritto  nella  situazione  delle
       disponibilita'  liquide  alla  voce  "Pagamenti effettuati dal
       Tesoriere a tutto il trimestre" (codice S.I.R.G.S.: T040000).
       E' di tutta evidenza che  gli  importi  segnalati  nelle  voci
       incassi  e pagamenti da regolarizzare hanno natura transitoria
       in quanto devono  essere  al  piu'  presto  regolarizzati  con
       l'emissione   da   parte  dell'ente  locale  degli  ordinativi
       d'incasso e  dei  mandati  di  pagamento,  da  trasmettere  al
       Tesoriere,  per  l'eliminazione di tali poste in sospeso e per
       conseguire cosi' una piu' corretta imputazione  delle  singole
       voci di entrata e di spesa.
2.2. Situazione delle disponibilita' liquide
       Tale prospetto e' strutturato in due parti:
       QUADRO  A):  Enti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica:
       questo quadro deve essere compilato dai Tesorieri  degli  Enti
       non soggetti a tale regime.
       Nella compilazione di detto quadro devono essere rispettate le
       seguenti condizioni:
       -  i  fondi  presso il sistema bancario - all'inizio dell'anno
       (codice: S.I.R.G.S.: T000000)  e  alla  fine  del  periodo  di
       riferimento  (codice S.I.R.G.S.: T010000) - devono essere solo
       quelli che, ai  sensi  della  normativa  vigente,  non  devono
       essere necessariamente gestiti dal Tesoriere. In particolare -
       tenuto  conto che gli articoli 51, comma 3, e 53, comma 2, del
       Decreto  Legislativo  n.  77  del  1995  dispongono  che  ogni
       deposito,  comunque costituito, e' intestato all'ente locale e
       viene gestito dal Tesoriere che ne e' responsabile -  i  fondi
       presso   il  sistema  bancario  sono  da  ricondurre  a  poche
       fattispecie quali, ad esempio, le somme rivenienti  dai  mutui
       depositate  in  attesa  di utilizzo presso l'Istituto mutuante
       per il solo periodo corrispondente al pre-ammortamento, ovvero
       le somme rivenienti  dai  prestiti  obbligazionari  depositate
       presso gli intermediari e in attesa del loro versamento presso
       il Tesoriere alla data prevista nel regolamento del prestito;
       -  il fondo di cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo
       di riferimento (codice S.I.R.G.S.:  T050000)  deve  coincidere
       con  il  relativo  saldo  del  Tesoriere e risultare pari alla
       sommatoria del fondo di cassa presso il  Tesoriere  all'inizio
       dell'anno   (codice   S.I.R.G.S.  T020000)  +  le  riscossioni
       (incassi con reversale e da regolarizzare) effettuate a  tutto
       il  trimestre  (codice S.I.R.G.S.: T030000) - i pagamenti (con
       mandati e da regolarizzare) effettuati a  tutto  il  trimestre
       (codice S.I.R.G.S.: T040000);
       -  qualora la predetta sommatoria risulti di segno negativo si
       sara' in presenza di un deficit di cassa presso  il  Tesoriere
       alla  fine  del  periodo  di  riferimento  da  riportare nella
       specifica voce (codice  S.I.R.G.S.:  T060000),  in  quanto  il
       Sistema  informativo  non  e'  in  grado  di accettare importi
       negativi.
       Riguardo al deficit di cassa presso il  Tesoriere  si  ritiene
       utile   rappresentare  che,  com'e'  noto,  gli  Enti  possono
       utilizzare in corso d'anno l'anticipazione di tesoreria ma, in
       ogni caso, non e' ipotizzabile l'esistenza di  un  deficit  di
       cassa alla fine dell'esercizio per l'illegittimita' di esporre
       il  relativo  importo nel conto consuntivo. In particolare, e'
       prassi consolidata che i  Tesorieri  concedano  agli  Enti  la
       possibilita'  di  utilizzare  uno  scoperto  di  conto,  senza
       generare alcun effettivo trasferimento di fondi e senza che vi
       sia l'inderogabile necessita'  per  l'Ente  di  introitare  la
       relativa  somma  con ordine di riscossione. Solamente nel caso
       in cui tale circostanza dovesse perdurare al  fine  esercizio,
       l'Ente   emettera'   l'ordine  di  riscossione  per  l'importo
       dell'anticipazione utilizzata a quella data, evitando  in  tal
       modo di rappresentare un deficit nel conto consuntivo.
       Da  cio'  discende  che la voce "deficit di cassa" puo' essere
       attivata  soltanto  durante  le  rilevazioni  infrannuali  (di
       marzo,  giugno  e  settembre)  mentre per la rilevazione al 31
       dicembre  l'eventuale  situazione  deficitaria   deve   essere
       coperta   da   una   corrispondente   accensione  di  prestiti
       (anticipazioni  di  cassa);  cio'  comporta   che   all'inizio
       dell'anno  si  attivi un rimborso di anticipazioni di cassa di
       pari importo.
       QUADRO B): Enti sottoposti al regime  di  Tesoreria  Unica:  i
       Tesorieri  degli  Enti  sottoposti  a  tale regime, oltre alle
       prescrizioni segnalate  per  la  compilazione  del  precedente
       "QUADRO  A",  devono  provvedere anche alla concordanza tra il
       saldo del conto  corrente  di  tesoreria  (codice  S.I.R.G.S.:
       T050000)  e  la  somma  dei  saldi delle contabilita' speciali
       (fruttifera e infruttifera) intestate all'ente  accese  presso
       la  Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato (da riportare
       nella  situazione  delle  disponibilita'  liquide  al   codice
       S.I.R.G.S.:  T100000),  attivando,  in caso di discordanza, le
       specifiche  voci  (codici  S.I.R.G.S.:  T070000,   T080000   e
       T090000).
3. DISPOSIZIONI DIVERSE
3.1. Decorrenza
       Data  la  stretta  correlazione esistente tra la struttura del
       bilancio di previsione degli enti locali (delineata dal  nuovo
       ordinamento  finanziario  e contabile) e i nuovi prospetti per
       la rilevazione dei flussi trimestrali di cassa (oggetto  delle
       presenti  istruzioni),  e'  di tutta evidenza che l'entrata in
       vigore di detti prospetti e delle relative istruzioni non puo'
       che essere la medesima di quella prevista per  l'adozione  del
       nuovo  bilancio  di previsione. Pertanto, secondo la normativa
       vigente (art. 8, comma 1, lett. d), del D.L. n. 444  del  1995
       convertito  in  legge  n.  539  del 1995), il nuovo sistema di
       rilevazione  dei  flussi  trimestrali  di   cassa   decorrera'
       dall'esercizio 1997.