ART. 10 Rappresentanze sindacali dei Dirigenti nei luoghi di lavoro 1. Le rappresentanze sindacali dei Dirigenti nei luoghi di lavoro sono: a) le rappresentanze sindacali individuate ai sensi dell'art. 19 della L. n. 300 del 1970; b) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.), ascritte all'area della dirigenza e costituite ai sensi dei protocolli di intesa A.Ra.N. - Confederazioni sindacali del 20 aprile, 14 e 16 giugno e 22 settembre 1994, ovvero le rappresentanze di cui al precedente punto a) sino alla costituzione delle R.S.U. Resta ferma l'applicabilita' dell'art. 19 della L. n. 300 del 1970 per le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 2. Data la particolare composizione della delegazione trattante di livello nazionale dell'area della dirigenza - costituita anche da organizzazioni sindacali di categoria che non hanno partecipato alla formulazione dei protocolli di intesa di cui al comma 1 lettera b) - le parti si danno atto dell'opportunita' di pervenire, entro il 31 dicembre 1996, alla definizione di specifici protocolli di intesa tra A.Ra.N ed organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto per la costituzione di R.S.U dell'area dirigenziale destinataria del contratto stesso. 3. Il Dirigente eletto o designato quale componente nelle rappresentanze di cui al comma 1 non puo' far parte della delegazione trattante di parte pubblica.