ART. 10
     Rappresentanze sindacali dei Dirigenti nei luoghi di lavoro
    1. Le rappresentanze sindacali dei Dirigenti nei luoghi di lavoro
sono:
    a) le rappresentanze sindacali individuate ai sensi dell'art.  19
della L. n. 300 del 1970;
    b)   le  rappresentanze  sindacali  unitarie  (R.S.U.),  ascritte
all'area della dirigenza e costituite  ai  sensi  dei  protocolli  di
intesa  A.Ra.N.  -  Confederazioni  sindacali  del 20 aprile, 14 e 16
giugno e 22 settembre  1994,  ovvero  le  rappresentanze  di  cui  al
precedente  punto  a) sino alla costituzione delle R.S.U. Resta ferma
l'applicabilita' dell'art. 19  della  L.  n.  300  del  1970  per  le
organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
    2.  Data  la particolare composizione della delegazione trattante
di livello nazionale dell'area della dirigenza - costituita anche  da
organizzazioni  sindacali di categoria che non hanno partecipato alla
formulazione dei protocolli di intesa di cui al comma 1 lettera b)  -
le  parti  si  danno atto dell'opportunita' di pervenire, entro il 31
dicembre 1996, alla definizione di specifici protocolli di intesa tra
A.Ra.N ed organizzazioni sindacali firmatarie del presente  contratto
per  la costituzione di R.S.U dell'area dirigenziale destinataria del
contratto stesso.
    3.  Il  Dirigente  eletto  o  designato  quale  componente  nelle
rappresentanze di cui al comma 1 non puo' far parte della delegazione
trattante di parte pubblica.