ART. 11
                   Composizione delle delegazioni
    1. Ai sensi dell'art. 45, comma 8 del D.Lgs. n. 29 del  1993,  la
delegazione  trattante  di  parte  pubblica,  in  sede decentrata, e'
costituita come segue:
    - dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;
    - da rappresentanti dei titolari degli uffici interessati.
    2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione e' composta:
    - da componenti di ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui
all'art.10, comma 1, lettera a);
    - dalle R.S.U., ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b);
    - da un componente di ciascuna delle strutture territoriali delle
organizzazioni sindacali dell'area  della  dirigenza  firmatarie  del
presente contratto.
    3.  Le  aziende  o  enti  del  comparto  possono avvalersi, nella
contrattazione   collettiva   decentrata,    della    attivita'    di
rappresentanza  e  di  assistenza  dell'Agenzia per la rappresentanza
negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni  (A.Ra.N.),   alle   cui
direttive  sono tenuti in ogni caso a conformarsi, ai sensi dell'art.
50, comma 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993.