ART. 11 Composizione delle delegazioni 1. Ai sensi dell'art. 45, comma 8 del D.Lgs. n. 29 del 1993, la delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, e' costituita come segue: - dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato; - da rappresentanti dei titolari degli uffici interessati. 2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione e' composta: - da componenti di ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui all'art.10, comma 1, lettera a); - dalle R.S.U., ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b); - da un componente di ciascuna delle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali dell'area della dirigenza firmatarie del presente contratto. 3. Le aziende o enti del comparto possono avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, della attivita' di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.), alle cui direttive sono tenuti in ogni caso a conformarsi, ai sensi dell'art. 50, comma 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993.