ART. 19
                        Pronta disponibilita'
    1. Il servizio di pronta disponibilita' e'  caratterizzato  dalla
immediata reperibilita' del Dirigente e dall'obbligo per lo stesso di
raggiungere  il  presidio nel tempo stabilito con le procedure di cui
agli artt. 6 e 7, nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda
o ente per affrontare le situazioni di emergenza  in  relazione  alla
dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
    2.  Sulla  base  del  piano  di  cui  al  comma 1, sono tenuti al
servizio di  pronta  disponibilita'  esclusivamente  i  Dirigenti  in
servizio  presso unita' operative con attivita' continua e nel numero
strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali.  Con  le
procedure  degli  artt.  6  e  7,  in  sede aziendale, possono essere
individuate altre unita' operative per le quali, sulla base dei piani
per le emergenze di cui  al  comma  1,  sia  opportuno  prevedere  il
servizio di pronta disponibilita'.
    3.  Il  servizio  di  pronta  disponibilita'  va limitato ai soli
periodi notturni e festivi ed e'  organizzato  utilizzando  di  norma
Dirigenti della stessa unita' operativa.
    4.  Il servizio di pronta disponibilita' ha durata di dodici ore.
Due turni di pronta  disponibilita'  sono  prevedibili  solo  per  le
giornate  festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun
Dirigente piu' di dieci pronte disponibilita' nel mese.
    5. La pronta disponibilita' da' diritto  ad  una  indennita'  per
ogni  dodici  ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore
durata - che comunque non possono essere inferiori a  quattro  ore  -
l'indennita'  e'  corrisposta  proporzionalmente  alla durata stessa,
maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attivita'  prestata  viene
computata  come  lavoro  straordinario  o  compensata  come  recupero
orario.
    6. Nel caso in cui la pronta disponibilita'  cada  in  un  giorno
festivo  spetta  un giorno di riposo compensativo senza riduzione del
debito orario settimanale.
    7. Ai compensi di cui al presente articolo  si  provvede  con  il
fondo dell'art. 60.