ART. 2
 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
    1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994 -  31
dicembre  1997  per la parte normativa ed il periodo 1 gennaio 1994 -
31 dicembre 1995 per la parte economica.
    2. Gli effetti giuridici decorrono  dal  giorno  successivo  alla
data   di  stipulazione,  salvo  diversa  prescrizione  del  presente
contratto. La stipulazione  si  intende  avvenuta  al  momento  della
sottoscrizione  del  contratto  da  parte  dei  soggetti  negoziali a
seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 51, commi
1 e 2 del D.  Lgs. n. 29 del 1993. Essa viene  portata  a  conoscenza
delle  aziende  ed enti da parte dell'A.Ra.N.. con idonea pubblicita'
di carattere generale.
    3. Le aziende ed enti destinatari del  presente  contratto  danno
attuazione  agli  istituti  a  contenuto  economico  e  normativo con
carattere vincolato ed automatico entro 30 giorni dalla data  in  cui
ne hanno avuto conoscenza ai sensi del comma 2.
    4.  Qualora  non  ne  sia stata data disdetta da una delle parti,
notificata con lettera raccomandata almeno tre  mesi  prima  di  ogni
singola  scadenza,  il  presente  contratto  si  intendera' rinnovato
tacitamente di anno in anno. In caso  di  disdetta,  le  disposizioni
contrattuali  rimangono  in vigore fino a quando non siano sostituite
dal successivo contratto collettivo.
    5. Per evitare periodi di vacanza  contrattuale,  le  piattaforme
sono  presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante
tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le
parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono  ad
azioni dirette.
    6.  Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza delle parti economiche del presente contratto,  o  a
tre   mesi   dalla   data  di  presentazione  delle  piattaforme,  se
successiva, ai Dirigenti sara' corrisposta  la  relativa  indennita',
secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23
luglio  1993.  Per  l'erogazione  di  detta  indennita' si applica la
procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 29 del 1993.
    7. In sede di stipula del CCNL  per  il  rinnovo  biennale  della
parte  economica,  ulteriore punto di riferimento del negoziato sara'
costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata  e  quella
effettivamente  intervenuta  nel  precedente  biennio, secondo quanto
previsto dall'Accordo di cui al comma precedente.