ART. 20
                         Ferie e festivita'
    1. Il Dirigente ha diritto, in  ogni  anno  di  servizio,  ad  un
periodo  di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi
delle due giornate previste dall'articolo 1, comma  1,  lettera  "a",
della  L.  n.  937/1977.  In  tale  periodo  al  Dirigente  spetta la
retribuzione di cui alla nelle tabelle allegato n. 3.
    2. Il periodo di ferie per coloro che accedono alla qualifica  di
Dirigente  dopo  la stipulazione del presente contratto - fatti salvi
coloro che risultino essere gia' dipendenti del comparto - e'  di  30
giorni  lavorativi  comprensivi delle due giornate previste dal comma
1.  Dopo tre anni di servizio agli stessi Dirigenti spettano i giorni
di ferie previsti nel comma 1.
    3. Nel caso che presso la struttura cui il Dirigente e'  preposto
o  assegnato  l'orario settimanale di lavoro sia articolato su cinque
giorni, il sabato e' considerato non lavorativo ed i giorni di  ferie
spettanti  ai  sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a
28 e 26, comprensivi delle due  giornate  previste  dall'articolo  1,
comma 1, lettera "a", della L. n. 937/ 1977.
    4.  Al Dirigente sono altresi' attribuite 4 giornate di riposo da
fruire nell'anno solare ai sensi ed alle  condizioni  previste  dalla
menzionata legge n. 937/1977.
    5.  La  ricorrenza  del  Santo  Patrono della localita' in cui il
Dirigente presta  servizio  e'  considerata  giorno  festivo  purche'
ricadente in giorno lavorativo.
    6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata
delle  ferie e' determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio
prestato.  La  frazione  di  mese  superiore  a  quindici  giorni  e'
considerata a tutti gli effetti come mese intero.
    7.  Il  Dirigente  che  e'  stato  assente  ai sensi dell'art. 22
conserva il diritto alle ferie.
    8.  Le  ferie  sono  un  diritto  irrinunciabile   e   non   sono
monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13.  Esse sono fruite,
anche  frazionatamente,  nel  corso di ciascun anno solare in periodi
programmati  dallo  stesso  Dirigente   nel   rispetto   dell'assetto
organizzativo   dell'azienda  o  ente;  in  relazione  alle  esigenze
connesse all'incarico affidato alla sua responsabilita', al Dirigente
e'  consentito,  di  norma,  il  godimento  di  almeno   15   giorni.
continuativi di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.
    9.  In  caso  di rientro anticipato dalle ferie per necessita' di
servizio, il Dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate
per il viaggio di rientro in sede e per quello di  eventuale  ritorno
al  luogo  di  svolgimento  delle  ferie,  nonche'  all'indennita' di
missione  per la durata del medesimo viaggio; il Dirigente ha inoltre
diritto al rimborso delle  spese  anticipate  e  documentate  per  il
periodo di ferie non goduto.
    10.  Le ferie sono sospese da malattie che si siano protratte per
piu' di 3  giorni  o  abbiano  dato  luogo  a  ricovero  ospedaliero.
L'azienda  o  ente, cui e' inviata la relativa certificazione medica,
deve essere tempestivamente informata.
    11. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che
non abbiano  reso  possibile  il  godimento  delle  ferie  nel  corso
dell'anno,  le  ferie  dovranno essere fruite entro il primo semestre
dell'anno successivo.
    12. Il periodo  di  ferie  non  e'  riducibile  per  assenze  per
malattia  o  infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per
l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie  avverra'
anche oltre il termine di cui al comma 11.
    13.  Fermo  restando  il  disposto  del  comma  8, all'atto della
cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a  tale
data  non  siano  state  fruite  per esigenze di servizio o per cause
indipendenti dalla  volonta'  del  Dirigente,  l'azienda  o  ente  di
appartenenza   procede   al   pagamento   sostitutivo  delle  stesse.
Analogamente si procede nel caso che  l'azienda  o  ente  receda  dal
rapporto ai sensi dell'art. 35.