ART. 21
                         Riposo settimanale
    1. In relazione all'assetto organizzativo dell'azienda o  ente  e
all'orario  di  lavoro  di  cui  all'art.17,  il  riposo  settimanale
coincide di norma con la giornata domenicale.  I  riposi  settimanali
spettanti  a ciascun Dirigente sono fissati in numero di 52 all'anno.
In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i
periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.
    2. Ove non possa essere  fruito  nella  giornata  domenicale,  il
riposo  settimanale  deve essere fruito avendo riguardo alle esigenze
di servizio.
    3. Il riposo settimanale non e' rinunciabile e  non  puo'  essere
monetizzato.
    4. La festivita' nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti
con   la  domenica  non  danno  luogo  a  riposo  compensativo  ne  a
monetizzazione.
    5. Nei confronti  dei  soli  Dirigenti  che,  per  assicurare  il
servizio  prestano  la  loro  opera  durante  la festivita' nazionale
coincidente con la domenica, si applica la disposizione del 2 comma.