ART. 21 Riposo settimanale 1. In relazione all'assetto organizzativo dell'azienda o ente e all'orario di lavoro di cui all'art.17, il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. I riposi settimanali spettanti a ciascun Dirigente sono fissati in numero di 52 all'anno. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie. 2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito avendo riguardo alle esigenze di servizio. 3. Il riposo settimanale non e' rinunciabile e non puo' essere monetizzato. 4. La festivita' nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo ne a monetizzazione. 5. Nei confronti dei soli Dirigenti che, per assicurare il servizio prestano la loro opera durante la festivita' nazionale coincidente con la domenica, si applica la disposizione del 2 comma.