ART. 22
                         Assenze retribuite
    1. Il Dirigente puo' assentarsi nei seguenti casi:
    - partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni  di
svolgimento delle prove, ovvero partecipazione a congressi, convegni,
corsi    di   aggiornamento,   perfezionamento   o   specializzazione
professionale facoltativi connessi all'attivita' di servizio:  giorni
otto all'anno;
    - lutti per coniuge, convivente, parenti entro il  secondo  grado
ed affini entro il primo grado: giorni tre consecutivi per evento;
    -  particolari  motivi personali e familiari, compresa la nascita
di figli: 3 giorni all'anno.
    2. Il Dirigente ha altresi' diritto ad assentarsi per  15  giorni
consecutivi in occasione di matrimonio.
    3.  Le  assenze  di  cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili nell'anno
solare  e  non  riducono  le  ferie  e  sono  valutate  agli  effetti
dell'anzianita' di servizio.
    4.  Durante  i  predetti  periodi  di assenza al Dirigente spetta
l'intera retribuzione secondo quanto  indicato  nella  nelle  tabelle
allegato n. 3.
    5.  I  permessi  previsti  dall'art. 33, commi 2 e 3, della legge
104/1992, non sono computati ai fini del  raggiungimento  del  limite
fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
    6.   Il   Dirigente   ha  altresi'  diritto  ad  assentarsi,  con
conservazione  della  retribuzione,  negli  altri  casi  previsti  da
specifiche disposizioni di legge.
    7. Le aziende ed enti favoriscono la partecipazione dei Dirigenti
alle  attivita'  delle Associazioni di volontariato di cui alla L. n.
266/1991 ed al regolamento approvato con D.P.R. n.  613/1994  per  le
attivita' di protezione civile.
    8.  Il  presente  istituto  sostituisce  la precedente disciplina
legislativa e contrattuale del  congedo  straordinario,  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente contratto.