ART. 24 Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il Dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque non oltre il periodo complessivo previsto dall'art. 23, commi 1 e 2. In tale periodo al Dirigente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 23, comma 6, lettera a). 2. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto dal comma 3 dell'art. 23. Nel caso in cui l'azienda o ente decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al Dirigente non spetta alcuna retribuzione. 3. Nulla e' innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermita' e per la corresponsione dell'equo indennizzo.