ART. 24
     Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
    1. In caso di  assenza  dovuta  ad  infortunio  sul  lavoro  o  a
malattia  riconosciuta  dipendente da causa di servizio, il Dirigente
ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione  clinica
e  comunque  non  oltre il periodo complessivo previsto dall'art. 23,
commi  1  e  2.  In  tale  periodo  al  Dirigente   spetta   l'intera
retribuzione di cui all'art. 23, comma 6, lettera a).
    2.  Decorso  il periodo massimo di conservazione del posto, trova
applicazione quanto previsto dal comma 3 dell'art. 23.  Nel  caso  in
cui  l'azienda  o  ente  decida di non procedere alla risoluzione del
rapporto di lavoro prevista da  tale  disposizione,  per  l'ulteriore
periodo di assenza al Dirigente non spetta alcuna retribuzione.
    3. Nulla e' innovato per quanto riguarda il procedimento previsto
dalle  vigenti disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da
causa di servizio delle infermita' e per la corresponsione  dell'equo
indennizzo.