ART. 27
                             Aspettativa
    1. Al Dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato  che
ne  faccia  formale  e  motivata  richiesta  possono  essere concessi
periodi di aspettativa per esigenze personali o  di  famiglia,  senza
retribuzione  e  senza  decorrenza dell'anzianita', per un massimo di
dodici mesi nel triennio.
    2. I periodi di aspettativa di  cui  al  comma  1,  fruiti  anche
frazionatamente, non si cumulano con le assenze per malattia previste
dagli artt. 23 e 24.
    3.  L'azienda o l'ente, qualora durante il periodo di aspettativa
vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione,  puo'
invitare il Dirigente a riprendere servizio nel termine appositamente
prefissato.
    4.  Il  rapporto  di  lavoro  e' risolto, senza diritto ad alcuna
indennita' sostitutiva di preavviso, nei confronti del Dirigente che,
salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per  riprendere
servizio  alla  scadenza  del periodo di aspettativa o del termine di
cui al comma 3.
    5. L'aspettativa di cui al comma 1 e' concessa, a richiesta,  per
un  periodo  massimo  di  sei  mesi,  anche  al  Dirigente  del ruolo
sanitario al quale sia stato conferito un incarico di  II  livello  a
rapporto  quinquennale,  ai  sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del
1992, presso la stessa od altra azienda od ente.