ART. 28
         Passaggio ad altra funzione per inidoneita' fisica
    1. Nei confronti del Dirigente dei ruoli  professionale,  tecnico
ed   amministrativo  nonche'  del  I  livello  del  ruolo  sanitario,
riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo  svolgimento
delle  funzioni  attribuitegli, l'azienda o ente esperisce ogni utile
tentativo, compatibilmente con le  proprie  strutture  organizzative,
per recuperarlo al servizio attivo.
    2.  A  tal  fine l'azienda od ente deve accertare, per il tramite
del Collegio Medico Legale dell'Azienda Sanitaria  Locale  competente
per territorio, quali attivita' il Dirigente di cui al comma 1 sia in
grado di svolgere.
    3.   Qualora   non   si   rinvengano  nell'ambito  del  ruolo  di
appartenenza incarichi ai quali  il  citato  Dirigente  possa  essere
adibito, il medesimo, a domanda, puo' essere assegnato ad un incarico
dirigenziale  di  graduazione  inferiore  a  quello  di  provenienza,
compatibile con lo stato di salute.
    4.  Per  i  Dirigenti  di  II  livello  dirigenziale  del   ruolo
sanitario,  che si trovino nelle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3,
si applicano, a domanda, le disposizioni previste dall'art. 57, comma
11 in caso di mancato rinnovo dell'incarico.
    5. Qualora per i Dirigenti di cui al 1 comma e per quelli  di  II
livello   del  ruolo  sanitario  non  sussistano  le  condizioni  per
procedere alla nuova assegnazione prevista dai commi 3  e  4,  si  fa
luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro di cui all'art. 23.