ART. 29
       Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
    1. Il Dirigente colpito  da  misura  restrittiva  della  liberta'
personale e' obbligatoriamente sospeso dal servizio.  Analogamente si
procede  nei  casi previsti dall'art. 15, commi 1, 2, 3 e 4, della L.
n. 55/1990, come sostituito dall'articolo 1, comma  1,  della  L.  n.
16/1992.
    2.  Il  Dirigente  rinviato  a  giudizio,  per fatti direttamente
attinenti  al  rapporto  di  lavoro  o  rientranti  nella  previsione
dell'art.  35, comma 2, qualora non sia soggetto a misura restrittiva
della liberta' personale o questa abbia cessato i suoi  effetti,  con
atto  scritto  e  motivato,  puo'  essere  sospeso  dal servizio, con
privazione della retribuzione,  fino  alla  sentenza  definitiva  per
fatti gravi che rendano incompatibile la continuazione della presenza
in servizio 3. La sospensione disposta ai sensi del presente articolo
conserva  efficacia,  se non revocata, per un periodo non superiore a
cinque anni. Decorso tale ultimo termine il Dirigente e' riammesso in
servizio.
    4. Al Dirigente  sospeso  dal  servizio  ai  sensi  del  presente
articolo  e'  corrisposta  una  indennita'  alimentare pari al 50 per
cento della retribuzione prevista dalla nelle tabelle allegato n. 3).
    5. In caso di sentenza definitiva di assoluzione perche' il fatto
non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, quanto corrisposto  nel
periodo  di  sospensione cautelare a titolo di indennita' alimentare,
e' conguagliato con quanto dovuto al Dirigente se  fosse  rimasto  in
servizio.    Il  Dirigente  cui  sia  stato  applicato  l'art. 35, e'
reintegrato con diritto al trattamento economico  cui  avrebbe  avuto
titolo se fosse rimasto in servizio con esclusione della retribuzione
di risultato.