ART. 29 Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro 1. Il Dirigente colpito da misura restrittiva della liberta' personale e' obbligatoriamente sospeso dal servizio. Analogamente si procede nei casi previsti dall'art. 15, commi 1, 2, 3 e 4, della L. n. 55/1990, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della L. n. 16/1992. 2. Il Dirigente rinviato a giudizio, per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o rientranti nella previsione dell'art. 35, comma 2, qualora non sia soggetto a misura restrittiva della liberta' personale o questa abbia cessato i suoi effetti, con atto scritto e motivato, puo' essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, fino alla sentenza definitiva per fatti gravi che rendano incompatibile la continuazione della presenza in servizio 3. La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il Dirigente e' riammesso in servizio. 4. Al Dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo e' corrisposta una indennita' alimentare pari al 50 per cento della retribuzione prevista dalla nelle tabelle allegato n. 3). 5. In caso di sentenza definitiva di assoluzione perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennita' alimentare, e' conguagliato con quanto dovuto al Dirigente se fosse rimasto in servizio. Il Dirigente cui sia stato applicato l'art. 35, e' reintegrato con diritto al trattamento economico cui avrebbe avuto titolo se fosse rimasto in servizio con esclusione della retribuzione di risultato.