ART. 3
                        Obiettivi e strumenti
    1. Le relazioni  sindacali  tra  le  aziende  e  gli  enti  e  le
rappresentanze  sindacali  dei  Dirigenti, di cui agli artt.  10 e 11
sono dirette a consentire un ampio e tempestivo coinvolgimento  della
categoria  nelle  decisioni  riguardanti  gli assetti organizzativi e
l'attribuzione  delle  responsabilita'  dirigenziali,  al   fine   di
incrementare  ed  elevare  l'efficacia  e l'efficienza dell'attivita'
amministrativa e dei servizi sanitari erogati alla collettivita'.
    2. In considerazione del ruolo attivo e responsabile attribuito a
ciascun Dirigente dalle  leggi,  dal  contratto  collettivo  e  dalla
specifica professionalita' della categoria nonche' dalle peculiarita'
delle  funzioni  dirigenziali,  il  sistema  di  relazioni  sindacali
riconosciuto dai successivi articoli  alle  rappresentanze  sindacali
dei  Dirigenti  di  cui agli artt.10 e 11 e' strumento indispensabile
per il coinvolgimento della categoria.
    3. In coerenza con i commi 1 e 2, le  relazioni  sindacali  della
dirigenza si articolano nei seguenti modelli relazionali:
    a)  contrattazione  collettiva  la  quale  si svolge, oltre che a
livello nazionale a quello decentrato, sulle materie, con i  tempi  e
le  procedure  indicati,  rispettivamente,  dagli  artt.  4  e  5 del
presente contratto, secondo le disposizioni  del  D.Lgs.  n.  29  del
1993.  La  piena  e  corretta  applicazione  dei contratti collettivi
nazionali e decentrati e' garantita dalle  parti  anche  mediante  le
procedure  di  risoluzione delle controversie interpretative previste
dall'art.  13.  In  coerenza  con  il  carattere  privatistico  della
contrattazione,  essa  si svolge in conformita' alle convenienze e ai
distinti ruoli delle parti e non implica l'obbligo di  addivenire  ad
un  accordo, salvo quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs. n.  29 del
1993;
    b) esame, il quale si svolge nelle  materie  previste  dall'art.7
del  presente contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di
cui agli artt. 10 e 11;
    c) consultazione, per le materie per  le  quali  la  legge  e  il
presente  contratto  la  prevedono.  In  tali  casi l'azienda o ente,
previa adeguata informazione, acquisisce senza particolari formalita'
il parere dei soggetti sindacali;
    d)  informazione,  allo  scopo  di  rendere  piu'  trasparente  e
costruttivo  il  confronto tra le parti a tutti i livelli del sistema
delle relazioni sindacali, le aziende o  enti  informano  i  soggetti
sindacali,  quando  lo  richieda  la  legge  o il presente contratto;
l'informazione e' fornita con la forma scritta ed in tempo utile; per
le informazioni su materie riservate e nei casi  di  urgenza  possono
essere adottate modalita' e forme diverse;
    e)  procedure  di  conciliazione  e mediazione dei conflitti e di
risoluzione  delle  controversie   interpretative,   finalizzate   al
raffreddamento  dei conflitti medesimi secondo le disposizioni di cui
all'art. 13.