ART. 30 Accordi di mobilita' 1. Al fine di evitare le dichiarazioni di eccedenza, le aziende ed enti in tutti i casi di ristrutturazione della dotazione organica, esperiscono ogni utile tentativo per la ricollocazione dei dirigenti. Ove sia prevista l'appartenenza ad una disciplina, la ricollocazione potra' avvenire, oltre che nell'ambito delle discipline ad essa equipollenti secondo le vigenti disposizioni - anche in discipline diverse di cui gli interessati possiedano i requisiti previsti per l'accesso mediante pubblico concorso, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 502 del 1992. La ricollocazione puo', altresi', operare mediante il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui agli artt. 54, comma 1 lettera b) e 55 per lo svolgimento dei quali non sia richiesto il possesso di una particolare specializzazione. Tale ultima disposizione si applica anche ai dirigenti di II livello con riguardo agli incarichi dell'art. 54, comma 1, lettera a). 2. Fatta in ogni caso salva l'applicazione del comma 1, ai sensi dell'art. 35, comma 8 del D.Lgs. n. 29 del 1993, al fine di salvaguardare l'occupazione, tra le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e le organizzazioni sindacali, possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilita' dei Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo nonche' dei Dirigenti di I livello del ruolo sanitario, tra le stesse aziende ed enti, anche di diversa Regione. 3. Gli accordi di mobilita' di cui al comma 1, possono essere stipulati: - per prevenire la dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilita' volontaria; - dopo tale evento, per evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilita'. 4. A decorrere dalla data della richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 2, intesa ad avviare la stipulazione degli accordi citati, i procedimenti di mobilita' di ufficio o di messa in disponibilita' sono sospesi per 60 giorni. La mobilita' a seguito degli accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobilita' di ufficio o di messa in disponibilita' da parte dell'azienda o ente. 5. Per la stipulazione degli accordi di mobilita' di cui al comma 2, la delegazione di parte pubblica e' composta dai titolari del potere di rappresentanza delle aziende o enti nonche' dai rappresentanti dei titolari dei rispettivi uffici interessati. La delegazione di parte sindacale di ciascuna azienda o ente e' composta dalle organizzazioni sindacali individuate dall'art. 11 anche se gli accordi di mobilita' sono stipulati tra aziende ed enti di diversa regione. 6. Gli accordi di mobilita' stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono contenere le seguenti indicazioni minime: a) le aziende e gli enti riceventi ed i posti di Dirigente messi a disposizione dalle medesime, con l'indicazione della disciplina, ove prevista; b) le aziende e gli enti cedenti e le qualifiche dei Dirigenti eventualmente interessati alla mobilita' in previsione della dichiarazione di eccedenza o gia' dichiarati in esubero; c) i requisiti richiesti ai Dirigenti in relazione al posto da ricoprire nelle aziende ed enti riceventi, ivi compresa la disciplina ove prevista od altra ad essa equipollente secondo le vigenti disposizioni. In caso di passaggio alle aziende sanitarie ed ospedaliere di Dirigenti provenienti dalle I.P.A.B., e' richiesto il possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai pubblici concorsi previsti dagli artt. 26 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992, eccettuato il limite di eta'; d) il termine di scadenza del bando di mobilita'; e) le forme di pubblicita' da dare all'accordo medesimo. In ogni caso copia dell'accordo di mobilita' deve essere affissa in luogo accessibile a tutti. 7. Gli accordi di mobilita' sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza delle aziende e degli enti interessati e dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 5 e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi, ai sensi dell'art. 51, comma 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, da effettuarsi nei termini e con le modalita' previste dalla stessa norma. 8. La mobilita' diviene efficace nei confronti dei Dirigenti a seguito di adesione scritta degli stessi, da inviare entro quindici giorni all'azienda o ente di appartenenza ed a quelli di destinazione, unitamente al proprio curriculum. 9. Il Dirigente e' trasferito entro il quindicesimo giorno successivo. 10. Il rapporto di lavoro continua senza interruzioni con l'azienda o ente di destinazione e al Dirigente sono garantite la continuita' della posizione pensionistica e previdenziale nonche' la posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni. 11. Ove si tratti di Dirigenti di I livello del ruolo sanitario, dichiarati in esubero ai sensi delle vigenti disposizioni, la mobilita' esterna puo' riguardare anche posti di disciplina diversa da quella di appartenenza di cui l'interessato possieda i requisiti previsti per l'accesso mediante pubblico concorso, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992 ovvero il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui agli artt. 54, comma 1 lett. b) e 55, per lo svolgimento dei quali non sia richiesto il possesso di una particolare specializzazione. 12. La mobilita' disciplinata dalla presente norma, fatto salvo quanto previsto dall'art. 31, non si applica nei confronti dei Dirigenti di II livello del ruolo sanitario, in quanto per il passaggio dei medesimi ad altra azienda od ente occorre il conferimento dell'incarico di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992. 13. Le aziende ed enti che intendono stipulare accordi di mobilita' possono avvalersi dell'attivita' di rappresentanza ed assistenza dell'A.Ra.N., ai sensi dell'art. 50, comma 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993.