ART. 30
                        Accordi di mobilita'
    1. Al fine di evitare le dichiarazioni di eccedenza,  le  aziende
ed enti in tutti i casi di ristrutturazione della dotazione organica,
esperiscono ogni utile tentativo per la ricollocazione dei dirigenti.
Ove  sia prevista l'appartenenza ad una disciplina, la ricollocazione
potra' avvenire, oltre  che  nell'ambito  delle  discipline  ad  essa
equipollenti  secondo  le  vigenti disposizioni - anche in discipline
diverse di cui gli interessati possiedano i  requisiti  previsti  per
l'accesso  mediante  pubblico  concorso,  ai  sensi  dell'art. 15 del
d.lgs. 502  del  1992.  La  ricollocazione  puo',  altresi',  operare
mediante  il  conferimento  degli  incarichi dirigenziali di cui agli
artt.  54, comma 1 lettera b) e 55 per lo svolgimento dei  quali  non
sia  richiesto  il possesso di una particolare specializzazione. Tale
ultima disposizione si applica anche ai dirigenti di II  livello  con
riguardo agli incarichi dell'art. 54, comma 1, lettera a).
    2.  Fatta in ogni caso salva l'applicazione del comma 1, ai sensi
dell'art. 35, comma  8  del  D.Lgs.  n.  29  del  1993,  al  fine  di
salvaguardare  l'occupazione,  tra le aziende e gli enti del Servizio
Sanitario Nazionale e le  organizzazioni  sindacali,  possono  essere
stipulati  accordi  per  disciplinare  la mobilita' dei Dirigenti dei
ruoli professionale, tecnico ed amministrativo nonche' dei  Dirigenti
di  I  livello  del  ruolo  sanitario, tra le stesse aziende ed enti,
anche di diversa Regione.
    3. Gli accordi di mobilita' di cui al  comma  1,  possono  essere
stipulati:
    -  per  prevenire  la  dichiarazione  di  eccedenza, favorendo la
mobilita' volontaria;
    - dopo tale evento, per evitare i trasferimenti di ufficio  o  la
dichiarazione di messa in disponibilita'.
    4.  A  decorrere  dalla data della richiesta scritta di una delle
parti di cui al comma 2, intesa  ad  avviare  la  stipulazione  degli
accordi  citati, i procedimenti di mobilita' di ufficio o di messa in
disponibilita' sono sospesi per 60 giorni.  La  mobilita'  a  seguito
degli  accordi  stipulati  resta  comunque  possibile anche dopo tale
termine, sino all'adozione definitiva dei provvedimenti di  mobilita'
di ufficio o di messa in disponibilita' da parte dell'azienda o ente.
    5. Per la stipulazione degli accordi di mobilita' di cui al comma
2,  la  delegazione  di  parte  pubblica e' composta dai titolari del
potere  di  rappresentanza  delle  aziende   o   enti   nonche'   dai
rappresentanti  dei  titolari  dei  rispettivi uffici interessati. La
delegazione di parte sindacale di ciascuna azienda o ente e' composta
dalle organizzazioni sindacali individuate dall'art. 11 anche se  gli
accordi  di  mobilita'  sono stipulati tra aziende ed enti di diversa
regione.
    6.  Gli  accordi  di  mobilita'  stipulati  ai  sensi  dei  commi
precedenti, devono contenere le seguenti indicazioni minime:
    a)  le aziende e gli enti riceventi ed i posti di Dirigente messi
a disposizione dalle medesime, con  l'indicazione  della  disciplina,
ove prevista;
    b)  le  aziende  e gli enti cedenti e le qualifiche dei Dirigenti
eventualmente  interessati  alla  mobilita'   in   previsione   della
dichiarazione di eccedenza o gia' dichiarati in esubero;
    c)  i  requisiti  richiesti ai Dirigenti in relazione al posto da
ricoprire nelle aziende ed enti riceventi, ivi compresa la disciplina
ove prevista  od  altra  ad  essa  equipollente  secondo  le  vigenti
disposizioni.   In  caso  di  passaggio  alle  aziende  sanitarie  ed
ospedaliere di Dirigenti provenienti dalle I.P.A.B., e' richiesto  il
possesso  dei  requisiti  previsti per l'accesso ai pubblici concorsi
previsti dagli artt. 26 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e 15 del D.Lgs.  n.
502 del 1992, eccettuato il limite di eta';
    d) il termine di scadenza del bando di mobilita';
    e) le forme di pubblicita' da dare all'accordo medesimo.
    In  ogni caso copia dell'accordo di mobilita' deve essere affissa
in luogo accessibile a tutti.
    7. Gli accordi di mobilita' sono sottoscritti  dai  titolari  del
potere  di  rappresentanza  delle  aziende e degli enti interessati e
dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 5 e sono sottoposti al
controllo preventivo dei competenti organi, ai  sensi  dell'art.  51,
comma  3  del D.Lgs. n. 29 del 1993, da effettuarsi nei termini e con
le modalita' previste dalla stessa norma.
    8. La mobilita' diviene efficace nei confronti  dei  Dirigenti  a
seguito  di  adesione scritta degli stessi, da inviare entro quindici
giorni  all'azienda  o  ente  di  appartenenza   ed   a   quelli   di
destinazione, unitamente al proprio curriculum.
    9.  Il  Dirigente  e'  trasferito  entro  il  quindicesimo giorno
successivo.
    10.  Il  rapporto  di  lavoro  continua  senza  interruzioni  con
l'azienda  o  ente  di  destinazione e al Dirigente sono garantite la
continuita' della posizione pensionistica e previdenziale nonche'  la
posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni.
    11.  Ove si tratti di Dirigenti di I livello del ruolo sanitario,
dichiarati  in  esubero  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni,  la
mobilita'  esterna  puo' riguardare anche posti di disciplina diversa
da quella di appartenenza di cui l'interessato possieda  i  requisiti
previsti per l'accesso mediante pubblico concorso, ai sensi dell'art.
15  del D.Lgs. n. 502 del 1992 ovvero il conferimento degli incarichi
dirigenziali di cui agli artt. 54, comma 1 lett.  b)  e  55,  per  lo
svolgimento   dei   quali  non  sia  richiesto  il  possesso  di  una
particolare specializzazione.
    12. La mobilita' disciplinata dalla presente norma,  fatto  salvo
quanto  previsto  dall'art.  31,  non  si  applica  nei confronti dei
Dirigenti di II  livello  del  ruolo  sanitario,  in  quanto  per  il
passaggio   dei   medesimi  ad  altra  azienda  od  ente  occorre  il
conferimento dell'incarico di cui all'art. 15 del D.Lgs. n.  502  del
1992.
    13.  Le  aziende  ed  enti  che  intendono  stipulare  accordi di
mobilita'  possono  avvalersi  dell'attivita'  di  rappresentanza  ed
assistenza dell'A.Ra.N., ai sensi dell'art. 50, comma 7 del D.Lgs. n.
29 del 1993.