ART. 31
           Mobilita' ordinaria per i Dirigenti in esubero
    1. Le parti concordano che - salvo quanto disposto  dall'art.  30
nonche' dagli artt. 36, comma 16 e 38, comma 10 - sino all'attuazione
dell'art. 3, comma 5, lett. g) del D.Lgs. n. 502 del 1992, le vigenti
procedure   della  mobilita'  volontaria  da  esperire  per  tutti  i
Dirigenti in esubero, anche a seguito delle  disattivazioni  o  delle
riconversioni  di  cui  all'art. 3, comma 3 della L. n. 724 del 1994,
sono quelle disciplinate dall'art. 12, comma 2, lett. B)  del  D.P.R.
384/1990,  attuate  le quali si applica la mobilita' d'ufficio di cui
alla sopracitata norma della L. n. 724/1994.
    2. Tra i motivi rientranti nella fattispecie  prevista  dall'art.
35  comma  1,  non  sono  ricompresi i casi di esubero di Dirigenti -
inclusi quelli rientranti nelle tipologie indicate al comma  1  -  in
relazione alle quali devono essere esperite le procedure di mobilita'
previste  dal  medesimo  comma 1, dall'art. 30 e, infine, dall'art. 3
commi da 47 a 52 della L. n. 537 del 1993.
    3. Le parti concordano, altresi', che  nell'attuazione  dell'art.
3,  comma  5,  lett. g) del d.lgs 502/1992 particolare attenzione sia
dedicata alla normativa riguardante la ricollocazione  dei  dirigenti
dichiarati  in esubero per la soluzione delle problematiche derivanti
specialmente dai vincoli connessi all'incardinamento nelle discipline
- ove previste - tenuto conto della necessita' di esperire ogni utile
tentativo di ricollocazione dei  dirigenti  medesimi  come  stabilito
anche nell'art. 30.