ART. 31 Mobilita' ordinaria per i Dirigenti in esubero 1. Le parti concordano che - salvo quanto disposto dall'art. 30 nonche' dagli artt. 36, comma 16 e 38, comma 10 - sino all'attuazione dell'art. 3, comma 5, lett. g) del D.Lgs. n. 502 del 1992, le vigenti procedure della mobilita' volontaria da esperire per tutti i Dirigenti in esubero, anche a seguito delle disattivazioni o delle riconversioni di cui all'art. 3, comma 3 della L. n. 724 del 1994, sono quelle disciplinate dall'art. 12, comma 2, lett. B) del D.P.R. 384/1990, attuate le quali si applica la mobilita' d'ufficio di cui alla sopracitata norma della L. n. 724/1994. 2. Tra i motivi rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 35 comma 1, non sono ricompresi i casi di esubero di Dirigenti - inclusi quelli rientranti nelle tipologie indicate al comma 1 - in relazione alle quali devono essere esperite le procedure di mobilita' previste dal medesimo comma 1, dall'art. 30 e, infine, dall'art. 3 commi da 47 a 52 della L. n. 537 del 1993. 3. Le parti concordano, altresi', che nell'attuazione dell'art. 3, comma 5, lett. g) del d.lgs 502/1992 particolare attenzione sia dedicata alla normativa riguardante la ricollocazione dei dirigenti dichiarati in esubero per la soluzione delle problematiche derivanti specialmente dai vincoli connessi all'incardinamento nelle discipline - ove previste - tenuto conto della necessita' di esperire ogni utile tentativo di ricollocazione dei dirigenti medesimi come stabilito anche nell'art. 30.