ART. 33 Cause di cessazione del rapporto di lavoro 1. Superato il periodo di prova, la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione gia' disciplinati dagli artt. 23, 24, 26 e 27, ha luogo: a) per compimento del limite massimo di eta' nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, anche nei confronti dei Dirigenti di II livello del ruolo sanitario, cui e' conferito l'incarico di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992; b) per recesso del Dirigente; c) per recesso dell'azienda o ente; d) per decesso del Dirigente.