ART. 33
             Cause di cessazione del rapporto di lavoro
    1. Superato il periodo di prova, la cessazione  del  rapporto  di
lavoro  a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione gia'
disciplinati dagli artt. 23, 24, 26 e 27, ha luogo:
    a) per compimento del limite massimo di eta' nel  rispetto  delle
vigenti  disposizioni  di legge, anche nei confronti dei Dirigenti di
II livello del ruolo sanitario, cui e' conferito  l'incarico  di  cui
all'art. 15 del D.Lgs. n.  502 del 1992;
    b) per recesso del Dirigente;
    c) per recesso dell'azienda o ente;
    d) per decesso del Dirigente.